giovedì 27 dicembre 2012

1 GENNAIO 2013 OBBLIGO INDICARE RISCHIO DIPENDENZA SUI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO

Dal 1° gennaio 2013 obbligatorio indicare rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, indicando le relative probabilità di vincita
Il riferimento è agli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’Art. 110 del TULPS.
Nonostante le richieste di proroga dell’Associazione, il 2013 inizierà con un ulteriore adempimento.

Il “Decreto Balduzzi” sugli apparecchi da gioco e le disposizioni relative alla ludopatia (D.L. 158/2012 commi da 4 a 6 dell’art.7), impone l’obbligo dal 1° gennaio 2013 di esporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro (ad esempio anche per schedine di gioco o tagliandi di vincita), indicando le relative probabilità di vincita.

Anche tutte le imprese che detengono apparecchi da gioco di cui al comma 6° dell’art. 110 TULPS (Newslot), regolamentati e dati in concessione dallo Stato, sono tenuti ad informare la propria clientela con apposita cartellonistica.

In particolare gli esercizi interessati dovranno quindi rispettare le nuove norme del D.L. Balduzzi, che obbligano:
all’ apposizione sugli apparecchi in questione e nelle aree e sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b, delle formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita (FORNITE DAI CONCESSIONARI)
all’ esposizione, all’ ingresso e all’ interno dei locali, del materiale informativo, predisposto dalle Aziende Sanitarie Locali o dai Monopoli di Stato, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico).
DONWLOAD Materiale informativo rivolto a evidenziare i rischi correlati al gioco, predisposto dall’ASL DI BRESCIA

ATTENZIONE: in caso di violazione, è prevista una sanzione di 50.000 euro a carico del titolare dell’esercizio!

I cartelli esposti nelle citate aree devono avere dimensioni ed essere in un numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

Con riserva di comunicare ulteriori informazioni al riguardo ricordiamo che rimane fermo il divieto di gioco ai minori di anni 18.

Fonte 
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Ludopatie, nessuna proroga per l'obbligo di apposizione dei cartelli

 
L’articolo 7, comma  5 del Decreto Balduzzi  (DL 158 convertito con legge  189 del 2012 ) impone  l’obbligo di esporre  formule di avvertimento sul  rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro (es. gratta e vinci) nonché le relative probabilità di vincita. Le medesime formule devono essere applicate:
• sugli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) TULPS
• su apposite targhe  esposte nelle aree  ovvero nelle sale  in cui sono istallati i videoterminali  di cui all’art 110, c. 6 lett. b) del TULPS, nonché nei punti vendita in cui si esercita l’attività di scommesse in via principale.

I titolari dei locali di cui sopra sono altresì tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL  diretto ad evidenziare i rischi collegati al gioco e a segnalare la presenza dei servizi  di assistenza pubblici e del privato sociale  dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone  con patologie collegate alla GAP.

Per le violazioni il successivo  comma 6 prevede la sanzione di euro cinquantamila  che  per le violazioni relative agli apparecchi da gioco  si applica al solo soggetto titolare della sala  o del punto di raccolta dei giochi, ovvero al pubblico esercizio.

Nel testo della Legge di Stabilità approvata in via definitiva dalla Camera non vi è più traccia della proroga, che sembrava certa, quindi le disposizioni sulle ludopatie sono in vigore dal 1° gennaio 2013.

Si prospetta una situazione estremamente delicata in ragione sia della imminenza dell’adempimento, che del fatto che quasi tutte le ASL non hanno ancora predisposto e diramato il materiale informativo sui rischi e sui punti di assistenza.

Fipe-Confcommercio della provincia di Perugia si attiveràà presso le Asl umbre per verificare la situazione.
Ad esempio, l'Asl 1 i è già attivata, e assicura nel suo sito che i cartelli saranno disponibili dal 24 dicembre.

In ogni caso  consigliamo GLI ASSOCIATI CHE NON HANNO APPLICATO ALLE MACCHINE DA GIOCO  LE FORMULE DI AVVERTIMENTO (fornite dai concessionari) E CHE NON HANNO ESPOSTO IL MATERIALE INFORMATIVO PREDISPOSTO DALLE ASL  A DISATTIVARE  GLI APPARECCHI  ONDE EVITARE LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO.
Fonte 
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DECRETO BALDUZZI SULLE LUDOPATIE: MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 30 GIUGNO 2013 DELL’OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEI CARTELLI DI AVVERTIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI.

PUBBLICATA AL CIRCOLARE DEI MONOPOLI - DECRETO BALDUZZI SULLE LUDOPATIE: MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 30 GIUGNO 2013 DELL’OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEI CARTELLI DI AVVERTIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI.
CIROLARE DEI MONOPOLI DEL 20-12-12 - ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N.158, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N.189 - PRESCRIZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI GIOCO COMPULSIVO - PRIME INDICAZIONI.
Come noto l’articolo 7, comma  5 del Decreto Balduzzi  (DL 158 convertito con legge  189 del 2012 ) impone  l’obbligo di esporre  formule di avvertimento sul  rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro (es. gratta e vinci) nonché le relative probabilità di vincita. Le medesime formule devono essere applicate:
  • sugli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a) TULPS 
  •  su apposite targhe  esposte nelle aree  ovvero nelle sale  in cui sono istallati i videoterminali  di cui all’art 110, c. 6 lett. b) del TULPS, nonché nei punti vendita in cui si esercita l’attività di scommesse in via principale.
I titolari dei locali di cui sopra sono altresì tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL  diretto ad evidenziare i rischi collegati al gioco e a segnalare la presenza dei servizi  di assistenza pubblici e del privato sociale  dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone  con patologie collegate alla GAP.
    Per le violazioni il successivo  comma 6 prevede la sanzione di euro cinquantamila  che  per le violazioni relative agli apparecchi da gioco  si applica al solo soggetto titolare della sala  o del punto di raccolta dei giochi, ovvero al pubblico esercizio.
Nella lettera circolare prot. n. 2262 del  17.12.2012   si era annunciata una proroga al 30 giugno 2013 votata dalla commissione bilancio del Senato in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2013.
Tale proroga, al contrario, non compare nel testo del maxiemendamento del Governo approvato ieri dal Senato e che in giornata sarà approvato anche dalla Camera.
Si prospetta una situazione estremamente delicata in ragione sia della imminenza dell’adempimento, che del fatto che quasi tutte le ASL non hanno ancora predisposto e diramato il materiale informativo sui rischi e sui punti di assistenza.
Pertanto si invitano le Associazioni in indirizzo a:
  1. Verificare se le ASL di competenza hanno predisposto le schede (lo ha fatto Milano con documento allegato)
  2. Inviare alle Asl che non hanno ancora predisposto il materiale la nota di sollecito che si allega.
  3. INFORMARE GLI ASSOCIATI CHE NON HANNO APPLICATO ALLE MACCHINE DA GIOCO  LE FORMULE DI AVVERTIMENTO (fornite dai concessionari) E CHE NON HANNO ESPOSTO IL MATERIALE INFORMATIVO PREDISPOSTO DALLE ASL  A DISATTIVARE  GLI APPARECCHI  ONDE EVITARE LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO.
Si ritiene, comunque, che in  caso di contestazione il sollecito all’ASL a provvedere alla diramazione del materiale informativo costituisce un valido motivo di ricorso e di dimostrazione dell’inadempimento della struttura pubblica.
ALLEGATI:
CIROLARE DEI MONOPOLI DEL 20-12-12 - ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N.158, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N.189 - PRESCRIZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI GIOCO COMPULSIVO - PRIME INDICAZIONI.
Fonte

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Slot, avviso obbligatorio Rischio multa da 50mila euro

'Giochi pericolosi'

Entrerà in vigore il 1° gennaio. Ma l’Ascom lancia l’allarme: "Non sono informati"

Forlì, 18 dicembre 2012 - LA MANCATA esposizione di un cartello comporterà una multa da 50mila euro. C’è anche questo particolare nel decreto del ministro Balduzzi che entrerà in vigore dal 1°gennaio 2013. I destinatari del provvedimento ministeriale sono i titolari dei pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da gioco definiti ‘newslot’.
Le norme del decreto obbligano i titolari dei pubblici esercizi ‘all’apposizione sugli apparecchi in questione delle formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita; all’esposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, del materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico)’. In buona sostanza i titolari degli esercizi pubblici dovranno posizionare un’adeguata cartellonistica per informare i giocatori (veri e potenziali) dei rischi connessi a questo genere di attività.
IN CASO di violazione poi è prevista una sanzione di 50mila euro a carico del titolare. «Il problema è che nessuno è informato di questa novità — dice il direttore di Ascom - Confcommercio Forlì Alberto Zattini —. La cartellonistica e il materiale informativo previsti dalla norma devono essere predisposti dai Monopoli e dalle Ausl, ma ad oggi non risulta che abbiano ancora provveduto. Pertanto, per quanto riguarda la prima disposizione, la Fipe ha già inviato un telegramma al direttore dei Monopoli di Stato per sollecitare tale adempimenti, attesa l’imminente entrata in vigore della norma e il concomitante periodo festivo, mentre per la seconda disposizione ci siamo già attivati per sollecitare le Asl del nostro territorio. I Monopoli, da parte loro, hanno assicurato che entro la prossima settimana verrà emanata una circolare di chiarimenti». Se però il ritardo da parte degli organismi competenti continuerà, «si verificherà un’oggettiva impossibilità di adempiere all’obbligo normativo dal 1° gennaio 2013 e, di conseguenza, Fipe - Confcommercio si vedrà costretta a consigliare ai propri associati di disattivare gli apparecchi da gioco, al fine di evitare di incorrere nella grave sanzione prevista».
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