domenica 4 ottobre 2015

Guida in stato di ebbrezza e consumo di farmaci influenti sull'etilometro


La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36887/2015,depositata in data 11 settembre 2015, ha ribadito alcune tesi giurisprudenziali sull'uso dei farmaci capaci di alterare gli esiti sull'alcooltest. La Corte infatti ha stabilito che, anche se l'alcool test è risultato positivo a causa dei farmaci assunti per curare la tosse, ciò non rileva ai fini della condanna dell'automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La Cassazione, infatti, con tale sentenza ha rigettato il ricorso di un automobilista avverso una sentenza della Corte D' Appello di Palermo che lo riteneva responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale in primo grado, condannandolo alla pena di giustizia e alla sospensione della patente per sei mesi.
Nel ricorso per Cassazione, l'imputato lamentava che la corte di merito avesse ritenuto rilevante unicamente la constatazione dei Carabinieri circa gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza come si evincevano dagli esiti dell'etilometro, senza tenere in considerazione, altresì, che gli esiti dell'alcol test erano alterati dall'assunzione da parte del conducente dell'autovettura di due fitofarmaci per la cura della tosse.
Nelle doglianze, altresì veniva esplicato che la Corte non avesse considerato rilevante neanche la relazione medica nella quale si specificava che i farmaci in questione potessero comportare un aumento del livello ematico di alcol.
Per la Suprema Corte di Cassazione invece è il conducente che deve accertarsi della compatibilità dell'assunzione del farmaco con la circolazione stradale prima di mettersi alla guida.
La S.C. ha affermato che "l'esito positivo dell'alcol test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria all'accertamento dando prova di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione. Dunque per la Suprema Corte non è sufficiente allegare la circostanza relativa alla assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia scevra da risconti probatori".
Infatti, trattandosi di un reato colposo spetta comunque al conducente accertarsi della compatibilità della assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi al volante, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza.
Con il rigetto del ricorso,la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Gia' in passato la Cassazione aveva ribadito che l'assunzione di un farmaco che ritarda l'eliminazione dell'etanolo nel sangue non salva il conducente risultato positivo al test alcoolemico dalla condanna per guida in stato di ebbrezza (sentenza 38793/11) in quanto non è rilevante che i valori siano sballati ma soltanto che l'etilometro li abbia rilevati ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento,dimostrando vizi e/o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione,non essendo sufficiente documentare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare il test.