Il trasgressore proponeva ricorso a un verbale che gli era stato contestato dalla P.M., per violazione dell'art. 141 co. 3 e 8 c.d.s., deducendo:"la nullità della contestazione per la mancata indicazione del luogo della violazione, per la mancanza di elementi oggettivi da cui desumere l'eccessiva velocità dell'auto, nonché per l'incompatibilità tra la contestazione dell'eccessiva velocità e la circolazione contromano, contestata con altro verbale".
La Cassazione, a sua volta, esaminato il rapporto allegato, redatto dalla Polizia Municipale che era intervenuta nell'immediatezza dei fatti, "ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del luogo esatto e del Km. preciso, avendo dato atto che nel verbale è stata indicata la strada (via don Gnocchi nel Comune di Invernigo) in cui è stata commessa l'infrazione e nel rapporto è stato specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche".
La Cassazione, a sua volta, esaminato il rapporto allegato, redatto dalla Polizia Municipale che era intervenuta nell'immediatezza dei fatti, "ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del luogo esatto e del Km. preciso, avendo dato atto che nel verbale è stata indicata la strada (via don Gnocchi nel Comune di Invernigo) in cui è stata commessa l'infrazione e nel rapporto è stato specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche".
Cassazione Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.463 / 2016 del 14/01/2016
Mario Serio
Riproduzione Riservata