martedì 17 febbraio 2015

Slot-machine: è lecito l’apparecchio elettronico in cui, insieme all'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere la propria strategia

La fattispecie in esame, quale risulta dalla sintetica descrizione contenuta nella sentenza impugnata, rientra, dunque, fra quelle sanzionate in via amministrativa in forza del combinato dei richiamati commi 6, lettera a), e 9, lettera d), dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 6183
Presidente Squassoni – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 718 cod. pen., avendo tenuto l'esercizio di gioco d'azzardo,in particolare con un congegno elettronico che erogava vincite in denaro in base a meccanismi aleatori. La Corte territoriale precisa che il congegno era una slot-machine priva del relativo nullaosta, come accertato dalla polizia giudiziaria.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 718 cod. pen., nonché la mancanza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 721 cod. pen. Si lamenta, in particolare, che i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del reato per il solo fatto che l'apparecchio sequestrato fosse privo di nullaosta, senza valutare la sussistenza di fini di lucro, e senza considerare a tale scopo l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili in denaro o in natura.

Considerato in diritto

3. - Il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.
La Corte d'appello riconosce gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 718 cod. pen. nella natura dell'apparecchio elettronico che erogava vincite in denaro (slot-machine) e nella mancanza del relativo nullaosta. La stessa Corte afferma anche che la fattispecie integra l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E tale richiamo normativo, in mancanza di una compiuta descrizione dell'apparecchio oggetto dell'imputazione, deve intendersi riferito alla categoria degli apparecchi descritta dalla lettera a) di tale comma. Pare trattarsi, cioè, di quei congegni che il legislatore considera in linea di principio leciti sul rilievo che in essi, “insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina”.
La mancanza di titoli abilitativi per l'esercizio di tali apparecchi - di per sé leciti - è, invece, sanzionata in via amministrativa dal successivo comma 9 dello stesso articolo, il quale punisce, fra gli altri, “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti” (lettera d).
Si tratta, con tutta evidenza, di una disciplina che si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'art. 721 cod. pen., perché in essi ricorrono sia il fine di lucro sia l'aleatorietà della vincita. Tali giochi sono invece consentiti, in considerazione delle loro particolari caratteristiche, perché giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica.
La fattispecie in esame, quale risulta dalla sintetica descrizione contenuta nella sentenza impugnata, rientra, dunque, fra quelle sanzionate in via amministrativa in forza del combinato dei richiamati commi 6, lettera a), e 9, lettera d), dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
4. - La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.