di Massimiliano Atelli
La sezione V del Consiglio di Stato si è pronunciata (sentenza 30 luglio 2015, n. 3756) sulle indagini da svolgere sull'identità del responsabile dell'inquinamento, prendendo le mosse dall'articolo 239 del Testo unico dell'ambiente, che, nel formulare i principi generali in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti contaminati - applicabili anche alla procedura semplificata qui in questione in ragione della superficie coinvolta inferiore a 1000 metri quadrati - richiama i principi e le norme comunitarie con particolare riferimento al principio <chi inquina paga>, ora contenuto anche dall'articolo 3-ter del Tua.
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La sezione V del Consiglio di Stato si è pronunciata (sentenza 30 luglio 2015, n. 3756) sulle indagini da svolgere sull'identità del responsabile dell'inquinamento, prendendo le mosse dall'articolo 239 del Testo unico dell'ambiente, che, nel formulare i principi generali in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti contaminati - applicabili anche alla procedura semplificata qui in questione in ragione della superficie coinvolta inferiore a 1000 metri quadrati - richiama i principi e le norme comunitarie con particolare riferimento al principio <chi inquina paga>, ora contenuto anche dall'articolo 3-ter del Tua.
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