No ai lavori socialmente utili se c’è l’incidente



Chi causa un incidente stradale mentre guida in stato di ebbrezza non può eludere l’esclusione dal “beneficio” del lavoro di pubblica utilità prevista esplicitamente dal Codice della strada. Lo stabilisce la sentenza 6739/15, con la quale la Quarta sezione penale della Cassazione ha respinto la «lettura costituzionalmente orientata» che dell’esclusione dava la difesa del ricorrente. L’articolo 186, comma 9-bis, del Codice prevede la possibilità di sostituire le pene detentive e pecuniarie prevista per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro), ma esclude da tale possibilità chi causa un incidente: il sinistro è considerato un’aggravante. Secondo la lettura proposta dalla difesa, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che tale aggravante può essere ritenuta neutralizzata dal giudizio di bilanciamento operato dal giudice, arrivando ad essere «subvalente o equivalente rispetto alle circostante attenuanti»

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