Dopo la Procura di
Trento, che ha fornito le prime
"indicazioni operative" per l’applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti di
depenalizzazione e di abrogazione di reati nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, in
vigore il prossimo 6 febbraio (CIRC-3-2016del 25.12.2016), anche la Procura di
Siena emana le proprie direttive e lo fa con una Circolare del 29 gennaio 2016.
I due decreti, adottati in attuazione della legge delega n.
67 del 22 aprile 2014, a norma dell' articolo 2, comma 2 e 3, tracciano
sicuramente un solco profondo nella storia della depenalizzazione
in Italia, tanto da fare “impallidire"
la stessa norma “principe” in materia,
che è la legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non tanto per la
depenalizzazione di alcuni reati (come per es.
i reati puniti con la sola pena pecuniaria, i reati previsti dal codice penale e già
puniti con pene detentive o alcuni reati previsti da leggi speciali), ma perché, con
questa riforma, si viene a realizzare, come ricorda la stessa Procura di
Siena, “un arretramento del diritto
penale a vantaggio del diritto amministrativo”, introducendo, di fatto, una vera “trasformazione dell'illecito penale in illecito civile”
(come per es. la falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco,
l'ingiuria, la sottrazione di cose comuni ecc.).
La sanzione pecuniaria
civile, infine, sarà irrogata dal giudice (nei termini e con le modalità
stabilite da apposito decreto ministeriale) e devoluta alla cassa delle ammende
(e non pertanto al danneggiato).
Ma le novità non
finiscono certamente qua, ed a prescindere da altre direttive che potrebbero essere fornite in futuro, questa nuova riforma potrebbe aprire, a mio
avviso, nuovi scenari finora del tutto
sconosciuti persino agli addetti ai lavori.
Mario Serio
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Si allega la Circolare emanata dalla Procura di Siena