martedì 11 novembre 2014

Sanzioni amministrative:se manca la contestazione della violazione il termine per l'opposizione è di 60 giorni

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 ottobre – 10 novembre 2014, n. 23904



Presidente/Relatore Petitti

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza ai sensi dell’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 depositata il 29 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da T.G. avverso l’intimazione di pagamento emessa da Serit Sicilia s.p.a., notificata il 20 maggio 2011;

che il Giudice di pace ha rilevato che l’opposizione è stata depositata in cancelleria il 16 luglio 2011, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 della citata legge n. 689 del 1981;

che per la cassazione di questa ordinanza T.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che l’intimata non ha svolto difese;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:

«[(...)] Con il primo motivo di ricorso il T.G. denuncia “violazione dell’art. 240 (recte: 204) bis comma 1 del codice della strada (D.LGS 285/92), in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, perché in contrasto con l’art. 23 della legge 689/81″, dolendosi del fatto che il Giudice di pace non abbia considerato che l’opposizione aveva funzione recuperatoria, non avendo egli mai ricevuto la notifica del verbale presupposto, sicché il termine per l’opposizione era, nel caso di specie, di sessanta giorni, come stabilito dal citato art. 204-bis del codice della strada.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non gli è stata concessa la possibilità di contestare i vizi di notifica che avevano determinato il mancato pagamento della multa.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come esattamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada” (Cass. n. 3647 del 2007; Cass. n. 17132 del 2007; Cass. n. 12505 del 2011; Cass. n. 21043 del 2013).

Il Giudice di pace non ha tenuto conto di tale orientamento e ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Il ricorso si appalesa quindi fondato.

Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ., perché lo stesso possa essere ivi accolto»;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa, per nuovo esame dell’opposizione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato.