Circolare Friuli Venezia Giulia 4/5/2012 - Chiarimenti interpretativi
Prot. 0019344/P-/ Cl.: COM.4.8 riferimento: PG/U 0057023 dd. 30.04.2012 allegato
Trieste, 4 maggio 2012
Prot. 0019344/P-/ Cl.: COM.4.8 riferimento: PG/U 0057023 dd. 30.04.2012 allegato
Trieste, 4 maggio 2012
Al Comune di
e, p.c.
Alla Direzione Centrale Attività Produttive
Servizio Sostegno e Promozione Comparto Produttivo
Artigiano
Via Trento, 2
34132– TRIESTE
e, p.c.
Alla Direzione Centrale Attività Produttive
Servizio Sostegno e Promozione Comparto Produttivo
Artigiano
Via Trento, 2
34132– TRIESTE
Oggetto: decreti legge 1/2012 e 5/2012 (convertiti, con modifiche, dalle leggi 27/2012 e 35/2012) : problematiche interpretative.
Facendo seguito alla richiesta, a margine citata, di chiarimenti in ordine all’applicabilità,
nell’ordinamento regionale, delle disposizioni di cui ai decreti in oggetto, si forniscono, per
quanto di competenza, le delucidazioni sull’argomento.
– Decreto legge 1/2012: a) principi di liberalizzazione
L’articolo 1, comma 1, periodo iniziale, del decreto legge in argomento, stabilisce che <<sono
abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e
secondo le previsioni del presente articolo>> le norme restrittive in materia di accesso ed
esercizio delle attività economiche; tale abrogazione fa riferimento, in ogni caso, ai
regolamenti che il Governo <<è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012>>, termine
entro il quale anche <<I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai
princìpi e alle regole>> delle prescritte liberalizzazioni.
Si rileva, inoltre, che, l’articolo 12, comma 4, del decreto legge 5/2012 sancisce che <<Con i
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì
individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza
asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.>>
Ne deriva che per l’attuazione piena dei principi di liberalizzazione, enunciati nelle disposizioni
richiamate, non può prescindersi, per lo meno, dall’adozione dei regolamenti nazionali,
ribadendosi che il potere – dovere di disapplicare una norma regionale in favore della
normativa europea (ovvero della normativa statale nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato: cfr. TAR FVG, sentenze nn. 786/2007 288/2008) scatta in presenza di un
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disciplina (comunitaria o statale) suscettibile di applicazione diretta ed immediata, in quanto
la stessa si estrinsechi in una <<normazione compiuta, che pertanto soddisfi il requisito
dell’immediata applicabilità>> (Corte costituzionale, sentenze nn. 170/1984 e 113/1985), e,
quindi, si espliciti in una <<specifica normativa di settore>> che regoli la materia in maniera
difforme dalla legge regionale, <<non potendo essere utilizzati, a tal fine, principi di carattere
generale, riferiti, per esempio, al divieto di discriminazione oppure alla libera circolazione delle
persone e delle merci>> (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 agosto 2005, n. 4207).
Differente ipotesi è quella contemplata al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 1/2012,
dove si dettano puntali criteri ermeneutici in riferimento a <<disposizioni recanti divieti,
restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche>>, disposizioni
che vanno <<in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale>>, però
non disapplicate sic et simpliciter.
– Decreto legge 1/2012: b) liberalizzazione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica.
La “liberalizzazione” de qua è specificatamente contenuta nel comma 1 dell’articolo 39 del
decreto legge 1/2012, il quale modifica l’articolo 5 del decreto legislativo 170/2001; trattasi
di disposizioni che costituiscono norme imperative di legge, riferibili al libero esplicarsi di
dinamiche concorrenziali (cfr. Dossier di documentazione sul DL 1/2012 – Camera dei deputati
– XVI Legislatura), e, in quanto tali, proprio perchè riconducibili al “motivo imperativo” della
“tutela della concorrenza” (decreto legislativo 59/2010, articolo 8, comma 1, lettera h),
trovano diretta applicazione anche nell’ordinamento regionale del FVG.
In virtù della neo inserita lettera d bis) nel comma 1 del sopra richiamato articolo 5, <<gli
edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente
normativa>>; è ben vero che questa norma non ha azzerato la differenziazione tra punti
vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi1 (per lo meno, sotto il profilo della “tipologia”),
pur tuttavia l’ha fortemente attenuata, sottolineandosi, inoltre, che l’articolo 34, comma 3,
lett. d), del decreto legge 201/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011) ha già
disposto l'abrogazione di tutte le restrizioni alla commercializzazione di prodotti, senza
escludere i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica dall’ambito di applicazione
(cfr. Dossier cit.). Si tratta, in sostanza, di una riforma che attende definitivo completamento.
– Decreto legge 5/2012, articolo 12, comma 4 bis: estetista e attività commerciale.
L’articolo 12, comma 4 bis, del decreto legge 5/2012 stabilisce che <<A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto
dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della
prevalenza>>.
1 Cfr. i pareri pubblicati sul sito: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/
Macroarea: Stampa; File: Stampa quotidiana e periodica - Liberalizzazioni (27.01.12) e Stampa quotidiana
e periodica - Liberalizzazioni - Approfondimenti (07.02.12).
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Il richiamato comma 2 dell’articolo 10 del decreto legge 7/2007 recita: <<Le attività di
acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto
2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attività (ora SCIA), da presentare allo sportello unico del comune, laddove
esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono
essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione
professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico –
sanitari>>.
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in esame nell’ordinamento delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la cd. “clausola di salvaguardia”,
contenuta nell’articolo 62 bis del decreto legge 5/2012, prescrive una valutazione di
compatibilità della disciplina di cui al decreto in argomento <<con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3>>.
Nella caso in questione, non si rinvengono elementi ostativi ad applicare, anche
nell’ordinamento del FVG, quanto sancito dall’articolo 12, comma 4 bis, del decreto legge
5/2012, però con la seguente puntualizzazione: l’esercizio dell’estetista è attivabile con SCIA
(ai sensi della legge regionale 12/2002) pure in concomitanza di altra attività commerciale,
ma tale attività commerciale non può prescindere dal rispetto di tutta la normativa di settore
emanata ai fini della specifica disciplina delle attività di vendita o di somministrazione: non
solo la disciplina igienico – sanitaria o urbanistico – edilizia, ma anche quella relativa ai
requisiti soggettivi, ai regimi autorizzatori,... (fatte salve, ovviamente, le deroghe di legge: cfr.
articolo 4, comma 1, lettera m] della legge regionale 29/2005).
– Decreto legge 5/2012, articolo 13: modifiche al TULPS.
L’articolo 13 del decreto legge 5/2012 apporta una serie di modifiche alla disciplina
contenuta nei RR. DD. 773/1931 (TULPS) e 635/1940 (reg. TULPS); in particolare, vengono
abrogati gli articoli 124, secondo comma, e 159 del reg. TULPS.
L’articolo 159 prevedeva che <<(1)Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta
vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell’ articolo 86 della legge, possono
esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. (2) L'autorizzazione è in ogni caso
rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità>>.
In proposito, la legge regionale 29/2005, all’articolo 68, comma 3, lettera h), continua a
prescrivere la SCIA per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande <<nei circoli
privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziale>> (modifica
intervenuta ai sensi della legge regionale 11/2011, articolo 2, comma 48, lettera a); pertanto
tali organismi restano sottoposti alla disciplina regionale di settore, il che rende ininfluente
anche l’abrogazione dell’articolo 86, comma 2, del TULPS.
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L’articolo 124, secondo comma, del reg. TULPS assoggettava alla licenza <<a termine
dell’articolo 69 della legge>> gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano all’interno dei
pubblici esercizi, contemplati nell’articolo 86; l’abrogazione del comma in argomento rende
priva di ratio la disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera a), secondo periodo, della
legge regionale 29/2005, dove si stabilisce che <<Negli esercizi di tale tipologia (tipologia a)
non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali,
effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento
comunale>>; ne consegue che il regolamento comunale, eventuale emanato, andrà sul punto
disapplicato.
Per quanto concerne il potere di ordinanza, contemplato dall’articolo 9 della legge 447/1995
(Legge quadro sull'inquinamento acustico), la giurisprudenza ha ripetutamente rimarcato che
tale disposizione (a norma della quale "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco ..., con provvedimento
motivato, [può] ... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività") non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed
urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere
in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in
assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia
Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814;
TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n.
1663).
Trattasi di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal decreto
legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che, pertanto deve
essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui
spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del
medesimo decreto legislativo 267/2000 (cfr. TAR Lombardia, Milano, 23 gennaio 2012, n.
256; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 11 aprile 2012, n. 432).
– Decreto legge 5/2012, articolo 41: somministrazione temporanea.
L’articolo 41 del decreto legge 5/2012 prescrive che <<L'attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di
inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59>>.
Diversamente, l’articolo 71, comma 3, della legge regionale 29/2005 stabilisce che <<Non e'
richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 (requisiti professionali) per la
somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, sia in sede fissa sia sulle aree
pubbliche, in occasione delle riunioni straordinarie di cui al comma 1>>: in sostanza, la legge
regionale limita la facoltà alle associazioni senza scopo di lucro.
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E’ già stato evidenziato dalla scrivente2 che una prescrizione del genere, contenuta
nell’articolo 52, comma 17, della legge n. 448/2001 (Finanziaria dello Stato 2002) veniva
dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, con la sentenza n. 1 del 18 dicembre
2003 – 13 gennaio 2004, in quanto <<risulta evidente che la norma censurata non può che
inerire alla potestà legislativa residuale riconosciuta dall’articolo 117, quarto comma, della
Costituzione alle Regioni, le quali ben potranno autonomamente rispondere alle esigenze di cui
intendeva farsi carico la impugnata normativa statale, valutando l’opportunità di esercitare in tal
senso la propria competenza legislativa>>.
Di conseguenza, alla luce della sopra riportata pronuncia della Corte costituzionale, e
soprattutto ai sensi del già esaminato articolo 62 bis del decreto legge 5/2012,
nell’ordinamento del FVG non può trovare applicazione l’articolo 41 del decreto citato,
dovendo continuare a farsi riferimento all’articolo 71, comma 3, della legge regionale
29/2005.
– Decreto legge 98/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011), articolo 28:
attività integrative a impianto di distribuzione carburanti
L’articolo 28 del decreto legge 98/2011 è stato radicalmente modificato dall’articolo 17 del
decreto legge 1/2012, in sede di conversione nella legge 27/2012; in proposito, si ritengono
ancora valevoli i contenuti dei pareri, di cui alle note prot. 552/PROD.COMM e prot. n.
34380/P-/ Cl.: COM.4.8 14 settembre 20113, specificatamente nella parte in cui si afferma
che:
1. la tabella speciale carburanti non va incompresa tra le attività integrative degli impianti in
argomento (a differenza delle rivendite di quotidiani e periodici e delle rivendite di tabacchi,
stante la nuova formulazione di cui alla lettera b], dell’articolo 28, comma 8, del decreto legge
98/2011) e pertanto non può essere disgiunta dalla titolarità della cd. “licenza (ex) UTF”;
2. la gestione della vera e propria attività integrativa ad un impianto di distribuzione
carburanti viene consentita anche da parte di soggetti diversi dal titolare della citata “licenza
UTF”, senza che ciò comporti la conseguente qualificazione di attività “autonoma” (comunque
sempre possibile ed in tal caso è necessario il rispetto di tutte le norme, in particolare
urbanistico – edilizie, prescritte per le “attività autonome”); è venuto meno pure l’obbligo di
esercizio in locali diversi (ad eccezione degli impianti ubicati sulla rete autostradale).
Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento di competenza e si porgono cordiali saluti.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –
Responsabile dell’istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
2 Cfr. il parere pubblicato sul sito indicato alla nota 1: Macroarea: Attività specifiche; File: Ditta
individuale e preposto - Somministrazione temporanea effettuata da associazioni senza scopo di lucro.
3 Consultabili sul sito indicato alla nota 1, rispettivamente: Macroarea: Attività di somministrazione; File:
Somministrazione integrativa a impianto carburanti (9.01.07) e Macroarea: Attività specifiche; File:
Attività integrative a impianto distribuzione carburanti - DL 98 2011 (14.09.11
Facendo seguito alla richiesta, a margine citata, di chiarimenti in ordine all’applicabilità,
nell’ordinamento regionale, delle disposizioni di cui ai decreti in oggetto, si forniscono, per
quanto di competenza, le delucidazioni sull’argomento.
– Decreto legge 1/2012: a) principi di liberalizzazione
L’articolo 1, comma 1, periodo iniziale, del decreto legge in argomento, stabilisce che <<sono
abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e
secondo le previsioni del presente articolo>> le norme restrittive in materia di accesso ed
esercizio delle attività economiche; tale abrogazione fa riferimento, in ogni caso, ai
regolamenti che il Governo <<è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012>>, termine
entro il quale anche <<I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai
princìpi e alle regole>> delle prescritte liberalizzazioni.
Si rileva, inoltre, che, l’articolo 12, comma 4, del decreto legge 5/2012 sancisce che <<Con i
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì
individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza
asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.>>
Ne deriva che per l’attuazione piena dei principi di liberalizzazione, enunciati nelle disposizioni
richiamate, non può prescindersi, per lo meno, dall’adozione dei regolamenti nazionali,
ribadendosi che il potere – dovere di disapplicare una norma regionale in favore della
normativa europea (ovvero della normativa statale nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato: cfr. TAR FVG, sentenze nn. 786/2007 288/2008) scatta in presenza di un
pag 2/5
disciplina (comunitaria o statale) suscettibile di applicazione diretta ed immediata, in quanto
la stessa si estrinsechi in una <<normazione compiuta, che pertanto soddisfi il requisito
dell’immediata applicabilità>> (Corte costituzionale, sentenze nn. 170/1984 e 113/1985), e,
quindi, si espliciti in una <<specifica normativa di settore>> che regoli la materia in maniera
difforme dalla legge regionale, <<non potendo essere utilizzati, a tal fine, principi di carattere
generale, riferiti, per esempio, al divieto di discriminazione oppure alla libera circolazione delle
persone e delle merci>> (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 agosto 2005, n. 4207).
Differente ipotesi è quella contemplata al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 1/2012,
dove si dettano puntali criteri ermeneutici in riferimento a <<disposizioni recanti divieti,
restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche>>, disposizioni
che vanno <<in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale>>, però
non disapplicate sic et simpliciter.
– Decreto legge 1/2012: b) liberalizzazione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica.
La “liberalizzazione” de qua è specificatamente contenuta nel comma 1 dell’articolo 39 del
decreto legge 1/2012, il quale modifica l’articolo 5 del decreto legislativo 170/2001; trattasi
di disposizioni che costituiscono norme imperative di legge, riferibili al libero esplicarsi di
dinamiche concorrenziali (cfr. Dossier di documentazione sul DL 1/2012 – Camera dei deputati
– XVI Legislatura), e, in quanto tali, proprio perchè riconducibili al “motivo imperativo” della
“tutela della concorrenza” (decreto legislativo 59/2010, articolo 8, comma 1, lettera h),
trovano diretta applicazione anche nell’ordinamento regionale del FVG.
In virtù della neo inserita lettera d bis) nel comma 1 del sopra richiamato articolo 5, <<gli
edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente
normativa>>; è ben vero che questa norma non ha azzerato la differenziazione tra punti
vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi1 (per lo meno, sotto il profilo della “tipologia”),
pur tuttavia l’ha fortemente attenuata, sottolineandosi, inoltre, che l’articolo 34, comma 3,
lett. d), del decreto legge 201/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011) ha già
disposto l'abrogazione di tutte le restrizioni alla commercializzazione di prodotti, senza
escludere i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica dall’ambito di applicazione
(cfr. Dossier cit.). Si tratta, in sostanza, di una riforma che attende definitivo completamento.
– Decreto legge 5/2012, articolo 12, comma 4 bis: estetista e attività commerciale.
L’articolo 12, comma 4 bis, del decreto legge 5/2012 stabilisce che <<A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto
dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della
prevalenza>>.
1 Cfr. i pareri pubblicati sul sito: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/
Macroarea: Stampa; File: Stampa quotidiana e periodica - Liberalizzazioni (27.01.12) e Stampa quotidiana
e periodica - Liberalizzazioni - Approfondimenti (07.02.12).
pag 3/5
Il richiamato comma 2 dell’articolo 10 del decreto legge 7/2007 recita: <<Le attività di
acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto
2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attività (ora SCIA), da presentare allo sportello unico del comune, laddove
esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono
essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione
professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico –
sanitari>>.
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in esame nell’ordinamento delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la cd. “clausola di salvaguardia”,
contenuta nell’articolo 62 bis del decreto legge 5/2012, prescrive una valutazione di
compatibilità della disciplina di cui al decreto in argomento <<con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3>>.
Nella caso in questione, non si rinvengono elementi ostativi ad applicare, anche
nell’ordinamento del FVG, quanto sancito dall’articolo 12, comma 4 bis, del decreto legge
5/2012, però con la seguente puntualizzazione: l’esercizio dell’estetista è attivabile con SCIA
(ai sensi della legge regionale 12/2002) pure in concomitanza di altra attività commerciale,
ma tale attività commerciale non può prescindere dal rispetto di tutta la normativa di settore
emanata ai fini della specifica disciplina delle attività di vendita o di somministrazione: non
solo la disciplina igienico – sanitaria o urbanistico – edilizia, ma anche quella relativa ai
requisiti soggettivi, ai regimi autorizzatori,... (fatte salve, ovviamente, le deroghe di legge: cfr.
articolo 4, comma 1, lettera m] della legge regionale 29/2005).
– Decreto legge 5/2012, articolo 13: modifiche al TULPS.
L’articolo 13 del decreto legge 5/2012 apporta una serie di modifiche alla disciplina
contenuta nei RR. DD. 773/1931 (TULPS) e 635/1940 (reg. TULPS); in particolare, vengono
abrogati gli articoli 124, secondo comma, e 159 del reg. TULPS.
L’articolo 159 prevedeva che <<(1)Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta
vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell’ articolo 86 della legge, possono
esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. (2) L'autorizzazione è in ogni caso
rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità>>.
In proposito, la legge regionale 29/2005, all’articolo 68, comma 3, lettera h), continua a
prescrivere la SCIA per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande <<nei circoli
privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziale>> (modifica
intervenuta ai sensi della legge regionale 11/2011, articolo 2, comma 48, lettera a); pertanto
tali organismi restano sottoposti alla disciplina regionale di settore, il che rende ininfluente
anche l’abrogazione dell’articolo 86, comma 2, del TULPS.
pag 4/5
L’articolo 124, secondo comma, del reg. TULPS assoggettava alla licenza <<a termine
dell’articolo 69 della legge>> gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano all’interno dei
pubblici esercizi, contemplati nell’articolo 86; l’abrogazione del comma in argomento rende
priva di ratio la disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera a), secondo periodo, della
legge regionale 29/2005, dove si stabilisce che <<Negli esercizi di tale tipologia (tipologia a)
non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali,
effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento
comunale>>; ne consegue che il regolamento comunale, eventuale emanato, andrà sul punto
disapplicato.
Per quanto concerne il potere di ordinanza, contemplato dall’articolo 9 della legge 447/1995
(Legge quadro sull'inquinamento acustico), la giurisprudenza ha ripetutamente rimarcato che
tale disposizione (a norma della quale "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco ..., con provvedimento
motivato, [può] ... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività") non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed
urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere
in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in
assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia
Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814;
TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n.
1663).
Trattasi di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal decreto
legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che, pertanto deve
essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui
spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del
medesimo decreto legislativo 267/2000 (cfr. TAR Lombardia, Milano, 23 gennaio 2012, n.
256; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 11 aprile 2012, n. 432).
– Decreto legge 5/2012, articolo 41: somministrazione temporanea.
L’articolo 41 del decreto legge 5/2012 prescrive che <<L'attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di
inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59>>.
Diversamente, l’articolo 71, comma 3, della legge regionale 29/2005 stabilisce che <<Non e'
richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 (requisiti professionali) per la
somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, sia in sede fissa sia sulle aree
pubbliche, in occasione delle riunioni straordinarie di cui al comma 1>>: in sostanza, la legge
regionale limita la facoltà alle associazioni senza scopo di lucro.
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E’ già stato evidenziato dalla scrivente2 che una prescrizione del genere, contenuta
nell’articolo 52, comma 17, della legge n. 448/2001 (Finanziaria dello Stato 2002) veniva
dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, con la sentenza n. 1 del 18 dicembre
2003 – 13 gennaio 2004, in quanto <<risulta evidente che la norma censurata non può che
inerire alla potestà legislativa residuale riconosciuta dall’articolo 117, quarto comma, della
Costituzione alle Regioni, le quali ben potranno autonomamente rispondere alle esigenze di cui
intendeva farsi carico la impugnata normativa statale, valutando l’opportunità di esercitare in tal
senso la propria competenza legislativa>>.
Di conseguenza, alla luce della sopra riportata pronuncia della Corte costituzionale, e
soprattutto ai sensi del già esaminato articolo 62 bis del decreto legge 5/2012,
nell’ordinamento del FVG non può trovare applicazione l’articolo 41 del decreto citato,
dovendo continuare a farsi riferimento all’articolo 71, comma 3, della legge regionale
29/2005.
– Decreto legge 98/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011), articolo 28:
attività integrative a impianto di distribuzione carburanti
L’articolo 28 del decreto legge 98/2011 è stato radicalmente modificato dall’articolo 17 del
decreto legge 1/2012, in sede di conversione nella legge 27/2012; in proposito, si ritengono
ancora valevoli i contenuti dei pareri, di cui alle note prot. 552/PROD.COMM e prot. n.
34380/P-/ Cl.: COM.4.8 14 settembre 20113, specificatamente nella parte in cui si afferma
che:
1. la tabella speciale carburanti non va incompresa tra le attività integrative degli impianti in
argomento (a differenza delle rivendite di quotidiani e periodici e delle rivendite di tabacchi,
stante la nuova formulazione di cui alla lettera b], dell’articolo 28, comma 8, del decreto legge
98/2011) e pertanto non può essere disgiunta dalla titolarità della cd. “licenza (ex) UTF”;
2. la gestione della vera e propria attività integrativa ad un impianto di distribuzione
carburanti viene consentita anche da parte di soggetti diversi dal titolare della citata “licenza
UTF”, senza che ciò comporti la conseguente qualificazione di attività “autonoma” (comunque
sempre possibile ed in tal caso è necessario il rispetto di tutte le norme, in particolare
urbanistico – edilizie, prescritte per le “attività autonome”); è venuto meno pure l’obbligo di
esercizio in locali diversi (ad eccezione degli impianti ubicati sulla rete autostradale).
Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento di competenza e si porgono cordiali saluti.
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –
Responsabile dell’istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
2 Cfr. il parere pubblicato sul sito indicato alla nota 1: Macroarea: Attività specifiche; File: Ditta
individuale e preposto - Somministrazione temporanea effettuata da associazioni senza scopo di lucro.
3 Consultabili sul sito indicato alla nota 1, rispettivamente: Macroarea: Attività di somministrazione; File:
Somministrazione integrativa a impianto carburanti (9.01.07) e Macroarea: Attività specifiche; File:
Attività integrative a impianto distribuzione carburanti - DL 98 2011 (14.09.11