Incidenti stradali:
risarcimento ridotto al terzo trasportato che non dimostra di aver indossato le
cinture di sicurezza.
Scatta il concorso
di colpa nei confronti del passeggero che, trasportato in una macchina, non
indossa le cinture di sicurezza al momento dell’incidente: è quanto chiarito
dalla Cassazione con una recente sentenza [1].
Se, alla luce dei
danni riportati e dalla dinamica del sinistro, l’assicurazione (o, in caso di
contenzioso, il giudice) può desumere che la vittima non indossava le cinture
di sicurezza all’atto dello scontro tra veicoli, il risarcimento del danno viene
ridotto in misura percentuale (nel caso di specie è stato riconosciuto, al
terzo trasportato, privo delle protezioni, il 30% di colpa).
In casi simili, la dinamica
del sinistro viene ricostruita a posteriori tramite esperti periti, in grado di
definire, sulla base delle lesioni riportate dal passeggero, se questi avesse
allacciato o meno le cinture di sicurezza. Si tratta di ricostruzioni,
ovviamente, che potrebbero essere disattese da eventuali prove contrarie
fornite dall’infortunato. Se, tuttavia, la controprova è di tipo testimoniale
essa sarebbe soggette al vaglio del giudice, il quale, secondo il suo “prudente
apprezzamento” potrebbe ritenerla poco attendibile. Risultato: difficile
scappare alla propria fetta di responsabilità.
La
sentenza
Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 ottobre 2015 – 8 gennaio 2016, n. 126
Presidente Petti – Relatore Rossetti
Presidente Petti – Relatore Rossetti
Svolgimento del
processo
1. L’8.6.2002 P.A.
patì danni alla persona in conseguenza di un sinistro stradale, allorché era
trasportata su un veicolo di proprietà di F.S. ed assicurato dalla Genertel
s.p.a..
2. Per ottenere il risarcimento dei danni convenne dinanzi al Tribunale di Palermo F.S. e la Genertel.
Il Tribunale di Palermo accolse [a domanda con sentenza 11.1.2008, attribuendo però alla vittima un concorso di colpa per non avere usato la cintura di sicurezza.
Il Tribunale escluse, altresì, l’esistenza d’un danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita del lavoro o riduzione della capacità di guadagno.
3. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 23.11.2011, rigettò il gravame proposto da P.A..
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A., sulla base di tre motivi.
La Genertel ha partecipato, per il tramite del proprio legale, all’udienza di discussione.
2. Per ottenere il risarcimento dei danni convenne dinanzi al Tribunale di Palermo F.S. e la Genertel.
Il Tribunale di Palermo accolse [a domanda con sentenza 11.1.2008, attribuendo però alla vittima un concorso di colpa per non avere usato la cintura di sicurezza.
Il Tribunale escluse, altresì, l’esistenza d’un danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita del lavoro o riduzione della capacità di guadagno.
3. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 23.11.2011, rigettò il gravame proposto da P.A..
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A., sulla base di tre motivi.
La Genertel ha partecipato, per il tramite del proprio legale, all’udienza di discussione.
Motivi della
decisione
1. Questioni preliminari.
1.1. II ricorso è stato notificato a F.S., litisconsorte necessario, a mezzo dei servizio postale. La ricorrente, tuttavia, non risulta avere depositato in atti l’avviso di ricevimento attestante la regolarità e tempestività della notificazione.
Nondimeno, essendo per quanto si dirà il ricorso manifestamente infondato, è superfluo disporre la rinnovazione della notificazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in virtù del quale è inutile ordinare il compimento di attività processuali pur necessarie, quando il compimento di esse non potrebbe in alcun caso condurre a decisioni diverse da quella concretamente adottata (come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite: in tal senso, ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449; Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 24/05/2013, Rv. 626808; Sez. 1, Sentenza n. 14 del 02/01/2014, Rv. 629803).
2. II primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2043 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provato che la vittima non avesse le cinture, ed in ogni caso nel determinare la percentuale di colpa ad essa ascrivibile in misura pari al 30%.
2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il ricorso è manifestamente infondato, posto che stabilire se la vittima d’un sinistro stradale, al momento del fatto, avesse o non avesse le cinture di sicurezza allacciata, ed in quanta parte l’eventuale omissione di tale cautela abbia concausato il sinistro, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, non certo valutazioni in iure.
Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perché il giudice non abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha motivato la propria decisione indicando le fonti di prova utilizzate; spiegando le ragioni per le quali non ha creduto al testimone secondo cui la vittima aveva le cinture allacciate (così la sentenza impugnata, pp. 3-4); ed illustrando le contrarie ragioni di logica e di fisica che dovevano invece condurre alla conclusione opposta, sulla base dei tipo di danni patiti dalla vittima e della dinamica del sinistro. Si tratta, dunque, d’una motivazione non inesistente, non illogica e non contraddittoria.
Stabilire, poi, se essa fosse anche l’unica consentita dalle prove raccolte e questione non prospettabile in questa sede.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2729 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che il danno patito da P.A. potesse avere ripercussioni sulla sua capacità di lavoro e di guadagno.
3.2. II motivo è infondato.
La Corte d’appello ha affermato che i postumi permanenti patiti dalla vittima potranno rendere solo più difficoltosa la prestazione lavorativa, senza impedirla in tutto od in parte; che questo costituisce un danno biologico; che la vittima venne comunque assunta dopo il sinistro, e non era dato sapere se sia stata lei a rinunciare volontariamente all’impiego, per cause diverse dai postumi residuati al sinistro.
Quella appena riassunta è una motivazione corretta in diritto, in quanto la maggiore difficoltà nello svolgimento del lavoro, senza ripercussioni sul reddito, è un danno di tipo biologico (lesione della cenestesi lavorativa), del quale tenere conto nella monetizzazione di quest’ultimo (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 24/03/2004, Rv. 571461): né la ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado dolendosi di una sottostima del pregiudizio alla salute, per non essersi tenuto conto del pregiudizio alla cenestesi lavorativa.
4. II terzo motivo di ricorso.
4.1. Anche col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1226, 1227, 2056 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.I. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe commesso l’errore di liquidare il danno alla salute con criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle uniformi predisposte dal Tribunale di Milano, da ritenersi l’unico corretto criterio di liquidazione.
4.2. II motivo è inammissibile.
E’ vero che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito il principio che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, il giudice di merito ha l’obbligo di adottare il criterio equitativo predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto idoneo a garantire la parità di trattamento (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048).
Tuttavia ha anche soggiunto che “l’avere assunto (. ..) la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all’art. 1226 c. c. e art. 2056 c.c., comma 1, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.
Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito”.
Nel presente giudizio la ricorrente non risulta avere sollevato la questione in esame nel giudizio d’appello, né risulta avere mai depositato in quel grado di giudizio la c.d. “tabella” milanese; ovvero – il che, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, conduce al medesimo risultato – ha mai indicato nel proprio ricorso quando e dove abbia sollevato la suddetta quesitone o depositato il suddetto documento.
5. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
1.1. II ricorso è stato notificato a F.S., litisconsorte necessario, a mezzo dei servizio postale. La ricorrente, tuttavia, non risulta avere depositato in atti l’avviso di ricevimento attestante la regolarità e tempestività della notificazione.
Nondimeno, essendo per quanto si dirà il ricorso manifestamente infondato, è superfluo disporre la rinnovazione della notificazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in virtù del quale è inutile ordinare il compimento di attività processuali pur necessarie, quando il compimento di esse non potrebbe in alcun caso condurre a decisioni diverse da quella concretamente adottata (come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite: in tal senso, ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449; Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 24/05/2013, Rv. 626808; Sez. 1, Sentenza n. 14 del 02/01/2014, Rv. 629803).
2. II primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2043 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provato che la vittima non avesse le cinture, ed in ogni caso nel determinare la percentuale di colpa ad essa ascrivibile in misura pari al 30%.
2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il ricorso è manifestamente infondato, posto che stabilire se la vittima d’un sinistro stradale, al momento del fatto, avesse o non avesse le cinture di sicurezza allacciata, ed in quanta parte l’eventuale omissione di tale cautela abbia concausato il sinistro, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, non certo valutazioni in iure.
Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) può sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perché il giudice non abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha motivato la propria decisione indicando le fonti di prova utilizzate; spiegando le ragioni per le quali non ha creduto al testimone secondo cui la vittima aveva le cinture allacciate (così la sentenza impugnata, pp. 3-4); ed illustrando le contrarie ragioni di logica e di fisica che dovevano invece condurre alla conclusione opposta, sulla base dei tipo di danni patiti dalla vittima e della dinamica del sinistro. Si tratta, dunque, d’una motivazione non inesistente, non illogica e non contraddittoria.
Stabilire, poi, se essa fosse anche l’unica consentita dalle prove raccolte e questione non prospettabile in questa sede.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2729 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che il danno patito da P.A. potesse avere ripercussioni sulla sua capacità di lavoro e di guadagno.
3.2. II motivo è infondato.
La Corte d’appello ha affermato che i postumi permanenti patiti dalla vittima potranno rendere solo più difficoltosa la prestazione lavorativa, senza impedirla in tutto od in parte; che questo costituisce un danno biologico; che la vittima venne comunque assunta dopo il sinistro, e non era dato sapere se sia stata lei a rinunciare volontariamente all’impiego, per cause diverse dai postumi residuati al sinistro.
Quella appena riassunta è una motivazione corretta in diritto, in quanto la maggiore difficoltà nello svolgimento del lavoro, senza ripercussioni sul reddito, è un danno di tipo biologico (lesione della cenestesi lavorativa), del quale tenere conto nella monetizzazione di quest’ultimo (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 24/03/2004, Rv. 571461): né la ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado dolendosi di una sottostima del pregiudizio alla salute, per non essersi tenuto conto del pregiudizio alla cenestesi lavorativa.
4. II terzo motivo di ricorso.
4.1. Anche col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1226, 1227, 2056 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.I. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe commesso l’errore di liquidare il danno alla salute con criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle uniformi predisposte dal Tribunale di Milano, da ritenersi l’unico corretto criterio di liquidazione.
4.2. II motivo è inammissibile.
E’ vero che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito il principio che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, il giudice di merito ha l’obbligo di adottare il criterio equitativo predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto idoneo a garantire la parità di trattamento (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048).
Tuttavia ha anche soggiunto che “l’avere assunto (. ..) la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all’art. 1226 c. c. e art. 2056 c.c., comma 1, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.
Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito”.
Nel presente giudizio la ricorrente non risulta avere sollevato la questione in esame nel giudizio d’appello, né risulta avere mai depositato in quel grado di giudizio la c.d. “tabella” milanese; ovvero – il che, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, conduce al medesimo risultato – ha mai indicato nel proprio ricorso quando e dove abbia sollevato la suddetta quesitone o depositato il suddetto documento.
5. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di
cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
-) condanna P.A. alla rifusione in favore di Genertel s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forlettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
(-) rigetta il ricorso;
-) condanna P.A. alla rifusione in favore di Genertel s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forlettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.