venerdì 1 gennaio 2016

Denuncia infortunio sul lavoro all'autorità di P.S, solo se mortale o con prognosi superiore a trenta giorni

Come già anticipato da questo blog, il decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", emanato in attuazione della Legge 123/14 (Job act), ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

 Infatti, il comma 4, dell'art. 21 del decreto richiamato dispone che "A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni". Poiché il decreto 151/15 è entrato in vigore il 24 settembre 2015, l'abolizione del registro sarà effettiva a partire dal 23 dicembre 2015.

Oltre all'abolizione del registro infortuni, importanti novità sono state inserite al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (vedi sotto)  e al  Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)
In particolare,  a noi operatori di Polizia Locale, interessa più la modifica introdotta dal comma 1 dell'art. 21.Per effetto di tali modifiche, cambia nuovamente la normativa relativa alla Denuncia sugli infortuni sul lavoro.

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha  però disposto (con l'art. 21, comma 2), che le  modifiche introdotte avranno efficacia a decorrere dal 22/03/2016, pertanto, nelle more, ritengo sia valido, quanto già asserito dallo scrivente nel precedente post 

Mario Serio
Riproduzione riservata



 P.S. Si rammenta che: "POLIZIA LOCALE BLOG"  non è una testata giornalistica, ma semplicemente uno spazio web TOTALMENTE LIBERO rivolto soprattutto ad operatori di Polizia  che vogliono tenersi costantemente aggiornati


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Si riportano sotto, gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 1124/65 e le novità introdotte  al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

 Art. 53. 
 
  Il  datore  di  lavoro  e'   tenuto   a   denunciare   all'Istituto
assicuratore  gli  infortuni  da  cui  siano  colpiti  i   dipendenti
prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre
giorni, indipendentemente da ogni  valutazione  circa  la  ricorrenza
degli  estremi  di  legge  per   l'indennizzabilita'.   La   denuncia
dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello  in  cui
il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata ((dei
riferimenti  al  certificato  medico  gia'   trasmesso   all'Istituto
assicuratore per via  telematica  direttamente  dal  medico  o  dalla
struttura sanitaria competente al rilascio)). ((70)) 
  Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la  morta  o  per  il
quale sia preveduto il pericolo di morte,  la  denuncia  deve  essere
fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. 
  Qualora l'inabilita'  per  un  infortunio  prognosticato  guaribile
entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per  la  denuncia
decorre da quest'ultimo giorno. 
  La denuncia dell'infortunio ed il  certificato  medico  ((trasmesso
all'Istituto  assicuratore,  per  via  telematica,  direttamente  dal
medico o  dalla  struttura  sanitaria  competente  al  rilascio,  nel
rispetto delle relative disposizioni,)) debbono indicare, oltre  alle
generalita' dell'operaio, il  giorno  e  l'ora  in  cui  e'  avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento
ad eventuali deficienze di misure di  igiene  e  di  prevenzione,  la
natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto  con  le
cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. ((70)) 
  La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa  dal
datore  di  lavoro   all'istituto   assicuratore,   ((corredata   dei
riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per  via  telematica
al predetto  Istituto  direttamente  dal  medico  o  dalla  struttura
sanitaria competente al rilascio)), entro i cinque giorni  successivi
a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al  datore
di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato  medico
deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del
luogo   dove   questi   si   trova    ricoverato,    una    relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso
e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori
hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie
che esso reputi necessarie. ((70)) 
  Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e
il salario percepito dal lavoratore assicurato  nei  quindici  giorni
precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. 
  Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca  marittima
la denuncia deve essere fatta dal  capitano  o  padrone  preposto  al
comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e  all'autorita'  portuale  o
consolare competente. Quando l'infortunio  si  verifichi  durante  la
navigazione, la denuncia  deve  essere  fatta  il  giorno  del  primo
approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico ((...)) deve  essere
((trasmesso,  per  via  telematica  nel   rispetto   delle   relative
disposizioni, all'Istituto assicuratore)) dal medico di bordo  o,  in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo  ((o  dalla
struttura sanitaria  competente  al  rilascio))  sia  nel  territorio
nazionale sia all'estero. ((70)) 
  ((Qualunque medico presti  la  prima  assistenza  a  un  lavoratore
infortunato  sul  lavoro  o  affetto  da  malattia  professionale  e'
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente  per  via
telematica all'Istituto assicuratore.)) ((70)) 
  ((Ogni  certificato  di  infortunio  sul  lavoro  o   di   malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla  struttura
sanitaria  competente   al   rilascio,   contestualmente   alla   sua
compilazione.)) ((70)) 
  ((La trasmissione per via telematica del certificato di  infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, di  cui  ai  commi  ottavo  e
nono,  e'  effettuata  utilizzando  i  servizi  telematici  messi   a
disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle  certificazioni
sono resi disponibili telematicamente dall'istituto  assicuratore  ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita'  telematica,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.)) ((70)) 
  I contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono  puniti  con
l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila. (40) 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art.  1  comma  1
lettera d) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  di  denaro  le  violazioni
previste dalle seguenti disposizioni: articoli 53 e  54  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e  successive
modificazioni, in materia di denuncia di infortuni". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha  disposto  (con  l'art.  21,
comma 1, lettera b)) che "Al decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate  le  seguenti  modificazioni:
[...] 
  b) all'articolo 53: 
  1) al primo comma [...] il terzo periodo e' soppresso; 
  [...] 3) al quinto comma [...] il quarto periodo e' soppresso. 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  21,  comma  2)  che  le  modifiche
apportate al  presente  articolo  hanno  efficacia  a  decorrere  dal
22/03/2016. 


 Art. 54. 
 
  Il datore di lavoro,  anche  se  non  soggetto  agli  obblighi  del
presente titolo, deve,  nel  termine  di  due  giorni,  dare  notizia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza  di  ogni  infortunio  sul
lavoro ((mortale o con prognosi superiore a trenta giorni)). ((70)) 
  La denuncia deve essere fatta all'autorita' di  pubblica  sicurezza
del Comune in cui  e'  avvenuto  l'infortunio.  Se  l'infortunio  sia
avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia  e'  fatta
all'autorita' di  pubblica  sicurezza  nella  cui  circoscrizione  e'
compreso il primo lungo di fermata in territorio italiano, e  per  la
navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia  e'  fatta,  a
norma del penultimo comma dell'art. 53,  alla  autorita'  portuale  o
consolare competente. 
  Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono rilasciarne
ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati. 
  La denuncia deve indicare: 
    1) il nome e  il  cognome,  la  ditta,  ragione  o  denominazione
sociale del datore di lavoro; 
    2) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio; 
    3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le
circostanze nelle quali esso si e' verificato, anche  in  riferimento
ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione; 
    4) il nome e il cognome, l'eta',  la  residenza  e  l'occupazione
abituale della persona rimasta lesa; 
    5)  lo  stato   di   quest'ultima,   le   conseguenze   probabili
dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile  conoscere  l'esito
definitivo; 
    6)  il   nome,   il   cognome   e   l'indirizzo   dei   testimoni
dell'infortunio. 
  ((Per il datore di  lavoro  soggetto  agli  obblighi  del  presente
titolo, l'adempimento di cui al primo comma si  intende  assolto  con
l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui
all'articolo 53 con modalita' telematica. Ai fini  degli  adempimenti
di  cui  al  presente  articolo,  l'Istituto  assicuratore  mette   a
disposizione,   mediante   la   cooperazione   applicativa   di   cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni  mortali  o
con prognosi superiore a trenta giorni.))((70)) 
 
                                                                 (57) 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art.  1  comma  1
lettera d) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  di  denaro  le  violazioni
previste dalle seguenti disposizioni: articoli 53 e  54  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e  successive
modificazioni, in materia di denuncia di infortuni". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 32, comma 6, lettera
a)) che "l'articolo 54 e' abrogato a  decorrere  dal  centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 7) che "Le  modalita'  di
comunicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma   6   trovano
applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4,
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
modificazioni, che definisce le regole tecniche per la  realizzazione
e  il  funzionamento  del  Sistema  informativo  nazionale   per   la
prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro." 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha  disposto  (con  l'art.  21,
comma 2) che le presenti modifiche hanno efficacia  a  decorrere  dal
22/03/2016. 



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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell'edizione settembre 2015

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Novità in questa versione:
• Corretto l’importo massimo previsto per l’ammenda all’art. 284 comma 1;
• Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all’interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
• Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
• Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
• Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
• Modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
• Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).
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