domenica 5 gennaio 2014

Requisiti opera precaria

N. 02333/2013 REG.SEN.
N. 02861/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2861 del 1997, proposto da Romeo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Calandra, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 33;

contro

-il Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Sansone, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale in Palermo, piazza Marina n. 39;

per l'annullamento

-dell’ordinanza n. 2148/OS del 28 maggio 1997, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera installato su Monte Pellegrino (località “Pizzo Semaforo”).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il sig. Romeo Giuseppe ha impugnato l’ordinanza n. 2148/OS del 28 maggio 1997, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera installato su Monte Pellegrino (località “Pizzo Semaforo”), adibito al ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente antenna radio.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo il seguente, articolato motivo di ricorso:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’art. 5 della L.r. 10 agosto 1985, n. 37, come modificato dall’art. 5 della L.r. 15 maggio 1986, n. 26 – eccesso di potere per difetto sei presupposti e sviamento.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.
Con ordinanza n. 1990 del 15 settembre 1997, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Con memoria depositata il 15 ottobre 2013, il ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, insistendo per il suo accoglimento.
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Con unico, articolato motivo di gravame, il ricorrente sostiene che l’opera in questione (prefabbricato in lamiera di mq. 13, ad uso non abitativo) non occorra la concessione edilizia, ma la semplice autorizzazione, per cui in luogo della demolizione doveva essere applicata la sanzione pecuniaria.
La tesi, melius re perpensa rispetto a quanto sommariamente ritenuto in sede cautelare, non può essere condivisa.
Premesso che è incontestato che il prefabbricato di cui trattasi è stato realizzato su suolo demaniale comunale, nella zona di riserva intergale di Monte Pellegrino, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, osserva il Collegio che non richiedono licenza edilizia solo quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso (es. baracca per l'impianto e la conduzione di cantiere edile, capannone eretto in un bosco per il ricovero temporaneo di attrezzi, ecc.).
Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), infatti, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo (fra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6519; T.A.R. Sicilia, sez. I, 8 luglio 2002, n. 1936; sez. III, 15 febbraio 2006, n. 394, 10 dicembre 2012, n. 2600).
E poiché, nel caso in esame, il box metallico in questione (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico (in tal senso, T.A.R. Sicilia, sez. II, 3 aprile 2012, n. 676).
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 5 della legge reg.le 10 agosto 1985, n. 37 (modificato dall'art. 5 della L.R. n. 26/86), secondo cui l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione, fra le altre opere, anche per “l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo “, in quanto tale disposizione, come recentemente ribadito da questo Tribunale in fattispecie analoga alla presente (sez. II, 22 gennaio 2013, n. 157), “va interpretata in modo da non collidere con i principi fissati a livello nazionale e può pertanto applicarsi esclusivamente in relazione alla edificazione di manufatti precari ovvero pertinenze”. E tale tipologia, come sopra esposto, non può riscontrarsi nel caso di specie, dal momento che la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti (uno strutturale e l’altro funzionale):

a) l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo (C.G.A., 9 dicembre 2008, n. 955), né deve essere chiusa in alcun lato (cfr., fra le tante, C.G.A. 19 ottobre 2009, n. 923; T.A.R. Sicilia, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1913; 10 novembre 2011, n. 2085; sez. II, 26 luglio 2011, n. 1481);

b) inoltre, occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo (nella fattispecie, correlata – come sopra evidenziato - a esigenze continuative connesse all’attività d’impresa) non può considerarsi precaria (C.G.A. 20 gennaio 2008, n. 28).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono eccezionalmente essere compensate, avuto riguardo alla risalente data di proposizione del ricorso e all’intervento accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 2861/1997).

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 19 novembre 2013, con l'intervento dei Signori Magistrati:


Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
Giuseppe La Greca, Primo Referendario



















IL PRESIDENTE, ESTENSORE






















































DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 02/12/2013


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL SEGRETARIO