sabato 16 gennaio 2016

Omicidio stradale:il punto (1.0)

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2016
573.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
COMUNICATO
Pag. 24
SEDE REFERENTE
  Giovedì 14 gennaio 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.
  La seduta comincia alle 14.05.
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).
  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2015.
  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative sul provvedimento in discussione (vedi allegato).
  Alessia MORANI (PD), relatrice per la II Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Gandolfi, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo, altrimenti, parere contrario.
  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.
  Roberta OLIARO (SCpI) sottoscrive e ritira gli emendamenti Vezzali 1.1 e 1.2.
  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.3, volto a sopprimere la lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione, introdotta dal Senato, con la quale è prevista l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada. Al riguardo, infatti, osserva che tale disposizione, con la quale l'altro ramo del Parlamento ha tentato di risolvere uno dei più rilevanti profili di criticità del provvedimento in titolo, finisca, di fatto, con l'incentivare le condotte di fuga degli autori del reato di omicidio stradale, al solo Pag. 25scopo di evitare l'arresto. Nel ritenere non condivisibile la soluzione adottata dal Senato, rileva la necessità che il legislatore effettui una distinzione tra la condotta di chi si dia alla fuga dopo aver commesso il fatto e quella di chi, invece, presti assistenza alla vittima e si ponga a disposizione delle autorità.
  Daniele FARINA (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.5, si associa alle considerazione testé espresse dal collega Ferraresi.
  Piero LONGO (FI-PdL), nel concordare con le osservazioni dei colleghi, richiama l'attenzione su quello che ritiene essere stato un evidente errore commesso dall'altro ramo del Parlamento, che ora la maggioranza non vuole correggere in quanto sul testo approvato dal Senato è stata apposta la questione di fiducia.
  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ferraresi 1.3, Sisto 1.4 e Farina 1.5.
  Daniele FARINA (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.6, osserva, in primo luogo, come sia necessario, prevedere metodi più sicuri ed attendibili, rispetto a quelli attualmente utilizzati dalle Forze dell'ordine, per l'accertamento dello stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In secondo luogo, ritiene che il predetto stato di alterazione non possa essere presunto, ma debba essere attuale ed evidente, con ciò evitando il rischio che si proceda al ritiro della patente o, nei casi più gravi, all'applicazione delle sanzioni in materia di omicidio e lesioni personali stradali, in danno di soggetti che siano perfettamente in grado di condurre un veicolo.
  Tancredi TURCO (Misto-AL-P), nel sottoscrivere l'emendamento Farina 1.6, rammenta di aver presentato sulla questione, nel corso dell'esame in Assemblea svoltosi in prima lettura, un ordine del giorno accolto dal Governo. Auspica, pertanto, che il Governo possa dare concreta attuazione al predetto atto di indirizzo.
  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Farina 1.6, del quale condivide le finalità.
  Piero LONGO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Farina 1.6, ritenendo lo stesso di buon senso, oltre che corretto sul piano tecnico-giuridico.
  Le Commissioni respingono l'emendamento Farina 1.6.
  I deputati Piero LONGO (FI-PdL), Carlo SARRO (FI-PdL), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) e Luca D'ALESSANDRO (Misto-ALA-MAIE) sottoscrivono la proposta emendativa Sisto 1.7.
  Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 1.7.
  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione sul provvedimento in discussione, mentre la V Commissione si è riservata di esprimere il parere di competenza direttamente all'Assemblea.
  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, la presentazione di una relazione di minoranza.
  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Morani e Gandolfi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
  Donatella FERRANTI, presidente, anche a nome del presidente della IX Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  La seduta termina alle 14.30.


CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2016
573.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO
ALLEGATO
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (C. 3169-B).
EMENDAMENTI
ART. 1
Al comma 1, capoverso 589-bis, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertata una inequivocabile responsabilità della vittima, il reato è depenalizzato.
1. 1. Vezzali, Dambruoso.
  Al comma 2, capoverso 590-bis, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertata una inequivocabile responsabilità della vittima, il reato è depenalizzato.
1. 2. Vezzali, Dambruoso.
  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
*1. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
*1. 4. Sisto, Occhiuto.
  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
*1. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.
  Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
all'articolo 187 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento del compimento del fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è punito».
    2) al comma 1-bis le parole: «Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata Pag. 27dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,»;
    3) al comma 5-bis le parole: «Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
1. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.
  Al comma 6), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».
1. 7. Sisto, Occhiuto.