sabato 1 febbraio 2014

La legge di stabilità 2014 nel pubblico impiego

La legge si compone di un unico articolo e di 749 commi; diamo conto solamente dei provvedimenti che riguardano il pubblico impiego. (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, gazzetta ufficiale n. 302 del 27/12/2013, s.o. n.87).  
 Per una più facile lettura abbiamo indicato, accanto alla numerazione per commi, l’argomento dei singoli provvedimenti.

Articolo 1
Commi 18, 19 e 20 (Assunzioni per PCM, Ministeri e Agenzia per la coesione territoriale)
Il comma 18 prevede la possibilità di assumere, a tempo indeterminato ed anche oltre gli organici previsti dalla normativa vigente, un contingente di non oltre 120 unità, di personale altamente qualificato, per il rafforzamento delle strutture della Presidenza del consiglio dei ministri, dei ministeri e della Agenzia per la coesione territoriale, con funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei. L’autorizzazione ad assumere è subordinata all’esperimento delle preventive, obbligatorie, procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ed il contingente verrà inquadrato nell’area terza della Presidenza (attuale cat. A, ex art. 6 comma 1 del CCNL 31/7/2009 del personale del comparto della Presidenza del consiglio). Con decreto del Presidente del consiglio sono definiti criteri e modalità per l’attuazione di quanto previsto nella disposizione e la selezione del personale, ai fini dell’assunzione, sarà effettuata dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Il personale così assunto potrà svolgere esclusivamente attività riferibili direttamente all’impiego o monitoraggio degli interventi cofinanziati con i fondi europei.
I successivi commi 19 e 20 riguardano il reperimento dei fondi necessari all’attuazione del comma 18 e l’utilizzo delle risorse a ciò destinate.
Comma 209 (Assunzioni lavoratori socialmente utili, commi da 209 a 214)
Riguarda le convenzioni con lavoratori socialmente utili e stabilisce che con d.p.c.m., da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, si provvede ad individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4 comma 8[1] del d.l. n. 101/2013 (l. n. 125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”), dei lavoratori di cui all’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 81/2000 (cioè lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999), di quelli di cui all’art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 280 del 1997 (cioè coloro che hanno svolto lavori di pubblica utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), anche se con rapporto a tempo determinato.
Comma 210
Dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità è vietato stipulare nuove convenzioni per l’utilizzazione dei LSU di cui al comma precedente.
Comma 211
Riguarda le risorse finanziarie che verranno assegnate ai comuni che hanno disponibilità di posti in dotazione organica per incentivare l’assunzione, anche part-time, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210.
Comma 212
Stabilisce che l’assegnazione delle risorse di cui al comma precedente avverrà con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. I comuni dovranno preventivamente dimostrare l’effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni.
Comma 213
Riguarda l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all’art. 4 del d.l. n. 101/2013 e modifica il suddetto articolo aggiungendo un ultimo periodo al comma 9 bis[2].
Comma 214
Riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2 comma 551 della l. 244/2007 (legge finanziaria 2008), finanziati con le risorse ex art. 41 comma 16 terdieces ultimo periodo del d.l. n. 207/2008 (l. n. 14/2009), che alla scadenza possono essere prorogati, nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente comma 209 e tenuto conto dei vincoli di cui al patto di stabilità.
Comma 257 (Finanziamento università)
Viene incrementato di 150 milioni di euro il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) della legge n. 537/1993[3], per l’anno 2014.
Commi 268 e 269 (Assunzioni Garante della privacy)
E’ prevista la possibilità di incrementare, con ulteriori dodici unità, il ruolo organico del personale dipendente dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, previa contestuale riduzione, per un numero di pari unità, del contingente non di ruolo e a tempo determinato, di cui al comma 5 dell’art. 156 del d.lgs. n. 196/20013 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tuttavia, al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato, a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, e per le finalità di cui sopra, il Garante indice, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per assumere a tempo indeterminato il personale, in servizio presso l’ufficio del Garante stesso, che alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Garante.
Comma 323 (Trasferimento nel ruolo organico della Commissione di garanzia sullo sciopero)
Aggiunge, dopo il comma 6, un comma 6 bis all’art. 12 della legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge). Il nuovo comma stabilisce che, al fine di garantire la continuità dell’attività della Commissione di garanzia, e nei limiti dei contingenti previsti dal precedente comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando presso la Commissione, possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione. Il personale trasferito sarà inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza, nonché con trasferimento delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, il personale in posizione di comando di cui la Commissione potrà avvalersi sarà ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.
Comma 388 (Contratti di locazione della p.a.)
I contratti di locazione delle p.a. di cui all’art. 1 comma 2 l. 196/2009[4] non possono essere rinnovati qualora l’Agenzia del demanio non abbia espresso nullaosta entro i 60 giorni prima della data entro la quale l’amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto. L’autorizzazione sarà data nel rispetto dei prezzi medi del mercato e a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle suddette norme sono nulli.
Comma 395 (Area archeologica di Pompei)
Contiene l’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 1 del d.l. n. 91/2013 (l. n. 112/2013 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare riferimento all’area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata)[5]
Comma 437 (Struttura a disposizione del Commissario straordinario per la spending review) 
Ai fini dell’attuazione dell’art. 49 bis comma 5 (Misure per il rafforzamento della spending review ) del d.l. n. 69/2013 (l. n. 98/2013), relativo all’attività del Commissario straordinario, con uno o più decreti si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo del personale di cui al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo, cioè il personale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vedere nota n. 4).
Comma 452 (Indennità di vacanza contrattuale)
L’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 sarà quella in godimento al 31 dicembre 2013.
Comma 453 (Proroga del blocco economico dei CCNL del pubblico impiego)
Le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001[6], avranno luogo solo per la parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Questo è quanto prevede la norma, modificando l’art. 9 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego) comma 17 del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, l. n. 122/2010).
Comma 454 (Applicazione del blocco contrattuale e dell’Ivc anche al personale convenzionato con il Ssn)
Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Comma 455 (Indennità di vacanza contrattuale e contabilità regionale)
Riguarda il calcolo dell’accantonamento, cui sono tenute le regioni, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del d.l. n. 203/2005 (l. n.248/2005) che, per il triennio 2015-2017, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita a tale periodo.
Comma 456 (Norme sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale)
Modifica l’art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010), prorogando, fino al 31 dicembre 2014, la disposizione che stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
Comma 457 (Onorari professionali avvocati amministrazioni pubbliche)
Riguarda gli onorari professionali liquidati ai dipendenti pubblici, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, che hanno assistito professionalmente pubbliche amministrazioni in cause conclusesi con sentenze favorevoli. La norma prevede che tali onorari, esclusi per il 50% quelli a carico della controparte, vengano corrisposti dalle amministrazioni nella misura del 75%. Le somme provenienti da tale riduzione di spesa saranno poi versate, annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad un apposito capitolo di bilancio dello Stato.
Sono esclusi dal versamento gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
Comma 458 (Passaggi di carriera)
Abroga l’art. 202 (Assegno personale nei passaggi di carriera) del t.u. delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. n. 3/1957, ed i commi 57 e 58 dell’art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concernenti il trattamento economico in caso di passaggio di carriera. Stabilisce poi che: Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
Comma 459 (Rientro nei ruoli di professori e ricercatori)
In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 458 e dall’art. 8 comma 5 della legge n. 370/1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), che detta disposizioni circa il trattamento economico di professori o ricercatori rientrati nei ruoli, le amministrazioni interessate devono adeguare i suddetti trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Comma 460 (Assunzioni e turn over)
Modifica alcuni commi dell’art. 66 (Turn over) del d.l. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, l. n. 133/2008):
a) modifica il comma 9 dell’articolo che stabilisce la possibilità, per le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 523 della l. n. 296/2006 (vedi nota n. 7), tranne i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere - previo svolgimento delle procedure di mobilità - all’assunzione a tempo indeterminato di contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene ridotta dal 50 al 40%; 
b) modifica il comma 13 bis, diminuendo la facoltà di assumere personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, da parte delle università statali, per gli anni successivi al 2016. A tal fine il secondo periodo del comma viene sostituito dal seguente: La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell’anno 2016, dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018.”
c) modifica il comma 14 relativo alle possibilità assunzionali degli enti di ricerca, sostituendo l’ultimo periodo del comma 14 con il seguente: La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell’anno 2016 , nell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018.
Comma 461 (Mobilità interuniversitaria)
Facilita la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori attraverso lo scambio contestuale di docenti, in possesso della stessa qualifica, tra due sedi universitarie, con l’assenso delle università interessate.
Comma 462 (Assunzioni e turn over)
Modifica la possibilità di assumere – prevista dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010) - da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 523 l. n. 296/2006[7], sostituendo il primo ed il secondo periodo del comma 8 dell’articolo suddetto con i seguenti: Nell’anno 2016 le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 523 della legge 27 dicembre 2006, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. La spesa consentita prima di tale modifica era invece pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
Comma 463 (Dirigenza delle Agenzie fiscali)
Prevede, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali, la creazione, con invarianza di spesa, di due posizioni dirigenziali di livello generale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l’Agenzia delle entrate. Detta poi norme relative alle conseguenti dotazioni finanziarie e determina che la creazione delle suddette posizioni dirigenziali non ha influenza su quanto previsto dall’art. 23 quinquies comma 1 lett. a) del d.l. n. 95/2012 che prevede che per le Agenzie fiscali il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non può essere superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale non sia superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Comma 464 (Assunzioni comparto Sicurezza e Vigili del Fuoco)
Consente, al comparto Sicurezza ed al comparto Vigili del fuoco, di assumere anche in deroga alla normativa vigente.
Comma 471 (Limiti al trattamento massimo retributivo, commi da 471 a 475)
Stabilisce quale è il trattamento economico che deve essere applicato a chiunque riceva retribuzioni o emolumenti a carico delle finanze pubbliche, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti o con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 (vedi nota 1) incluso il personale di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo. Tale trattamento è quello stabilito dall’art. 23 ter del d.l. n. 201/2011 (l. n.214/2011) in base al quale il limite massimo retributivo non può essere superiore al trattamento economico del Primo Presidente di Corte di Cassazione.
Commi 472 e 473
Chiariscono che il limite massimo retributivo indicato nel comma precedente si applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001. Ai fini dell’applicazione di tale limite massimo saranno computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato, a carico di uno o più organismi o amministrazioni, escluse le somme percepite per prestazioni occasionali.
Comma 474
I risparmi derivanti dall’applicazione delle norme precedenti saranno versati, dalle amministrazioni di cui all’art. 23 ter del d.l. 201/2011, (cioè le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, ma solo quelle statali, come specifica la norma, vedi nota 1) al fondo per l’ammortamento per i titoli di Stato. Per quanto riguarda le altre amministrazioni, resteranno invece acquisite nei rispettivi bilanci.
Comma 475
Le regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474 e tale adeguamento costituisce - ai sensi della lettera i) dell’art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni) del d.l. n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.) - adempimento necessario per ottenere i trasferimenti erariali previsti dal comma 1 dell’articolo medesimo.
Commi 479 e 480 (Indennità e spese personale MAE)
Il primo riduce l’autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all’estero dei dipendenti dell’Amministrazione degli affari esteri, il successivo riduce dal 90% al 50% le spese di viaggio per congedo o ferie dovute, ex art. 181 comma 2 del DPR n. 18/1967 al personale in servizio all’estero dell’Amministrazione medesima.
Comma 482 (Personale civile Nato)
Determina le modalità ed i limiti di assunzione, presso le pubbliche amministrazioni, dei cittadini di cui alla legge n. 98/1971 - cioè del personale civile dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della comunità atlantica, o di quelli dei singoli stati esteri che ne fanno parte - che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi, avvenute entro il 31 dicembre 2012.
Comma 489 (Limiti di cumulo)
Stabilisce che le amministrazioni e gli enti pubblici, compresi nell’elenco Istat di cui all’art. 1 comma 2 l. 196/2009 (vedere nota n. 4), non possano attribuire, a soggetti già titolari di pensioni che siano erogate da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite di cui all’art. 23 ter comma 1 del d.l. n. 201/2011 (l. n. 214/2011), cioè il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
Comma 529 (Stabilizzazione del personale a tempo determinato delle Regioni)
Prevede la possibilità che le regioni - che non si trovino in una situazione di eccedenza di personale, sia in rapporto alla dotazione organica complessiva, sia a quella relativa alla categoria/qualifica interessata, e che abbiano supplito alla loro carenza di organico con l’assunzione, tramite concorsi pubblici, di personale a tempo determinato con contratti di lavoro della durata di 36 mesi e oggetto negli ultimi cinque anni di continui rinnovi e proroghe in accordo con le organizzazioni sindacali abilitate - possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del suddetto personale.
Comma 557 (Limiti alle assunzioni società partecipate)
Sostituisce il comma 2 bis dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008 (l. n. 133/2008) con un nuovo comma in base al quale i divieti o le limitazioni all’assunzione di personale, previsti per le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, si applichino anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che abbiano determinati requisiti. Altrettanto è previsto per gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali o di natura retributiva[8].
Comma 558 (Personale enti locali)
Modifica il comma 7 dell’art. 76[9] (Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio) del d.l. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Il testo del novellato comma 7 è riportato nella nota n. 9. 
Comma 559 (Vincoli assunzionali società in house)
Modifica l’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 (l. n. 148/2011 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) stabilendo che anche le società in house sono assoggettate ai vincoli assunzionali e di contenimento stabiliti dall’ente locale controllante.
Commi da 563 a 568 (Promozione mobilità personale società controllate)
Si tratta di norme volte a promuovere la mobilità di personale tra società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 (vedi nota n. 1) o dai loro enti strumentali.



[1] D.l. n. 101/2013, art. 4 comma 8: “Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente”.
[2] D.l. n. 101/2013, art. 4 comma 9 bis – periodo aggiunto: “Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo”.
[3] L. 537/1993 art. 5 comma 1 lett. a): a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394.
[4] Legge n. 196 /2209 art. 1 comma 2: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.
[5] Testo del comma 395: “Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 secondo periodo del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell’incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo della indennità prevista per la carica, per la corresponsione di u emolumento di importo apri al trattamento economico accessorio previsto per l’ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni. All’atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo, sono resi disponibili, per tutta la durata del fuori ruolo un numero di posti, nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario”.
[6] D.lgs. n. 165/2001, art. 1 comma 2: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
[7]Legge 296/2006 art. 1 comma 523: “le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
[8] D.l. 25 giugno 2008 n. 112 art. 18 comma 2 bis: ”Le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per le amministrazioni controllate, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni svolta a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblica inserite nel contesto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della normativa vigente in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, comma 7 del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 comma 7 del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici, per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale”.
[9] D.l. n. 76/2008, art. 76 comma 7: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale”.

Tratto da:ARAN