(Jamma) – La Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza depositata il 7.1.2016 ed oggi resa nota, tratta la materia delle sanzioni amministrative di cui all’art.110 tulps riguardo ai giochi promozionali e, accogliendo il ricorso avanzato avverso Sentenza della Corte d’Appello di Trento e riformando la stessa, entra nel merito e, uniformandosi a pronuncia resa dalla Sezione Penale della stessa Suprema Corte nel 2013, sembra porre dei punti di un certo interesse sulla materia dei giochi promozionali.
Il caso, in sintesi, riguardava totem dotati di smart card ad uso personale degli avventori, tramite i quali si poteva raggiungere un portale di commercio elettronico riferibibile a società in ambito unione europea che offriva scontistica sui prodotti conseguibile attraverso la partecipazione al gioco del videopoker. Ad avviso della Corte di Cassazione Civile, posto che anche lo sconto sul prezzo di un prodotto, possa avere connotazioni di lucratività (in ciò riprendendo la giurisprudenza della Cassazione Penale), la conseguibilità dello stesso attraverso il videopoker, nel caso trattato, va inteso quale gioco d’azzardo, poichè caratterizzato da aleatorietà prevalente e finalità di lucro ed a ciò non rileva che altri stati membri in applicazione del Direttiva 31/2000 CE sul commercio elettronico permettano tali formule di gioco, dovendo gli operatori in Italia rispettare le tipologie di gioco consentite. Da ciò la riforma della Sentenza d’Appello (che in pratica aveva ritenuto ammissibile il videopoker quale gioco promozionale), essendo tale formula, per l’appunto, non consentita in Italia dai commi 7 e 7 bis dell’art.110 Tulps poichè prevalentemente aleatoria.
Sulla pronuncia il difensore della parte privata avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Una Sentenza intervenuta a seguito della Legge di Stabilità 2016 e che si è fatta attendere per quasi un anno dalla discussione del procedimento forse, si potrebbe ipotizzare, proprio per evitare di entrare in contrasto con la legge di stabilità stessa. Una sentenza che, comunque ed anche per questo, va apprezzata e favorevolmente accolta nell’ottica di conseguire prima o poi certezze sulla materia del gioco promozionale. Materia che finora ha sofferto di un problema interpretativo di fondo derivante da talune differenze tra la Direttiva 31/2000 CE e la normativa di attuazione (Dls 73/2010), in particolare circa la liceità, o meno, del gioco promozionale totalmente aleatorio collegato alla scontistica sui prodotti. Modalità evidentemente ritenuta non costituire “gioco d’azzardo” da parte di prevalente giurisprudenza penale di merito, ma tuttavia giurisprudenza contraddetta da una Sentenza Penale della Corte di Cassazione basata sulla norma attuativa (che si riferisce a caso di cui non mi sono occupato e che quindi non conosco nei dettagli) ma pur tuttavia condivisa dalla Sezione Civile della stessa Suprema Corte nel caso in esame. Tale Sezione Civile, quindi, pur non escludendo (nè del resto potendo escludere), come era stato chiesto dalla controparte quantomeno nei primi due gradi, l’assoluta inammissibilità tout court nel nostro ordinamento di ogni formula di gioco promozionale, ha però stabilito dei principi che nel caso specifico si riconducono a qualificare “gioco d’azzardo” quel gioco promozionale basato sul videopoker (in quanto totalmente aleatorio ed espressamente vietato) laddove finalizzato a conseguire scontistica sul prezzo di un prodotto (modalità ritenuta quale finalità di lucro). Ebbene, al di là di eventuali e possibili censure a livello Comunitario riguardo a tale ragionamento e della relativa fondatezza, o meno delle stesse, credo possa affermarsi come la Sentenza vada a convergere con la Legge di Stabilità 2016 che, andando ad inibire (ed anche in tal caso a prescindere dalla sussistenza, o meno, di ogni profilo di compatibilità comunitaria) le formule ludiche menzionate dal decreto legislativo attuativo 70/2003, di fatto fissa dei limiti circa le connotazioni che debba avere il gioco promozionale, in Italia, collegato ad attività di commercio elettronico. Connotazioni che escludono formule basate sulla aleatorietà prevalente e che la Corte di Cassazione ritiene gioco d’azzardo se poste in prospettiva a finalità lucrativa. Chiaro, quindi, come gli operatori comunitari, al di là di possibili rimostranze in sede europea, per proporre in Italia i propri prodotti o servizi conformemente a legge, dovranno rielaborare la propria offerta commerciale sopratutto con riferimento ai concetti di finalità ed effetti promozionali ed al concetto di abilità, in ordine al quale potranno riferirsi, peraltro, a interventi molto chiari e precisi in tal senso espressi dallo stesso Legislatore nostrano ed attuati in epoca relativamente recente”.
Il caso, in sintesi, riguardava totem dotati di smart card ad uso personale degli avventori, tramite i quali si poteva raggiungere un portale di commercio elettronico riferibibile a società in ambito unione europea che offriva scontistica sui prodotti conseguibile attraverso la partecipazione al gioco del videopoker. Ad avviso della Corte di Cassazione Civile, posto che anche lo sconto sul prezzo di un prodotto, possa avere connotazioni di lucratività (in ciò riprendendo la giurisprudenza della Cassazione Penale), la conseguibilità dello stesso attraverso il videopoker, nel caso trattato, va inteso quale gioco d’azzardo, poichè caratterizzato da aleatorietà prevalente e finalità di lucro ed a ciò non rileva che altri stati membri in applicazione del Direttiva 31/2000 CE sul commercio elettronico permettano tali formule di gioco, dovendo gli operatori in Italia rispettare le tipologie di gioco consentite. Da ciò la riforma della Sentenza d’Appello (che in pratica aveva ritenuto ammissibile il videopoker quale gioco promozionale), essendo tale formula, per l’appunto, non consentita in Italia dai commi 7 e 7 bis dell’art.110 Tulps poichè prevalentemente aleatoria.
Sulla pronuncia il difensore della parte privata avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Una Sentenza intervenuta a seguito della Legge di Stabilità 2016 e che si è fatta attendere per quasi un anno dalla discussione del procedimento forse, si potrebbe ipotizzare, proprio per evitare di entrare in contrasto con la legge di stabilità stessa. Una sentenza che, comunque ed anche per questo, va apprezzata e favorevolmente accolta nell’ottica di conseguire prima o poi certezze sulla materia del gioco promozionale. Materia che finora ha sofferto di un problema interpretativo di fondo derivante da talune differenze tra la Direttiva 31/2000 CE e la normativa di attuazione (Dls 73/2010), in particolare circa la liceità, o meno, del gioco promozionale totalmente aleatorio collegato alla scontistica sui prodotti. Modalità evidentemente ritenuta non costituire “gioco d’azzardo” da parte di prevalente giurisprudenza penale di merito, ma tuttavia giurisprudenza contraddetta da una Sentenza Penale della Corte di Cassazione basata sulla norma attuativa (che si riferisce a caso di cui non mi sono occupato e che quindi non conosco nei dettagli) ma pur tuttavia condivisa dalla Sezione Civile della stessa Suprema Corte nel caso in esame. Tale Sezione Civile, quindi, pur non escludendo (nè del resto potendo escludere), come era stato chiesto dalla controparte quantomeno nei primi due gradi, l’assoluta inammissibilità tout court nel nostro ordinamento di ogni formula di gioco promozionale, ha però stabilito dei principi che nel caso specifico si riconducono a qualificare “gioco d’azzardo” quel gioco promozionale basato sul videopoker (in quanto totalmente aleatorio ed espressamente vietato) laddove finalizzato a conseguire scontistica sul prezzo di un prodotto (modalità ritenuta quale finalità di lucro). Ebbene, al di là di eventuali e possibili censure a livello Comunitario riguardo a tale ragionamento e della relativa fondatezza, o meno delle stesse, credo possa affermarsi come la Sentenza vada a convergere con la Legge di Stabilità 2016 che, andando ad inibire (ed anche in tal caso a prescindere dalla sussistenza, o meno, di ogni profilo di compatibilità comunitaria) le formule ludiche menzionate dal decreto legislativo attuativo 70/2003, di fatto fissa dei limiti circa le connotazioni che debba avere il gioco promozionale, in Italia, collegato ad attività di commercio elettronico. Connotazioni che escludono formule basate sulla aleatorietà prevalente e che la Corte di Cassazione ritiene gioco d’azzardo se poste in prospettiva a finalità lucrativa. Chiaro, quindi, come gli operatori comunitari, al di là di possibili rimostranze in sede europea, per proporre in Italia i propri prodotti o servizi conformemente a legge, dovranno rielaborare la propria offerta commerciale sopratutto con riferimento ai concetti di finalità ed effetti promozionali ed al concetto di abilità, in ordine al quale potranno riferirsi, peraltro, a interventi molto chiari e precisi in tal senso espressi dallo stesso Legislatore nostrano ed attuati in epoca relativamente recente”.
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