DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212
Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU Serie Generale n.3 del 5-1-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2016
Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU Serie Generale n.3 del 5-1-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2016
DI RILIEVO PER LA P.G. LA MODIFICA DELL'ART. 351 C.P.P. (SOTTO EVIDENZIATO)
Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 (formato pdf)
Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/GAI
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età
della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma
soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti
di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;
b) dopo l'articolo 90
sono inseriti i seguenti:
«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa).
- 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalità di presentazione degli atti di
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del
processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e
della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere
notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello
stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo
335, commi 1 e 2;
c) alla facoltà di essere avvisata della
richiesta di archiviazione;
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza
legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalità di esercizio del diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che
possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso
in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui
è stato commesso il reato;
h) alle modalità di contestazione di eventuali
violazioni dei propri diritti;
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere
informazioni sul procedimento;
l) alle modalità di rimborso delle spese
sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilità di chiedere il risarcimento
dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilità che il procedimento sia
definito con remissione di querela di cui all'articolo
152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facoltà ad essa spettanti nei
procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul
territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo
299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono
immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con
l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione
della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con
le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare
o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato
all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche
nella ipotesi di cui all'articolo 299, il
pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.
Art. 90-quater. (Condizione di particolare
vulnerabilità). - 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la
condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre
che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di
reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la
valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con
violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di
criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli
esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la
persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente
dall'autore del reato.»;
c) al comma 4 dell'articolo
134 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La riproduzione
audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di
particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle
ipotesi di assoluta indispensabilità.»;
d) dopo l'articolo 143
è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. (Altri casi di nomina
dell'interprete).- 1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre
tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione
non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per
iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita
dall'interprete.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui
all'articolo 119, l'autorità procedente nomina,
anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della
persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la
stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere
assistita dall'interprete.
3. L'assistenza dell'interprete può essere
assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di
comunicazione a distanza, semprechè la presenza fisica dell'interprete non sia
necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i
suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
4. La persona offesa che non conosce la lingua
italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che
contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può
essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente
ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;
e) al comma 1-bis dell'articolo
190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e,
in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa
in condizione di particolare vulnerabilità»;
f) al comma 1-ter dell'articolo
351 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando
deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne,
in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la
persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini
e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta
necessità per le indagini.»;
g) al comma 1-bis dell'articolo
362 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando
deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne,
in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la
persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini
e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta
necessità per le indagini.»;
h) al comma 1-bis dell'articolo
392 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona
offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero,
anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua
testimonianza.»;
i) all'articolo 398,
dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter,
quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in
condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 498, comma 4-quater.»;
l) all'articolo 498,
il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto
previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una
persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il
giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone
l'adozione di modalità protette.».
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 90 del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 90. (Diritti e facolta' della persona offesa dal
reato). - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad
esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente
riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del
procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del
giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermita'
di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a
essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli
articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della
persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di
ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono
dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni processuali.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in
conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti
dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa
o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e
con essa stabilmente convivente.».
Il testo dell'articolo 134 del codice di procedura
penale, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 134. (Modalita' di documentazione). - 1. Alla
documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o
riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico
ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi,
con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e'
effettuata anche la riproduzione fonografica .
4. Quando le modalita' di documentazione indicate nei
commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere
aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle
dichiarazioni della persona offesa in condizione di
particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita,
anche al di fuori delle ipotesi di assoluta
indispensabilita'.».
Il testo dell'articolo 190-bis del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190-bis. (Requisiti della prova in casi
particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda
fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle
precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di
specifiche esigenze .
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si
procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni
caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una
persona offesa in condizione di particolare
vulnerabilita'.".
Il testo dell'articolo 351 del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 351. (Altre sommarie informazioni). - 1. La
polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle
persone che possono riferire circostanze utili ai fini
delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona
imputata in un procedimento connesso ovvero da persona
imputata di un reato collegato a quello per cui si procede
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b),
procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona
predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e'
assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
sommarie informazioni da persone minori, si avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso
modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da
una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di
particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la
persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione
della richiesta di sommarie informazioni, non abbia
contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia
chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva
l'assoluta necessita' per le indagini.».
Il testo dell'articolo 362 del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 362. (Assunzione di informazioni).- 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande
formulate e sulle risposte date. Si applicano le
disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200,
201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero,
quando deve assumere informazioni da persone minori, si
avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando
deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa,
anche maggiorenne, in condizione di particolare
vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta
di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a
rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita'
per le indagini.».
Il testo dell'articolo 392 del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 392. (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri ;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210
;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.».
Il testo dell'articolo 398 del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
della notifica e comunque dopo la scadenza del termine
previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza
di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti
l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare.
Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico
ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori,
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non
ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e
612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni,
con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela
delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal
fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali
debbono essere documentate integralmente con mezzi di
riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica
una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti .
5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le
disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni
in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche
dal tipo di reato per cui si procede .
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando
occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa
in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le
diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.».
Il testo dell'articolo 498 del codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni).
- 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico
ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del
testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte
dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine
indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal
presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.
Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un
familiare del minore o di un esperto in psicologia
infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che
l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita'
del teste, dispone con ordinanza che la deposizione
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti.
L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame .
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se
il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui
all'articolo 398, comma 5-bis .
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore
vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente
vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del
suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio
unitamente ad un impianto citofonico .
4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi,
quando occorre procedere all'esame di una persona offesa
che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il
giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa
richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.».
Art. 2
Modifiche alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo
107-bis è inserito il seguente:
«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la
proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che
non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi
alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha
diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei
conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l'articolo
108-bis è inserito il seguente:
«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati
commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa
denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio
dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale
presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri
Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria
competente.».
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della
normativa europea di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1,
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma
«Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.