Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8446 del 2012, proposto da:
Autosock Operations AS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Pinotti e Marco Orlando, elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato McDermott Will & Emery in Roma, in Via A. Ristori, n. 38
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la motorizzazione, dell’11 luglio 2012, prot. n. 19882 RU, concernente l’applicazione della normativa italiana sui dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ai sistemi antislittamento Autosock.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 6 dicembre 2012 il cons. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che l’art. 2, co. 1, d.m. 10 maggio 2011 consente l’immissione in commercio e l’utilizzo dei dispositivi supplementari di aderenza “se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1” (enf. agg.; ai sensi di detto art. 1, co. 1, tali dispositivi supplementari “devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati”);
- che in relazione a tale punto lo stesso d.m., delineata una presunzione di possesso dei requisiti in questione per i “dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117” (art. 2. co. 3), sancisce come l’anzidetta equivalenza vada “valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008”;
Considerato al riguardo:
- che nel provvedimento impugnato l’amministrazione, con riferimento al dispositivo prodotto dalla ricorrente, ha escluso l’“equivalenza” sul duplice rilievo delle differenze tra la Ö Norm V 5121 (cui risponde detto dispositivo) e la V 5117 cit. (oggetto della citata presunzione normativa; il Ministero cita, a es., il superamento di una prova di resistenza alla trazione con un determinato carico) e dell’attestazione, da parte del competente ufficio dell’amministrazione austriaca, circa la non equivalenza tra le tradizionali catene da neve e i dispositivi supplementari di aderenza come quello realizzato da parte istante;
- che la motivazione di tale provvedimento non è idonea a dare conto dell’avvenuta effettuazione del giudizio previsto dall’art. 2 d.m. cit., alla luce del generico riferimento a non meglio individuate “difformità” tra le prescrizioni tecniche in rilievo (al cui riguardo l’esemplificazione addotta non è parimenti in grado di far percepire le ragioni sostanziali dell’esito comunicato alla parte interessata);
- che per converso la società ricorrente risulta avere offerto elementi tecnici di segno contrario, che tuttavia non paiono esser stati presi in considerazione (es. relazione del test condotto dalla società TÜV; all. 18 ric.);
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare possa essere accolta sotto il profilo del lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini del riesame della situazione dedotta in giudizio;
Ritenuto infine che le spese della presente fase possono essere compensate alla luce della peculiarità e della novità della questione;
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e fissa per la discussione del merito l’udienza del 23 aprile 2013. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2012