domenica 14 giugno 2015

Codice della strada, destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

LA DOMANDA Può un Comune incrementare il fondo per lavoro straordinario e finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'area di vigilanza nell'ambito dei progetti avviati per le finalità indicate nel comma 5-bis dell'articolo 208 del Dlgs n. 285/1992, modificato dall'articolo 40, comma 1, lett. c), della legge n. 120/2010, integrando, detta normativa, una specifica disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Ccnl 1° aprile 1999?

Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la questione relativa al corretto utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative ex articolo 208 del Codice della strada e alla possibilità di destinare quota delle stesse a forme di incentivazione del personale addetto ai servizi di Polizia locale è stata più volte oggetto di approfondimento, anche in relazione alle diverse modifiche normative intervenute sull’articolo in commento. Invero, l’Aran, al cui orientamento ha aderito anche questo ministero, ha sempre sostenuto l’impossibilità di incrementare le risorse per le politiche di sviluppo del personale mediante utilizzo di quota dei proventi contravvenzionali, fatta salva la possibilità di destinare quota degli stessi esclusivamente a finalità assistenziali e previdenziali a favore del predetto personale, in conformità a quanto disposto dal citato articolo 208, comma 4, del Dlgs 285/1992 norma recepita poi dal Ccnl del personale degli enti locali del 22 gennaio 2004.
Per espressa previsione legislativa, detti proventi possono essere utilizzati per assunzioni di personale stagionale a progetto, nelle forme del contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro; per interventi di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, funzionamento degli uffici di Polizia municipale, spese per educazione stradale e acquisto beni, oneri finanziari per viabilità, trasporti e illuminazione, manutenzione e mantenimento dei mezzi tecnici ecc, con le modalità di ripartizione deliberate annualmente dall’amministrazione con proprio atto di giunta.
Tuttavia, le modifiche apportate all’articolo 208, ad opera dall’articolo 40, comma 1, lett. c), della legge n. 120/2010 (tra cui progetti di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione della violazione degli articoli del Cds inerenti la guida sotto l’effetto dell’alcool e di sostanze stupefacenti), hanno riproposto la problematica riguardante sempre la possibilità di una destinazione di quote di detti proventi a forme di incentivazione del personale a tempo indeterminato di Polizia municipale e locale.
Sulla materia è utile evidenziare che si sono formate diverse opinioni interpretative rese dalle sezioni regionali della Corte dei conti.
Le sezioni riunite della Corte dei conti della regione Sicilia (delibera n. 9 del 23 giugno 2006) hanno escluso che i proventi di cui all’articolo 208 del Codice della strada possano considerarsi come risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni del personale ex articolo 15, comma 1, lett. k), del Ccnl 1° aprile 1999.
La sezione regionale di controllo per la Toscana, con la pronuncia n. 104/2010, ha dettato linee guida sull’applicazione del novellato articolo 208, per una corretta utilizzazione dei proventi in esame, rammentandone il vincolo di specifica destinazione degli stessi, ammettendo, altresì, la possibilità di finanziare prestazioni lavorative aggiuntive, finalizzate al potenziamento dei soprarichiamati servizi.
Positivamente, si è, anche, pronunciata la sezione per la Lombardia, che già con la delibera n. 961/2010, aveva ammesso la possibilità di destinare dette risorse al finanziamento del trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritenendo, tuttavia, necessaria da parte dell’ente, la formulazione di specifici progetti, secondo la disciplina recata dall’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1° aprile 1999, al fine di perseguire le finalità espressamente contemplate nel medesimo comma 5-bis dell’articolo 208 del Cds.
Tale orientamento è stato da ultimo ripreso e rafforzato dalla stessa sezione Lombardia con la deliberazione n. 273/2013. La sezione, nel ribadire che il comma 5-bis dell’articolo 208 non consente di destinare le risorse in questione per il finanziamento tout court del trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha, tuttavia, ritenuto che detto comma permetta agli enti locali di finanziare, con i proventi derivanti dalle violazioni al Codice della strada, le prestazioni accessorie del personale di Polizia municipale rese nell’ambito “di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187”. Dette risorse, secondo quanto evidenziato dalla stessa Sezione, devono essere finalizzate al miglioramento e all’incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. Inoltre, “tali risorse non possono consentire in nessun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale”. La medesima sezione ha, infine, ritenuto, che, poiché l’accertamento della risorsa, derivante dai proventi, e il suo utilizzo prima della riscossione sono potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio alla sana gestione finanziaria dell’ente, sia necessario “provvedere all’accertamento… contestualmente alla riscossione dei relativi importi, oppure in alternativa, alla costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti ovvero di un congruo vincolo di indisponibilità sull’avanzo di amministrazione libero”.
Si riterrebbe, comunque, auspicabile un definitivo e risolutivo pronunciamento della Corte dei conti a sezioni riunite, finalizzato a dirimere la questione. (Prot. n. 15700 3384)