Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 03-11-2015
Messaggio n. 6704
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OGGETTO: |
Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
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Si fa seguito alla circolare n. 152 del
18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni
operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal
comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa
l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o
riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i
tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria
essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella
medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato
nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni di
maggior dettaglio .
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per
congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella
medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né
dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se
richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in
modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui
al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U.,
previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del
congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base
oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative
diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui
all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando
fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al
par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art.
33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2
e 3” leggasi “commi 3 e 6”).
Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.
Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) | |
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) | non compatibile |
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) | non compatibile |
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) | non compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) | compatibile |
Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter,
le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei
casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione
collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di
fruizione del congedo parentale su base oraria.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale,
può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti
rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il
presente messaggio.
Il Direttore Generale | ||
Cioffi |
[1]
L’art. 33 comma 2 T.U. stabilisce che in alternativa al prolungamento
del congedo parentale possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42
comma 1 del T.U. L’art. 42 comma 1 dispone che in alternativa al
prolungamento del periodo di congedo parentale, fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità si
applica l’art. 33, co. 2 della legge 104/92 relativo alle due ore di
riposo giornaliere retribuite.
http://www.inps.it/
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