Ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, durante il
periodo di formazione e lavoro, poteva essere corrisposta l’indennità di
vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del
CCNL del 6.7.1995, anche se, dopo la loro assunzione a tempo
indeterminato ed il riconoscimento delle funzioni di cui all’art. 5
della legge n.65/1986, agli stessi è stata comunque attribuita,
successivamente, la diversa indennità prevista dall’art. 37, comma 1,
lett.b), primo periodo, del medesimo CCNL del 6.7.1995?
In materia si richiamano le disposizioni dell’art. 3, comma 11, del CCNL del 14.9.2000, secondo le quali: 11.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale,
dall’indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli
altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche
della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.
Tale
ultima espressione vale a garantire, al personale assunto con contratti
formativi, quegli emolumenti che comunque si collegano all'attività
lavorativa che è chiamato a svolgere e può certamente riguardare anche
le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), secondo
periodo, del CCNL del 6.7.1995.
Questa
ultima, infatti, viene riconosciuta al personale dell’area di vigilanza
per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a
prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di
erogazione della prestazione.
Per
tali caratteristiche, quindi, essa è sostanzialmente assimilabile al
trattamento fondamentale, essendo legata ai contenuti del profilo
professionale posseduto.
L’art.
49 del CCNL del 14/9/2000 considera tale emolumento fisso e
continuativo in relazione alla disciplina del trattamento di fine
rapporto.
Alla
luce di tali caratteristiche, non si rinvengono particolari impedimenti
a ricondurre questa indennità nell’ambito delle previsioni del citato
art. 3, comma 11, del CCNL del 14.9.2000 e, conseguentemente, ad
ammetterne il riconoscimento anche a favore del personale assunto con
contratto di formazione e lavoro.
Si
deve, peraltro, ricordare che per precisa scelta delle parti negoziali,
la indennità in parola viene corrisposta solo al personale dell’area
della vigilanza che non svolge quelle funzioni previste dagli artt. 5 e
10 della legge n. 65/1986 (polizia giudiziaria, polizia stradale e
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) che danno titolo alla
percezione dell’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), primo
periodo, del CCNL del 6.7.1995.
Pertanto,
dal momento in cui viene riconosciuto quest’ultimo compenso, al
personale della vigilanza che ne beneficia non può essere,
contemporaneamente, attribuita anche la diversa indennità dell’art. 37,
comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995.
Fonte:ARAN