Com'è noto, la Seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9507/14 (vedi apposito post su questo blog), ha sancito che le amministrazioni possono solo recuperare – in separata sede – le piccole somme come per es. le spese postali non pagate derivanti dai verbali al C.d.S..
Nel caso di iscrizione a ruolo dell'intera somma, il rischio è quello di vedersi annullata la cartella esattoriale, con addebito all'Amministrazione procedentre delle spese.
A tal proposito alcune associazioni dei consumatori, hanno predisposto apposito modello di ricorso.
Pertanto, si ritiene, che nelle more di ulteriori sviluppi, si proceda allo sgravio della cartella ed al recupero delle somme de qua, tramite apposito decreto ingiuntivo.
Mario Serio
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N.B. Il sottoscritto non si ritiene responsabile dall'applicazione della suddetta procedura