giovedì 6 novembre 2014

Giurisprudenza del lavoro pubblico

Giurisprudenza del lavoro pubblico
Sentenze della Corte di giustizia europea, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

Corte costituzionale, sentenza n. 230 del 10 ottobre 2014

Nel dichiarare infondato il ricorso per supposta illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 4 del d.l. n. 79/2012 i giudici ricordano che, per quanto riguarda il pubblico impiego: “il costante orientamento di questa Corte è nel senso che in ordine all’articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, esiste…un ampio margine di apprezzamento da parte del legislatore, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli”.

Sentenza Corte costituzionale n.230-2014

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13062 del 10 giugno 2014

Nel trattamento dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori in caso di temporanea reggenza, vanno incluse anche le retribuzioni di posizione e di risultato; infatti l’attribuzione piena di mansioni dirigenziali, con l’assunzione delle responsabilità ad essa inerenti, comporta l’attribuzione dell’intero trattamento economico, anche in ottemperanza al principio contenuto nell’art. 36 della costituzione.

Consiglio di stato, sezione VI, sentenza n. 4794 del 23 settembre 2014

In relazione alla composizione delle commissioni nei pubblici concorsi, e al disposto dell’art. 35 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 – che stabilisce il divieto, per i rappresentanti sindacali, di far parte delle commissioni per le procedure di reclutamento presso le pp.aa. -, i giudici chiariscono che per rappresentante sindacale deve intendersi chi partecipa stabilmente alle scelte del sindacato ed appartenga all’apparato organizzativo. Inoltre, proseguono i giudici, semplici rapporti di colleganza o collaborazione tra alcuni componenti ed alcuni candidati non sono di per sé sufficienti a determinare un vizio nella composizione della commissione.

Sentenza Consiglio di Stato n.4794-2014

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4999 dell’8 ottobre 2014

In merito alla possibilità di utilizzare lo scorrimento della graduatoria in caso di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso i giudici ricordano che l’art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) stabilisce: “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a render successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso” , e che tale principio è stato considerato, dalla giurisprudenza, principio generale valido per tutte le amministrazioni, alle quali è quindi estesa la sua applicazione.

Sentenza Consiglio di Stato n.4999-2014

Corte di Cassazione, sentenza n. 20106 del 24 settembre 2014

La sentenza riguarda l’impugnazione di un licenziamento intimato, per superamento del periodo di comporto, al dipendente di una s.r.l. Nel rigettare il ricorso i giudici fissano due importanti principi applicabili anche nel settore pubblico.

Sentenza Corte Cass. n.20106-2014

Corte di giustizia UE, terza sezione, sentenza 15 ottobre 2014, causa c-221/13

L’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale non osta ad una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno senza il consenso del lavoratore. E’ quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea che al riguardo ricorda che nell’accordo quadro si parla di organizzazione flessibile dell’orario di lavoro che tenga conto delle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Inoltre il preambolo dell’accordo quadro enuncia principi generali e prescrizioni minime la cui modalità di applicazione è rimessa agli stati membri, al fine di tenere conto delle diverse situazioni dei singoli stati. La clausola 5 punto due dell’accordo, dice la Corte, è volta unicamente ad escludere che l’opposizione del lavoratore alla trasformazione a tempo parziale del contratto possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di ragioni obiettive.

Sentenza Corte GiustiziaUE 10-2014

Corte dei conti, sezione centrale per il controllo sulla legittimità degli atti di Governo, deliberazione n. 21 del 5 settembre 2014

Dirigenza pubblica - spoil system.

La Sezione si pronuncia in relazione al rispetto del termine dei novanta giorni disposto dall’art. 19, comma 8, d.lgs. 165/2001, per l’adozione del provvedimento di conferma dei dirigenti di prima fascia apicali, compresi i direttori delle Agenzie.

La norma citata rappresenta l’asse portante dello spoil system, infatti fissa il termine perentorio di novanta giorni, dalla data in cui il Governo ottiene la fiducia, per l’esercizio del potere discrezionale, posto dalla legge in capo all’autorità politica, di scegliere nuovi dirigenti di prima fascia apicali ovvero di confermare i titolari degli uffici in carica.

La fattispecie concreta riguarda l’individuazione della fase del procedimento nella quale si debba ritenere validamente espressa la volontà dell’amministrazione di confermare il dirigente nell’incarico ricoperto.

A parere dei giudici, per l’individuazione del momento al quale ricondurre gli effetti confermativi dell’incarico di dirigente di prima fascia apicale, non è sufficiente la mera formulazione della proposta del ministro competente, ma è necessario che intervenga la deliberazione del Consiglio dei ministri in quanto, è in questa fase decisoria che si esprime collegialmente la volontà del Governo di nominare o confermare un dirigente di prima fascia apicale ed è a quella data che se ne dà notizia all’esterno con un comunicato stampa.

deliberazione Corte conti controllo attigoverno n.21-2014

Corte dei conti, sezione centrale per il controllo sulla legittimità degli atti di Governo, deliberazione n. 23 del 30 settembre 2014

Incarichi esterni - conferimento soggetti in quiescenza.

I giudici si pronunciano sulla legittimità di un contratto di prestazione d’opera occasionale sottoscritto tra una amministrazione ed un soggetto esterno in quiescenza, osservando che il d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014, all’art. 6, ha introdotto un divieto di attribuire incarichi di studio o di consulenza e incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza; tale norma limitatrice, a parere del collegio, è da valutare sulla base del criterio di stretta interpretazione enunciato dall’art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di diritto estensivo fondate sull’analogia, pertanto tale divieto si applica esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla norma tra i quali, nello specifico, non rientra il caso in esame.

deliberazione Corte conti controllo atti governo n.23-2014

Corte dei conti, sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52 del 5 ottobre 2014

Segretari comunali – divieto reformatio in pejus.

I giudici si pronunciano in relazione alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 458, della l. 147/2013 che ha abolito il divieto di reformatio in pejus del trattamento dei pubblici dipendenti transitati in altre amministrazioni o all’interno dell’amministrazione stessa, osservando quanto di seguito previsto dall’art. 202 del dpr 3/1957. In base a tale principio ai dipendenti veniva attribuita un’indennità ad personam riassorbibile o meno a seconda dei diversi orientamenti.

La norma della legge di stabilità 2014 richiamata, da un lato, abroga la disciplina prevista dall’art. 202 del testo unico del pubblico impiego d.p.r. 3/1957, ma dall’altra non contiene alcuna disposizione precettiva relativamente ai rapporti esistenti per i quali rimangono ferme le norme previste dalla contrattazione collettiva.

Tale considerazione, a parere dei giudici contabili, possono essere estese anche ai rapporti di lavoro dei segretari comunali e provinciali “per i quali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti, quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale; la mancanza di una norma precettiva impone infatti l’applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame”. Pertanto , nel caso di specie il segretario in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantiene, allo stato, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.

deliberazione Corte conti Liguria n.52-2014

Corte dei conti, sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 53 del 6 ottobre 2014

Enti locali - conferimento incarichi - limiti assunzionali.

I giudici contabili intervengono sulla richiesta di una amministrazione relativamente ai limiti assunzionali imposti dalla normativa vigente alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11 del d.l. 90/2014.; in particolare se la spesa sostenuta a seguito di stipula di un contratto ex art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 debba rientrare nel limite delle cessazioni del 60% delle cessazioni dell’anno precedente, limite previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché nel limite delle assunzioni a tempo determinato ( 50% della spesa sostenuta nel 2009) anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11 del d.l. 90/2014 convertito nella l. 114/2014.

Il Collegio rinvia alla delibera n. 12 /2012 della Sezione Autonomie della magistratura contabile con la quale ha precisato che, le limitazioni previste dalle due disposizioni non siano cumulabili ma attendano ad esigenze diverse essendo stato creato un regime specifico e differenziato. Inoltre i giudici ritengono ulteriormente condivisibile l’assunto della citata sezione ( confermata con la del. Sez. controllo Liguria n. 23/2014) per cui “ dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili ex art. 110, comma 1 TUEL, ai vincoli assunzionali, previsti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010; “mentre dette assunzioni sono soggette ai seguenti vincoli di spesa: rispetto del patto di stabilità, riduzione o contenimento della spesa di personale e contenimento della percentuale prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente”.

deliberazione Corte conti Liguria n.53-2014

Corte dei conti, sezione di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 67 dell’8 agosto 2014

Proroga efficacia graduatorie – applicazione art. 4 co. 4 d.l. 101/2013 convertito in l. 215/2013.

La sezione interviene in ordine alla possibilità, che una amministrazione locale ha, di ricoprire posti vacanti in organico, attingendo dalle graduatorie concorsuali interne, formate a seguito di espletamento di procedure di progressione verticale, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 anche in conformità alla normativa intervenuta di recente. Nello specifico, le norme dell’art. 4, comma 3, lett. b), e del comma 4, del d.l. 101/2013, convertito nella l. 215/2013, intervengono sulla disciplina del reclutamento ordinario di personale, dettando criteri sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti, al fine di favorire le assunzioni di vincitori e idonei (comma 3) e sulla proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2016 (comma 4).

I magistrati contabili, preliminarmente, evidenziano che il mutato quadro normativo, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 - che ha rappresentato una totale inversione di tendenza rispetto al previgente sistema di avanzamento di carriera negli enti locali, (prevedendo in estrema sintesi, che le progressioni verticali dovranno svolgersi secondo le regole del concorso pubblico e che agli interni, in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno è riservata una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso) - non consente il ricorso allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali, già a decorrere dal 1° gennaio 2010, ed inoltre, le graduatorie di selezioni riservate esclusivamente a personale interno non possono considerarsi pubbliche e, pertanto, sono escluse dalla applicazione della specifica previsione normativa.

Da ultimo i giudici ricordano le recenti sentenze della Corte costituzione (169/2012 e 90/2012) con le quali ha dichiarato l’illegittimità di alcune leggi regionali nella parte in cui prevedevano la possibilità di coprire i posti vacanti con graduatorie relative a selezioni esclusivamente riservate agli interni.

deliberazione Corte conti Umbria n.67-2014

Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 159 del 7 ottobre 2014

Incarichi dirigenziali – necessità titolo di studio.

La sezione è intervenuta sul conferimento degli incarichi dirigenziali negli enti locali.

A tale proposito i magistrati contabili preliminarmente esaminano la fattispecie procedendo a un inquadramento sistematico della disciplina sul conferimento degli incarichi a contratto negli enti locali, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che ne hanno parzialmente modificato la portata.

Tali incarichi sono disciplinati, per gli enti locali, dall’art. 110 del Tuel, (d.lgs 267/2000) e possono avere ad oggetto il conferimento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano con l’ente un rapporto a tempo indeterminato in virtù di un criterio di attribuzione fondato sull’intuitus personae; per gli enti di dimensioni ridotte, al di fuori della dotazione organica o dell’area direttiva possono essere conferiti con contratto a tempo determinato per i soli dirigenti e le alte specializzazioni (art. 110, comma 2). In questi casi gli incarichi non possono superare il 5% della dotazione organica dirigenziale e direttiva.

Tale disciplina, ribadiscono i giudici, non trova esclusiva fonte solo nel TUEL, posto che puntuali norme sono state inserite nel d.lgs. 165/2001, nonché in disposizioni di carattere ordinamentale recate da varie leggi finanziarie. In particolare alcune disposizioni dell’art. 19 del predetto d.lgs. 165/2001, sono state estese anche agli enti locali, già in forza dell’intervento interpretativo fornito dalla Corte costituzionale con la decisione 324/2010, detta estensione è stata poi normativizzata con l’introduzione del comma 6-ter dell’art. 19 introdotto dall’art. 40 comma 1, lett. f), del d.l.gs. 150/2009.

Quel che viene in esame, nello specifico, è l’interpretazione dell’art 19 comma 6 del citato d.lgs. 165/2001 in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione. A parere dell’Ente, parrebbero rinvenirsi all’interno della norma due ipotesi, la prima, prevederebbe il conferimento dell’incarico a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche, acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e per tale incarico, sostiene l’ente, non verrebbe fatto riferimento al possesso di una formazione universitaria; mentre, la seconda riferita a soggetti che abbiano conseguito una specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o post universitaria prevederebbe il possesso dello specifico titolo di studio. L’opzione ermeneutica a favore dell’affidamento di incarichi anche in assenza dello specifico titolo di studio della laurea, si fonderebbe sull’assunto secondo cui sarebbe sufficiente acquisire la qualificazione professionale “sul campo” per il fatto di avere svolto le funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati che sostituiscono il requisito professionale della laurea.

La giurisprudenza contabile non ha mai condiviso tale orientamento, con diversi interventi sia in sede consultiva (ex pluris sez. reg. Basilicata del 29/2011) sia in sede di controllo di legittimità; (sez. controllo legittimità atti del governo delib. 3/2003 e sez. controllo legittimità su atti del Governo e delle Amm.ni dello Stato n. 2/2005/P), sostenendo una interpretazione sistematica del citato art. 19, comma 6, secondo cui il requisito del diploma di laurea costituisce requisito essenziale per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

A conclusioni analoghe è pervenuto il Dipartimento della funzione pubblica con parere 35/2008 nel quale ha stabilito che, per gli enti locali il requisito del titolo di studio è lo stesso disposto dall’art. 28 del d.lgs. 165/2001 e consiste nel titolo di laurea.

Pertanto, quando il conferimento dell’incarico provenga da un Ente locale con contratto a termine, a parere dei giudici, oltre al requisito di base del possesso di laurea, sarà necessario il possesso di uno dei requisiti delineati nell’art. 19 comma 6, su tale impianto interpretativo si innestano le recentissime novelle normative recate sul dettato dell’art. 110 del d.l. 90 /2014 e dall’art. 11, comma 1, che nel mantiene i requisiti già normativamente fissati per la qualifica, introduce l’obbligo di esperire una apposita procedura selettiva pubblica volta ad accertare “il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

In definitiva, secondo i magistrati contabili, compete all’amministrazione motivare adeguatamente la scelta amministrativo gestionale operata, procedendo, preliminarmente, alla ricognizione delle professionalità interne e, solo in caso di esito negativo di tale verifica, ricercare all’esterno la professionalità necessaria all’assolvimento dell’incarico, selezionando soggetti dotati della particolare specializzazione richiesta.(delib. Corte conti SCCLEG/18/2010/PREV).

deliberazione Corte conti Friuli n.159-2014bilotta@aranagenzia.it
orsini@aranagenzia.it