Nella risoluzione in oggetto il MISE affronta un quesito volto a conoscere, in caso di vendita di alcolici realizzati attraverso la trasformazione dei propri prodotti da parte di imprenditori agricoli, se la stessa sia soggetta alla disciplina del d.lgs 228/2001 e se debbano essere rispettate ulteriori normative quali ad esempio il possesso dei requisiti professionali previsti dall`articolo 71 del d.lgs 59/2001.
Il MISE ricorda anzitutto che l`attività di vendita attraverso internet è soggetta all`articolo 18 del d.lgs 114/98, ma non trova applicazione per taluni soggetti.
I soggetti con riferimento ai quali lo svolgimento di tale tipo di attività non implica l`applicazione della disciplina relativa al settore del commercio sono gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nel registro delle imprese.
Pertanto l`attività di vendita delle imprese agricole viene disciplinata dall`articolo 4 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e non dal D.lgs 114/98.
La normativa agricola stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, o gli enti e le associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli o prodotti derivati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Il successivo comma 4- bis, dispone che la vendita diretta mediante commercio elettronico può essere iniziata mediante invio di comunicazione al comune del luogo dove ha sede l`azienda di produzione.
Sempre l`articolo 4 del d.lgs 228/2001 prevede, al comma 5, che detta disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici dell`azienda stessa.
L`assoggettamento della vendita di prodotti agricoli al d.lgs 228/2001 decade quando non sia rispettata la regola della prevalenza.
Infatti l`imprenditore agricolo è legittimato a vendere assieme ai prodotti provenienti dalla propria azienda, anche prodotti agricoli altrui, con il limite, però, che i prodotti venduti devono provenireprevalentemente dalla propria azienda.
Il comma 8 dell`articolo 4 del d.lgs 228/2001 stabilisce che qualora l`ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell`anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 sulla disciplina del commercio.
In sostanza il legislatore ha ritenuto che un ammontare dei ricavi che superi tali soglie faccia prevalere l`attività di acquisto per la rivendita piuttosto che l`attività di produzione.
Pertanto, superati i limiti sopra indicati, nel caso in cui ricorra la vendita prevalente di prodotti di terzi, l`imprenditore agricolo, oltre ad essere soggetto al d.lgs 114/1998, sarà tenuto anche al possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio, previsti dall`articolo 71 del d.lgs 59/2010.
Infine, per quanto può essere riferito alla legislazione in materia di alcolici, l`imprenditore agricolo non è soggetto alla legislazione di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e ss. del TULPS, in quanto questa è limitata esclusivamente alla vendita o somministrazione presso pubblici esercizi.
Tuttavia Il Ministero dell`Interno a cui è stato richiesto apposito parere, ha sottolineato come l`imprenditore agricolo sia comunque soggetto alle prescrizioni in materia di alcolici che tutelano i minori.
Il riferimento è alla legge 125/2001 art 14 ter che vieta sia la vendita per asporto che il consumo sul posto per minori di anni 18, sia l`art 689 del codice penale che punisce le stesse condotte nei confronti dei minori di 16 anni.
La vendita di alcolici tramite la rete internet, ad avviso del Ministero dell`Interno, non può ritenersi esclusa dalle citate tutele, pertanto è da ritenersi necessario che anche l`imprenditore agricolo che vende su internet gli alcolici di propria produzione, debba acquisire la carta d`identità del consumatore, anche attraverso la copia scansionata su scanner, unitamente ad una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità che ne attesti l`autenticità, in adempimento a quanto richiesto dal DL 158/2012 comma 3 ter (cd. Decreto Balduzzi) convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.
Questo articolo ha esteso la pena prevista dal Codice Penale all`articolo 689, al caso in cui la condotta illecita sia commessa tramite distributori automatici che non consentono la "rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti".
Ciò comporta l`obbligo per l`esercente di accertamento della maggiore età del consumatore, che non può avvenire nel caso del commercio elettronico attraverso la semplice compilazione dei dati anagrafici sul modulo on line.
Il MISE ricorda anzitutto che l`attività di vendita attraverso internet è soggetta all`articolo 18 del d.lgs 114/98, ma non trova applicazione per taluni soggetti.
I soggetti con riferimento ai quali lo svolgimento di tale tipo di attività non implica l`applicazione della disciplina relativa al settore del commercio sono gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nel registro delle imprese.
Pertanto l`attività di vendita delle imprese agricole viene disciplinata dall`articolo 4 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e non dal D.lgs 114/98.
La normativa agricola stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, o gli enti e le associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli o prodotti derivati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Il successivo comma 4- bis, dispone che la vendita diretta mediante commercio elettronico può essere iniziata mediante invio di comunicazione al comune del luogo dove ha sede l`azienda di produzione.
Sempre l`articolo 4 del d.lgs 228/2001 prevede, al comma 5, che detta disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici dell`azienda stessa.
L`assoggettamento della vendita di prodotti agricoli al d.lgs 228/2001 decade quando non sia rispettata la regola della prevalenza.
Infatti l`imprenditore agricolo è legittimato a vendere assieme ai prodotti provenienti dalla propria azienda, anche prodotti agricoli altrui, con il limite, però, che i prodotti venduti devono provenireprevalentemente dalla propria azienda.
Il comma 8 dell`articolo 4 del d.lgs 228/2001 stabilisce che qualora l`ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell`anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 sulla disciplina del commercio.
In sostanza il legislatore ha ritenuto che un ammontare dei ricavi che superi tali soglie faccia prevalere l`attività di acquisto per la rivendita piuttosto che l`attività di produzione.
Pertanto, superati i limiti sopra indicati, nel caso in cui ricorra la vendita prevalente di prodotti di terzi, l`imprenditore agricolo, oltre ad essere soggetto al d.lgs 114/1998, sarà tenuto anche al possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio, previsti dall`articolo 71 del d.lgs 59/2010.
Infine, per quanto può essere riferito alla legislazione in materia di alcolici, l`imprenditore agricolo non è soggetto alla legislazione di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e ss. del TULPS, in quanto questa è limitata esclusivamente alla vendita o somministrazione presso pubblici esercizi.
Tuttavia Il Ministero dell`Interno a cui è stato richiesto apposito parere, ha sottolineato come l`imprenditore agricolo sia comunque soggetto alle prescrizioni in materia di alcolici che tutelano i minori.
Il riferimento è alla legge 125/2001 art 14 ter che vieta sia la vendita per asporto che il consumo sul posto per minori di anni 18, sia l`art 689 del codice penale che punisce le stesse condotte nei confronti dei minori di 16 anni.
La vendita di alcolici tramite la rete internet, ad avviso del Ministero dell`Interno, non può ritenersi esclusa dalle citate tutele, pertanto è da ritenersi necessario che anche l`imprenditore agricolo che vende su internet gli alcolici di propria produzione, debba acquisire la carta d`identità del consumatore, anche attraverso la copia scansionata su scanner, unitamente ad una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità che ne attesti l`autenticità, in adempimento a quanto richiesto dal DL 158/2012 comma 3 ter (cd. Decreto Balduzzi) convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.
Questo articolo ha esteso la pena prevista dal Codice Penale all`articolo 689, al caso in cui la condotta illecita sia commessa tramite distributori automatici che non consentono la "rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti".
Ciò comporta l`obbligo per l`esercente di accertamento della maggiore età del consumatore, che non può avvenire nel caso del commercio elettronico attraverso la semplice compilazione dei dati anagrafici sul modulo on line.