lunedì 9 novembre 2015

Il maresciallo comandante di Stazione offende appuntato e viene condannato

Cassazione penale sez. I 08/07/2015 ( ud. 08/07/2015 , dep.15/09/2015 ) Numero: 37294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherit - rel. Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 65/2014 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del  29/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale militare in persona del Dott. FLAMINI L.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. COSTANZO M., che ha chiesto l'accoglimento  del ricorso.


Fatto
1. Il 29 ottobre 2014 la Corte militare d'appello confermava la sentenza del Tribunale militare di Napoli che aveva dichiarato L.A., Maresciallo ordinario dei Carabinieri Comandante della Stazione Carabinieri di (OMISSIS), colpevole dei reati di ingiuria continuata ad inferiore (art. 196 c.p., comma 2 art. 81 cpv.c.p.), contestati ai capi d), e) e, quanto al capo c), limitatamente all'offesa "handicappato", e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ravvisata la continuazione fra i reati, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione militare, con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

La decisione di primo grado aveva, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti di L. in ordine ai reati di ingiuria continuata, così riqualificate le originarie imputazioni di cui ai capi a), b), c), restante parte, per assenza della condizione di procedibilità.

2. Entrambe le sentenze di merito ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti offese (Carabiniere scelto Li.Da.Ca., Carabiniere B.G., Appuntato Bi.Al., Maresciallo G.G.A.), ritenute intrinsecamente credibili e convergenti nel nucleo centrale delle accuse, nonchè della testimonianza del Brigadiere C..

I giudici d'appello, dopo avere respinto la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello, ritenevano infondata, all'esito di una puntuale analisi delle singole prove dichiarative, la tesi prospettata dalla difesa, secondo cui le condotte dell'imputato s'inquadravano in un clima goliardico, ed evidenziavano che le espressioni ingiuriose rivolte alle parti offese accompagnavano il rimprovero formulato dall'imputato, dotato di un grado superiore, in relazione a presunte mancanze od errori degli inferiori, concernenti la loro attività professionale; sotto tale profilo, pertanto, escludevano la configurabilità dell'esimente prevista dall'art. 199 c.p.m.p..

3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato il quale formula le seguenti censure.

Lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al mancato nuovo esame, in appello, dei testi Li., B., G., all'omesso espletamento del confronto fra l'imputato e Li., B. e G., attività istruttorie indispensabili sia per l'evidente discrasia esistente tra il contenuto delle testimonianze rese dinanzi all'Autorità giudiziaria militare e la motivazione del decreto di archiviazione, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in relazione ai reati di molestia e violenza sessuale (per i quali erano state svolte le indagini a seguito di quanto esposto nelle relazioni di servizio redatte dai suddetti sottufficiali dei Carabinieri), sia alla luce dei documentati stretti rapporti di amicizia e frequentazione intercorrenti tra il Maresciallo G. e il Maresciallo L..

Lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento alla ritenuta attendibilità delle deposizioni delle parti offese e degli altri testimoni, le cui dichiarazioni presentano caratteri di singolare convergenza e scaturiscono da relazioni di servizio redatte a distanza di mesi dal fatto e dopo l'insediamento del Capitano M., che aveva avuto comprovati contrasti con l'imputato.

Denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'omessa risposta alle censure difensive sulla genesi dell'appellativo "handicappato" usato dall'imputato nei confronti di B., alla reale valenza di tale nomignolo e al contesto in cui esso veniva usato, alla genesi della denuncia, ai rapporti intercorrenti tra L. e G., alla valenza delle fotografie prodotte dalla difesa, alla inattendibilità della testimonianza del Brigadiere C., ai comprovati motivi di contrasto tra l'imputato e il Capitano M..

Denuncia, infine, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni rese da G. circa profili della condotta serbata da L. nei confronti di Li. estranei al presente procedimento penale.
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In relazione alla prima censura, articolata sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e dell'art. 603 c.p.p., il Collegio osserva quanto segue.

1.1. Come per l'inutilizzabilità, anche con riguardo alla prova negata, il codificatore ha previsto un autonomo error in procedendo, con l'intento dichiarato di valorizzare il diritto alla prova e al contraddittorio fra le parti e di depurare al contempo il vizio di motivazione da deviazioni della decisione che traggono origine dalla violazione di norme processuali (cfr. in tal senso rel. prog. prel.

c.p.p., p. 133). L'effettiva autonomia del vizio in questione rispetto al vizio di motivazione è ancor oggi relativa: da un lato, occorre rilevare che la mancata assunzione costituisce davvero un vizio autonomo solo nel caso in cui si risolva in un'omissione di pronuncia, mentre deve essere ricondotta al vizio di motivazione quando la richiesta istruttoria è stata presa in considerazione dal giudice; sotto altro profilo va segnalato che la verifica della decisività della prova, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, assimila l'error in discorso al vizio di motivazione. Si è, infine, autorevolmente osservato in dottrina che, proprio perchè non è una violazione processuale, il motivo di ricorso può essere accolto e comporta l'annullamento con rinvio solo nel caso in cui la prova decisiva omessa sia ancora acquisibile; se la prova non è più acquisibile, il motivo di omessa assunzione diventa inammissibile come tale e va reinterpretato come motivo di vizio di motivazione su di un punto decisivo.

1.2. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p., il Collegio evidenzia che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p., reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.

Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa. Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 3348 del 13 novembre 2003; Sez. 5, n. 1075 dell'1 dicembre 2000; Sez. 2, n. 8106 del 7 luglio 2000).

Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il Collegio ritiene che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, di cui si sollecitava la nuova assunzione; per altro verso, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, in grado d'appello, al nuovo esame dei testi Li., B., G., al confronto fra gli stessi e l'imputato 2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso appaiono manifestamente infondati.

2.1. Il Collegio osserva preliminarmente che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), così come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

2.2. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non confermando l'indeclinabilità della regola preclusiva dell'esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all'esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi (Sez. 6, 20 marzo 2006, rv. 233621; Sez. 1, 9 maggio 2006, rv. 233783; Sez. 2, 23 marzo 2006, rv. 233460; Sez. 5, 11 aprile 2006, rv. 233789; Sez. 4, 28 aprile 2006, rv. 233783; Sez. 3, 12 aprile 2006, rv. 233823). In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell'onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c).

Il vizio di prova "omessa" o "travisata" sussiste, peraltro, soltanto quando l'accertata distorsione disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.

2.3. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae, all'evidenza, alle censure che le sono state mosse dal ricorrente, che ha denunciato, da un lato, la carenza, l'illogicità e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, ha ricondotto alla categoria logico-giuridica della prova "omessa" o "travisata" non l'omessa pronunzia su un significativo dato processuale o probatorio nè la palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali, bensì l'erronea valutazione di attendibilità e concludenza dell'elemento probatorio, avvenuta in violazione delle regole ermeneutiche che devono presiedere la struttura logica della motivazione in fatto.

Il provvedimento impugnato, con motivazione esente da manchevolezze, evidenti incongruenze o da interne contraddizioni e con puntuale e corretto richiamo alle risultanze processuali, compresa la documentazione prodotta dalla difesa, ha illustrato il complesso degli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (testimonianze di Li., B., Bi., G., C.), ha indicato le ragioni dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti offese, la loro convergenza, la loro valenza probatoria anche in relazione al complessivo contesto dei fatti e all'obiettiva portata ingiuriosa delle espressioni usate dall'imputato che, rivestito di un grado superiore, accompagnava alle ingiurie rilievi circa l'attività professionale svolta dai militari sottordinati. Sotto tale profilo, la sentenza impugnata è esente, all'evidenza, da vizi nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p., essendo stata dimostrata l'attinenza al servizio e alla disciplina delle condotte poste in essere dall'imputato.

I giudici di merito hanno, altresì, logicamente spiegato i motivi per i quali le foto prodotte dalla difesa non inficiavano il quadro probatorio, attesa la loro incerta collocazione temporale.

In realtà il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di ingiuriare i militari di grado inferiore.

4. Anche l'ultima doglianza è manifestamente infondata.

Dall'iter argomentativo della sentenza impugnata si evince, infatti, con chiarezza che i giudici di merito hanno illustrato il contenuto della testimonianza del Maresciallo G. (cfr. f. 20 della sentenza di secondo grado) per spiegare la genesi delle condotte illecite serbate dall'imputato, oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento, e i motivi della loro intensificazione. La motivazione si è, pertanto, correttamente incentrata sul thema probandum e sui reati oggetto di rituale contestazione nel provvedimento di vocatio in iudidum.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2015