Non occorre la motivazione se il Comune autorizza una nuova farmacia utilizzando i "resti" del rapporto con la popolazione: la legge impone solo una apertura minima, lasciando liberi i gestori di osservare orari più ampi. È quanto evidenziano due sentenze del 18 dicembre, entrambe correlate all'articolo 11 del Dl "salva Italia" n. 1/2012, dedicato al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica. Due le disposizioni interessate: la prima ha ridotto il coefficiente del rapporto popolazione/farmacie da prendere in considerazione per il rilascio delle autorizzazioni; la seconda concerne l'orario e il calendario di apertura delle farmacie.
L'apertura di nuove farmacie
La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5780 del 18 dicembre, si pronuncia sulla necessità della motivazione nel caso in cui venga istituita un'ulteriore farmacia col criterio demografico ove il resto sia superiore alla metà. Nel caso di specie, un titolare ha impugnato la delibera con cui la giunta comunale ha revisionato la pianta organica delle farmacie, elevandone il numero, in applicazione dell'articolo 11 del Dl n. 1/2012 nella parte in cui ha ridotto a 3.300 il coefficiente del rapporto tra popolazione e farmacie da prendere in considerazione per il rilascio delle autorizzazioni. La popolazione eccedente rispetto a detto parametro, viene poi precisato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso.
La nuova farmacia è stata autorizzata utilizzando i "resti", peraltro non molto superiori alla metà. Eccepisce il ricorrente che in questi casi, essendo riconosciuta dalla legge una mera facoltà, la decisione del Comune doveva essere appositamente motivata, mentre ciò non è avvenuto.
La terza sezione non è di questa opinione, pur convenendo sulla facoltatività della scelta. Nel sistema del Dl n. 1/2012, evidenzia, tale scelta non necessita di particolari giustificazioni o motivazioni in quanto lo scopo perseguito dall'articolo 11 è quello di «favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti ... nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico». E quindi il legislatore, pur non qualificando l'utilizzazione del "resto" come obbligatoria, non la subordina a particolari esigenze da accertare caso per caso.
Né la scelta del Comune può essere censurata per la zona assegnata al nuovo esercizio, che va a incidere anche su parte di competenza della farmacia di cui è titolare il ricorrente. Ricorda la sezione che in questo ambito le determinazioni di competenza del Comune «sono ampiamente discrezionali e non necessitano di particolari motivazioni, essendo sindacabili solo per manifesta irrazionalità o vizi di analogo spessore».
L'orario di apertura
Il Tar Toscana invece si pronuncia, con la sentenza n. 1757 dello stesso 18 dicembre, sulla legittimità di una ordinanza sindacale che riconosce ai farmacisti la possibilità di programmare a loro discrezione l'orario e il calendario dell'apertura della farmacia, senza l'osservanza di un minimo di apertura. Anche in questo caso protestano alcuni farmacisti, i quali ricorrono contro l'ordinanza con cui il sindaco ha introdotto una sostanziale liberalizzazione degli orari delle farmacie, lasciando loro la possibilità di effettuare gli orari ritenuti più opportuni ma garantendo un orario di apertura settimanale non inferiore a 40 ore suddiviso in almeno cinque giorni, per quelle urbane; di 36 ore settimanali per le rurali.
I giudici toscani fanno riferimento al comma 8 dell'articolo 11, secondo cui i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti non impediscono l'apertura in orari diversi da quelli obbligatori. Norma che, facendo salve tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e orari delle farmacie, rende vincolante il solo obbligo di apertura per un determinato orario e/o turno, non più quello di chiusura, talché diventa facoltà del singolo esercente programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità.
In altri termini, si è voluto imporre una generalizzata apertura "minima" delle farmacie, lasciando liberi i gestori di osservare orari più ampi di quelli fissati dall'autorità comunale, i cui provvedimenti non hanno altra funzione se non quella di precisare gli obblighi che gravano sugli esercenti - ossia di programmare il «servizio minimo garantito» all'utenza - senza incidere sulla loro libertà di prolungare il servizio a proprio piacimento.
La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5780 del 18 dicembre, si pronuncia sulla necessità della motivazione nel caso in cui venga istituita un'ulteriore farmacia col criterio demografico ove il resto sia superiore alla metà. Nel caso di specie, un titolare ha impugnato la delibera con cui la giunta comunale ha revisionato la pianta organica delle farmacie, elevandone il numero, in applicazione dell'articolo 11 del Dl n. 1/2012 nella parte in cui ha ridotto a 3.300 il coefficiente del rapporto tra popolazione e farmacie da prendere in considerazione per il rilascio delle autorizzazioni. La popolazione eccedente rispetto a detto parametro, viene poi precisato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso.
La nuova farmacia è stata autorizzata utilizzando i "resti", peraltro non molto superiori alla metà. Eccepisce il ricorrente che in questi casi, essendo riconosciuta dalla legge una mera facoltà, la decisione del Comune doveva essere appositamente motivata, mentre ciò non è avvenuto.
La terza sezione non è di questa opinione, pur convenendo sulla facoltatività della scelta. Nel sistema del Dl n. 1/2012, evidenzia, tale scelta non necessita di particolari giustificazioni o motivazioni in quanto lo scopo perseguito dall'articolo 11 è quello di «favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti ... nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico». E quindi il legislatore, pur non qualificando l'utilizzazione del "resto" come obbligatoria, non la subordina a particolari esigenze da accertare caso per caso.
Né la scelta del Comune può essere censurata per la zona assegnata al nuovo esercizio, che va a incidere anche su parte di competenza della farmacia di cui è titolare il ricorrente. Ricorda la sezione che in questo ambito le determinazioni di competenza del Comune «sono ampiamente discrezionali e non necessitano di particolari motivazioni, essendo sindacabili solo per manifesta irrazionalità o vizi di analogo spessore».
L'orario di apertura
Il Tar Toscana invece si pronuncia, con la sentenza n. 1757 dello stesso 18 dicembre, sulla legittimità di una ordinanza sindacale che riconosce ai farmacisti la possibilità di programmare a loro discrezione l'orario e il calendario dell'apertura della farmacia, senza l'osservanza di un minimo di apertura. Anche in questo caso protestano alcuni farmacisti, i quali ricorrono contro l'ordinanza con cui il sindaco ha introdotto una sostanziale liberalizzazione degli orari delle farmacie, lasciando loro la possibilità di effettuare gli orari ritenuti più opportuni ma garantendo un orario di apertura settimanale non inferiore a 40 ore suddiviso in almeno cinque giorni, per quelle urbane; di 36 ore settimanali per le rurali.
I giudici toscani fanno riferimento al comma 8 dell'articolo 11, secondo cui i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti non impediscono l'apertura in orari diversi da quelli obbligatori. Norma che, facendo salve tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e orari delle farmacie, rende vincolante il solo obbligo di apertura per un determinato orario e/o turno, non più quello di chiusura, talché diventa facoltà del singolo esercente programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità.
In altri termini, si è voluto imporre una generalizzata apertura "minima" delle farmacie, lasciando liberi i gestori di osservare orari più ampi di quelli fissati dall'autorità comunale, i cui provvedimenti non hanno altra funzione se non quella di precisare gli obblighi che gravano sugli esercenti - ossia di programmare il «servizio minimo garantito» all'utenza - senza incidere sulla loro libertà di prolungare il servizio a proprio piacimento.
di Amedeo Di Filippo http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
pdf La sentenza del Consiglio di Stato n. 5780/2015
pdf La sentenza del Tar Toscana n. 1757/2015
pdf La sentenza del Consiglio di Stato n. 5780/2015
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