martedì 11 novembre 2014

Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace


Piccole cause senza bollo e registro, le Entrate si adeguano

| 10/11/2014
Agenzia delle entrate - Risoluzione 10 novembre 2014 n. 97/E

 Per le sentenze relative a cause di «valore modesto» non sono più dovute l'imposta di registro e di bollo. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell'Agenzia delle entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di cassazione, estende l'esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del giudice di pace.

La sentenza
- La Suprema corte, infatti, con la recente sentenza 16 luglio 2014 n. 16310, ha precisato che l'articolo 46 della legge 347/1991 «nel suo significato ampiamente comprensivo…si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio».

Né, prosegue la sentenza, la c.d. «sedes materiae», e cioè il fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace, appare un elemento idoneo ad escludere tale approdo. Infatti, la «lettera omnicomprensiva della previsione normativa» sembra coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado «è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale».

Esazione non conveniente - Del resto, a deporre in tal senso, sempre a giudizio della Cassazione, è la stessa ratio della norma. Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, lo scopo è «alleviare l'utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione».

L'esenzione generalizzata
– In definitiva, proseguono i giudici di legittimità, «appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell'art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito».

La nuova posizione dell Entrate - A seguito di questa netta presa di posizione, l'Agenzia delle entrate è dovuta tornare sui suoi passi dichiarando «superate» le precedenti indicazioni di prassi (risoluzione n. 48/E del 2011). E con la risoluzione 97/E, abbracciando il nuovo orientamento, ha chiarito che «il regime esentativo per valore previsto dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00)» deve trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio». Devono dunque considerarsi superate
Risoluzione n. 97 del 10/11/14

 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/