giovedì 14 gennaio 2016

Cambia il Codice di Procedura penale dal 20 gennaio 2016

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212
Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU Serie Generale n.3 del 5-1-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2016 
 
 DI RILIEVO PER LA P.G. LA MODIFICA DELL'ART. 351 C.P.P. (SOTTO EVIDENZIATO)

Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 (formato pdf)

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;
b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:
«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.
Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilità). - 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»;
c) al comma 4 dell'articolo 134 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.»;
d) dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).- 1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.
3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, semprechè la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;
e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità»;
f) al comma 1-ter dell'articolo 351 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;
g) al comma 1-bis dell'articolo 362 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;
h) al comma 1-bis dell'articolo 392 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»;
i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;
l) all'articolo 498, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.».

Note all'art. 1: 
              Il testo  dell'articolo  90  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 90. (Diritti e facolta' della persona offesa  dal
          reato).  -  1.  La  persona  offesa  dal  reato,  oltre  ad
          esercitare i diritti e le facolta'  ad  essa  espressamente
          riconosciuti  dalla  legge,  in  ogni  stato  e  grado  del
          procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione  del
          giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 
              2. La persona offesa minore, interdetta per  infermita'
          di mente o inabilitata esercita le facolta' e i  diritti  a
          essa  attribuiti  a  mezzo  dei  soggetti  indicati   negli
          articoli 120 e 121 del codice penale. 
              2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta'  della
          persona offesa dal reato,  il  giudice  dispone,  anche  di
          ufficio, perizia. Se, anche  dopo  la  perizia,  permangono
          dubbi, la minore eta' e'  presunta,  ma  soltanto  ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni processuali. 
              3.  Qualora  la  persona   offesa   sia   deceduta   in
          conseguenza del reato, le facolta'  e  i  diritti  previsti
          dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di  essa
          o da persona alla medesima legata da relazione affettiva  e
          con essa stabilmente convivente.». 
              Il testo dell'articolo  134  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 134. (Modalita' di  documentazione).  -  1.  Alla
          documentazione degli atti si procede mediante verbale. 
              2.  Il  verbale  e'  redatto,  in  forma  integrale   o
          riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento  meccanico
          ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali  mezzi,
          con la scrittura manuale. 
              3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e'
          effettuata anche la riproduzione fonografica . 
              4. Quando le modalita' di documentazione  indicate  nei
          commi 2  e  3  sono  ritenute  insufficienti,  puo'  essere
          aggiunta  la  riproduzione  audiovisiva  se   assolutamente
          indispensabile.   La   riproduzione    audiovisiva    delle
          dichiarazioni  della  persona  offesa  in   condizione   di
          particolare vulnerabilita'  e'  in  ogni  caso  consentita,
          anche   al   di   fuori   delle   ipotesi    di    assoluta
          indispensabilita'.». 
              Il testo dell'articolo 190-bis del codice di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  190-bis.  (Requisiti   della   prova   in   casi
          particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei  delitti
          indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
          l'esame di un testimone o di  una  delle  persone  indicate
          nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
          sede  di  incidente  probatorio  o  in   dibattimento   nel
          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le
          dichiarazioni   medesime    saranno    utilizzate    ovvero
          dichiarazioni i cui verbali sono stati  acquisiti  a  norma
          dell'articolo 238, l'esame  e'  ammesso  solo  se  riguarda
          fatti  o  circostanze  diversi  da  quelli  oggetto   delle
          precedenti dichiarazioni ovvero  se  il  giudice  o  taluna
          delle  parti  lo  ritengono  necessario   sulla   base   di
          specifiche esigenze . 
              1-bis. La stessa  disposizione  si  applica  quando  si
          procede per uno dei reati previsti dagli articoli  600-bis,
          primo comma, 600-ter,  600-quater,  anche  se  relativi  al
          materiale pornografico di  cui  all'articolo  600-quater.1,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies
          e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame  richiesto
          riguarda un testimone minore degli anni sedici e,  in  ogni
          caso, quando l'esame testimoniale  richiesto  riguarda  una
          persona    offesa    in    condizione    di     particolare
          vulnerabilita'.". 
              Il testo dell'articolo  351  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 351.  (Altre  sommarie  informazioni).  -  1.  La
          polizia  giudiziaria  assume  sommarie  informazioni  dalle
          persone che possono  riferire  circostanze  utili  ai  fini
          delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo  e
          terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. 
              1-bis.  All'assunzione  di  informazioni   da   persona
          imputata in un  procedimento  connesso  ovvero  da  persona
          imputata di un reato collegato a quello per cui si  procede
          nel caso previsto dall'articolo 371  comma  2  lettera  b),
          procede un ufficiale di  polizia  giudiziaria.  La  persona
          predetta, se  priva  del  difensore,  e'  avvisata  che  e'
          assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
          uno di fiducia. Il difensore  deve  essere  tempestivamente
          avvisato e ha diritto di assistere all'atto. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli   572,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
          sommarie  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria
          infantile, nominato dal  pubblico  ministero.  Allo  stesso
          modo procede quando deve assumere sommarie informazioni  da
          una persona offesa, anche  maggiorenne,  in  condizione  di
          particolare vulnerabilita'. In ogni caso  assicura  che  la
          persona offesa particolarmente  vulnerabile,  in  occasione
          della  richiesta  di  sommarie  informazioni,   non   abbia
          contatti con la persona sottoposta ad indagini  e  non  sia
          chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni,  salva
          l'assoluta necessita' per le indagini.». 
              Il testo dell'articolo  362  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, recita: 
              «Art.  362.  (Assunzione  di  informazioni).-   1.   Il
          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che
          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,  199,  200,
          201, 202 e 203. 
              1-bis.  Nei  procedimenti  per   i   delitti   di   cui
          all'articolo  351,  comma  1-ter,  il  pubblico  ministero,
          quando deve assumere informazioni  da  persone  minori,  si
          avvale dell'ausilio  di  un  esperto  in  psicologia  o  in
          psichiatria infantile. Allo  stesso  modo  provvede  quando
          deve assumere sommarie informazioni da una persona  offesa,
          anche   maggiorenne,   in   condizione    di    particolare
          vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
          particolarmente vulnerabile, in occasione  della  richiesta
          di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
          sottoposta ad indagini e non  sia  chiamata  piu'  volte  a
          rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta  necessita'
          per le indagini.». 
              Il testo dell'articolo  392  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 392.  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
                a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
          quando vi e' fondato motivo di ritenere che la  stessa  non
          potra' essere esaminata nel dibattimento per  infermita'  o
          altro grave impedimento; 
                b) all'assunzione di una  testimonianza  quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                c) all'esame della persona sottoposta  alle  indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri ; 
                d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210
          ; 
                e) al confronto tra persone che  in  altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova riguarda una persona, una cosa  o  un  luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                g) a una ricognizione, quando particolari ragioni  di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
              1-bis. Nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
              2. Il pubblico ministero e la persona  sottoposta  alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'articolo 224-bis.». 
              Il testo dell'articolo  398  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di  incidente
          probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
          della notifica e comunque  dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto dall'articolo 396 comma 1,  il  giudice  pronuncia
          ordinanza con la quale accoglie, dichiara  inammissibile  o
          rigetta la richiesta di incidente  probatorio.  L'ordinanza
          di  inammissibilita'  o  di   rigetto   e'   immediatamente
          comunicata al pubblico ministero e notificata alle  persone
          interessate. 
              2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
          stabilisce: 
                a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
          delle deduzioni; 
                b) le persone interessate all'assunzione della  prova
          individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; 
                c) la data dell'udienza. Tra il  provvedimento  e  la
          data  dell'udienza  non  puo'   intercorrere   un   termine
          superiore a dieci giorni. 
              3. Il giudice fa  notificare  alla  persona  sottoposta
          alle indagini, alla persona offesa e  ai  difensori  avviso
          del giorno, dell'ora e del luogo in cui si  deve  procedere
          all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
          fissata con l'avvertimento che nei  due  giorni  precedenti
          l'udienza possono prendere  cognizione  ed  estrarre  copia
          delle dichiarazioni gia' rese dalla persona  da  esaminare.
          Nello stesso termine l'avviso  e'  comunicato  al  pubblico
          ministero. 
              3-bis.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  ed   i
          difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
          atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis. 
              4. Se si deve procedere  a  piu'  incidenti  probatori,
          essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre  che  non
          ne derivi ritardo. 
              5. Quando ricorrono ragioni di  urgenza  e  l'incidente
          probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione  del
          giudice competente, quest'ultimo puo' delegare  il  giudice
          per le indagini preliminari del luogo dove  la  prova  deve
          essere assunta. 
              5-bis. Nel caso di indagini che riguardino  ipotesi  di
          reato previste dagli articoli 572, 600,  600-bis,  600-ter,
          anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   601,   602,
          609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-octies,  609-undecies  e
          612-bis del codice penale, il giudice, ove fra  le  persone
          interessate all'assunzione della prova vi siano  minorenni,
          con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,  il
          tempo e le modalita' particolari attraverso  cui  procedere
          all'incidente probatorio,  quando  le  esigenze  di  tutela
          delle persone lo rendono necessario  od  opportuno.  A  tal
          fine l'udienza puo' svolgersi anche in  luogo  diverso  dal
          tribunale,  avvalendosi  il  giudice,  ove   esistano,   di
          strutture  specializzate  di  assistenza  o,  in  mancanza,
          presso    l'abitazione    della     persona     interessata
          all'assunzione della prova. Le  dichiarazioni  testimoniali
          debbono  essere  documentate  integralmente  con  mezzi  di
          riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si  verifica
          una indisponibilita' di  strumenti  di  riproduzione  o  di
          personale tecnico, si provvede con le forme della  perizia,
          ovvero della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'
          anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
          della riproduzione e'  disposta  solo  se  richiesta  dalle
          parti . 
              5-ter. Il giudice, su richiesta di  parte,  applica  le
          disposizioni di cui al comma 5-bis quando  fra  le  persone
          interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni
          in condizione di particolare vulnerabilita', desunta  anche
          dal tipo di reato per cui si procede . 
              5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando
          occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa
          in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le
          diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.». 
              Il testo dell'articolo  498  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, recita: 
              «Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni).
          - 1. Le domande  sono  rivolte  direttamente  dal  pubblico
          ministero o  dal  difensore  che  ha  chiesto  l'esame  del
          testimone. 
              2. Successivamente altre domande possono essere rivolte
          dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine
          indicato nell'articolo 496. 
              3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 
              4. L'esame testimoniale del minorenne e'  condotto  dal
          presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.
          Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di  un
          familiare  del  minore  o  di  un  esperto  in   psicologia
          infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene  che
          l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita'
          del  teste,  dispone  con  ordinanza  che  la   deposizione
          prosegua  nelle  forme  previste  dai   commi   precedenti.
          L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame . 
              4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se
          il presidente lo ritiene necessario, le  modalita'  di  cui
          all'articolo 398, comma 5-bis . 
              4-ter. Quando si  procede  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli   572,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
          600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
          609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del  minore
          vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo  di  mente
          vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o  del
          suo  difensore,  mediante  l'uso  di  un   vetro   specchio
          unitamente ad un impianto citofonico . 
              4-quater. Fermo quanto previsto dai  precedenti  commi,
          quando occorre procedere all'esame di  una  persona  offesa
          che versa in condizione di particolare  vulnerabilita',  il
          giudice, se la persona offesa o  il  suo  difensore  ne  fa
          richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.». 


Art. 2
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 107-bis è inserito il seguente:
«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l'articolo 108-bis è inserito il seguente:
«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.».
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.