sabato 1 marzo 2014

Procedimento telematico per l’apertura di attività produttive: i chiarimenti del MISE

In seguito alla nascita dei SUAP (Sportelli Unici Attività Produttive) ad opera del d.p.r. n. 447/1998, abbiamo assistito, dieci anni più tardi, alla svolta telematica, punto di arrivo di un tortuoso cammino inaugurato nell’ordinamento interno dall’art. 38 del d.l. n. 122/2008, convertito in l. n. 133/2008, proseguito con il d. lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva Servizi, e poi attuato dal d.p.r. n. 160/2010 e dal relativo allegato tecnico. Anche le Regioni sono successivamente intervenute in materia di SUAP telematico, con proprie norme di rango legislativo e regolamentare.

A sei anni di distanza dal cruciale passaggio al flusso documentale informatizzato, l’obbligo di dover accogliere solo documentazione trasmessa telematicamente in luogo della consegna di ingombranti faldoni cartacei sembra essere entrato nella consapevolezza di quasi tutti gli apparati pubblici, anche se l’abbandono del supporto cartaceo, soprattutto per le pratiche di competenza degli uffici tecnici, è un sogno ancora lontano dal realizzarsi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due Risoluzioni sulle modalità di trasmissione telematica dei documenti relativi ad istanze e Scia per l’apertura di attività produttive, ha cercato di fare chiarezza in merito ad alcuni aspetti che caratterizzano il rapporto tra imprese e Sportelli Unici Attività Produttive.

Nella Risoluzione n. 212434 del 24/12/2013, il Ministero ha preso spunto da un quesito formulato da un Comune veneto circa il comportamento da tenere quando le pratiche di competenza del SUAP siano inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune e non a quello specifico del SUAP, che nel caso concreto è in delega camerale. Alla base del disguido tecnico, l’indicazione dell’indirizzo PEC istituzionale del Comune nel Portale www.impresainungiorno.it, malgrado la funzione fosse in delega alla Camera di commercio. Da ciò la confusione ingenerata nell’utenza, che si è sentita legittimata ad inviare le pratiche utilizzando la mail PEC del Comune. Il Ministero, ha fatto ricorso all’art. 3 del D.P.C.M. 22/07/2011, affermando che le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione possano avvenire tramite PEC soltanto nei casi in cui non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica; le imprese pertanto devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte da ciascuna amministrazione e non possono liberamente optare per una trasmissione tramite PEC, che infatti non da luogo ad una gestione telematica del procedimento. Ne consegue che, se è disponibile un sistema telematico di gestione del flusso documentale, le istanze trasmesse alla PEC istituzionale del Comune non sono ricevibili. Nel caso in cui tale sistema non sia ancora attivato, può ritenersi valido anche l’invio di documentazione direttamente all’indirizzo PEC del Comune.
Le ipotesi in cui l’invio di istanze e dichiarazioni in via telematica alla pubblica amministrazione è valido sono specificate all’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005):

- se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

- se l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

- se l'autore è identificato dal sistema informatico con strumenti diversi ma che consentano l’individuazione del soggetto che richiede i servizi (art. 64, comma 2, CAD), nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.p.r. n. 445/2000, e cioè mediante invio telematico di copia dell’istanza sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità;

- se sono trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con specifiche regole tecniche (art. 71 CAD) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Rispetto alla gamma di possibilità offerte dal CAD, il decreto 22/07/2011 specifica che nel caso del procedimento unico di competenza del SUAP, se esiste un sistema telematico di gestione dei flussi questo è il canale di trasmissione da utilizzare.

Il MISE tiene inoltre a precisare che, fino all’eliminazione dal Portale dell’indirizzo PEC istituzionale del Comune, le pratiche pervenute al di fuori del sistema telematico vanno comunque istruite, al fine di agevolare la realizzazione e l’esercizio delle attività d’impresa.

Con la Risoluzione n. 8753 del 20/01/2014, il MISE torna sulle modalità di invio e sottoscrizione delle SCIA, ma da un diverso punto di vista. Questa volta il nodo da sciogliere riguarda il regime delle responsabilità tra delegante e delegato quando quest’ultimo abbia attribuito al primo la possibilità di trasmissione telematica della SCIA unitamente al potere di sottoscrivere e compilare dichiarazioni e autocertificazioni (antimafia, possesso di requisiti morali e professionali,…).

Secondo il Ministero, è possibile che la delega comprenda sia l’invio delle istanze, sia la compilazione e sottoscrizione, tenendo presente che, in tale ipotesi, la SCIA può recare la sola firma digitale del delegato, ma l’atto di delega deve specificare il possesso da parte del delegante dei requisiti richiesti dalla normativa di settore. Solo in questo modo, di fronte ad una dichiarazione mendace, sarà possibile far emergere la responsabilità penale del delegante. A sostegno, la lettera dell’art. 38, comma 3-bis, d.p.r. n. 445/2000, in base al quale “il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni (…) può essere validamente conferito ad altro soggetto”. Sotto il profilo della responsabilità amministrativa – continua il MISE – il coinvolgimento del soggetto delegato non può invece essere messo in discussione. (Michele Deodati)
Mercoledì, 26 Febbraio 2014
Tratto da: http://www.infocommercio.it

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Risoluzione n. 212434 del 24 dicembre 2013 – Pratiche trasmesse dalle imprese al SUAP a mezzo PEC -Ammissibilità 

La risoluzione  n. 212434 del 24 dicembre 2013 chiarisce le modalità applicative della nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In particolare il parere risponde al quesito se possa ritenersi corretta e condivisibile l’accettazione di una pratica trasmessa tramite PEC ad una Amministrazione comunale in regime di delega camerale delle funzioni del SUAP.

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 Risoluzione n. 8753 del 20 gennaio 2014 - D.P.R. 28-12-2000, n. 445 - Art. 38 comma 3-bis – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

La risoluzione n. 8753 del 20 gennaio 2014, in riferimento al D.P.R. 28-12-2000, n. 445,  art. 38 comma 3-bis,  reca chiarimenti  sulle  modalità di invio e sottoscrizione delle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) e sulla legittimità di  conferire ad un terzo soggetto non solo la delega all’invio telematico della SCIA ma anche la sottoscrizione e compilazione di dichiarazioni ed autocertificazioni del segnalante, quali ad esempio autocertificazione antimafia o autocertificazione del possesso di requisiti morali e professionali.