martedì 4 agosto 2015

Artt.115, 116. 118-bis e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Si riporta il testo degli articoli 115, 116. 118-bis e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificati dalla
LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)
(GU n.178 del 3-8-2015)

Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). 

- 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 

a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1. 

c) anni diciotto per guidare:
1) (abrogato);
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
(Omissis).
4. (abrogato).
(Omissis)."

Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).

 - (Omissis).
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze.

Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). 

 

- 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
(Omissis).

Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote). 


- (Omissis). 
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni.
(Omissis).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
(Omissis).".