Dal portale INPS:
Circolare numero 60 del 12-05-2014
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 12/05/2014
Circolare n. 60
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n.3
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OGGETTO: |
DL 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. |
SOMMARIO: |
Modalità di recupero del bonus fiscale introdotto dall’articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali. |
Premessa
Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro,
disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati.
1. Contenuto della norma.
In particolare, per l’anno 2014,
l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia
superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così
articolato:
- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
- in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Stante l’evidente natura fiscale, la
materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare
n. 8/E del 28 aprile 2014 (allegato 1), cui si rimanda integralmente
per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo.
L’impianto del decreto prevede che il
credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli
importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,
l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di
paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga.
Con la presente circolare si illustrano
le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per
il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale,
possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.
2. Modalità di recupero.
Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che “il
sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo
delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la
differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di
paga…..”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate,
con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 (allegato 2) ha istituito il
codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Secondo le indicazioni contenute nella
risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione
“Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella
colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”,
del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio
fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Trovando applicazione l’istituto della
compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di
lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare
le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.
3. Modalità di recupero nella gestione Inps.
Al fine di consentire il completo
recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono
avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene
prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di
recupero di seguito descritta.
3.1 Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013).
Le Amministrazioni pubbliche titolari di
una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il
recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia
contributiva riferita a detta posizione.
La somma relativa al periodo di paga
interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente
dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Ai fini
dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è
costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle
possibili partite a credito.
3.2 Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP).
In alternativa a quanto indicato al
precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato
con il codice conguaglio “L650”, le Amministrazioni
iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in
ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori
(dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti,
dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un
nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio> (percorso:
DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA).
In ogni caso il recupero può essere
effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico
del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti
indicati nell’elemento Ente versante.
Ai fini dell’individuazione del limite
utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi
correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli
elementi <E0_Periododelmese> e negli elementi
<V1_PeriodoPrecedente>, codice causale “1”, corrispondenti a
retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere
considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con codici
causali diversi da “1”.
In particolare, nell’ambito del
tracciato Uniemens, gli elementi di <AltriImportiAConguaglio>
devono essere compilati come di seguito indicato:
<TipologiaConguaglio>: indicare il valore “001”;
<ImportoConguagliato>: indicare
l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014,
recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della
dichiarazione contributiva.
L’importo indicato nell’elemento
<ImportoConguagliato> riduce i versamenti dei contributi delle
gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta
l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione
identificata dal codice “1- Cassa trattamenti pensionistici dei
dipendenti statali” fino alla gestione identificata dal codice
“9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, secondo
l’ordine progressivo indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti
dell’importo da compensare.
Nel modello F24 EP i versamenti relativi
al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere
esposti al netto delle compensazioni effettuate.
Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga “maggio 2014”.
Ai fini di una più dettagliata disamina
dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto illustrato
nell’ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente
nell’apposita sezione del sito istituzionale www.inps.it
Il Direttore Generale | ||
Nori |
Allegato N.2
Allegato N.3