domenica 14 giugno 2015

La notifica all'imputato

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21626/2015 depositata in data 26.05.2015, ha delineato con chiarezza il sistema processuale penale in materia di notifiche all'imputato.
In particolare, dopo aver affermato che il sistema italiano è tra i più garantisti del mondo, è stata effettuata una puntuale ricostruzione precisando che solo la prima notifica debba essere effettuata all'imputato personalmente, mentre quelle successive possono essere effettuate mediante consegna al difensore di fiducia ex art. 157 c.p.p.
Una svolta importante nella ricerca dell'equilibrio tra l'esigenza di garantire all'imputato una conoscenza effettiva dell'esistenza di un procedimento o provvedimento giudiziario a suo carico e la necessità della ragionevole durata del processo, è avvenuta con l'aggiunta del comma 8 bis all'art. 157 c.p.p., operata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 21.2.2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
Una volta che l'imputato abbia ricevuto la prima notifica ed abbia nominato un difensore di fiducia, tutte le notifiche successive possono essergli effettuate presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., a meno che il difensore non dichiari preventivamente all'Autorità Giudiziaria procedente di non accettare la notifica.
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