martedì 22 maggio 2012

Strisce blu a Palermo, ancora incertezze sulla loro validità dopo la convalida del verbale da parte del G.di Pace di Palermo avvenuta con sentenza del 6 Aprile 2012."Ogni testa è un tribunale".

La storia parte da lontano: nel 2008 una decisione del Tar annullava le strisce blu perché erano state adottate senza la preventiva realizzazione del Piano urbano del traffico (Put). In questi anni, in cui l'ordinanza non ha avuto esecuzione, alcune sentenze del giudice di pace hanno dato ragione ad automobilisti che avevano ricorso per le multe subite (vedi link1 -link2)



Qualche mese fà,  anche un parlamentare (noto a tutti per la sua "incoerenza"), ha presentato un’interrogazione parlamentare sulle strisce blu a Palermo (vedi sotto).
La sentenza del G.d.P. di Palermo del 6 aprile u.s., invece stabilisce, nel caso di specie,  che poichè l' infrazione risulta ricadere nel zone definite "A"  non vi è nessun obbligo, per il comune, di istituire o riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Inoltre, il G.d.P. Dott. Vincenzo Vitale entra anche nel merito della sosta dentro la carreggiata  e della convenzione tra il gestore e il Comune di Palermo, affermando il contrario rispetto ad altri suoi colleghi.



Giudice di Pace di Palermo, sez. VIII Civile, sentenza 6 aprile 2012
Dott. Vincenzo Vitale 

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10183/11 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da ....., RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVV....., PRESSO IL CUI STUDIO, SITO IN VIA E. AMARI N. 140, HA ELETTO DOMICILIO 
contro
COMUNE DI PALERMO,IN PERSONA DEL SINDACO PRO‐TEMPORE, RAPPRESENTATO E DIFESO DAL COMM. DI P.M. GASPARE CRACOLICI
Oggetto : O. S. A.


Fatto e diritto

Con ricorso del 20/07/2011 l’opponente impugnava il verbale di violazione n. ……O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 01/04/2011, atteso che il conducente del veicolo contravvenzionato violava l’art. 7 commi 1 e 15 del codice della strada in quanto sostava senza esporre la scheda parcheggio in via XX Settembre n. 56.
L’istante eccepiva anzitutto l’illegittimita’ della contestazione, in quanto le strisce blu, delimitanti l’area di parcheggio a pagamento, all’interno della detta via, risultano inglobate nell’ambito della carreggiata, e non all’esterno della stessa, per come viene sancito dall’art. 7 C.d.s.
La ricorrente, inoltre, rilevava l’illegittimita’ del verbale per mancanza, nel luogo della commessa violazione, di parcheggi liberi.
Eccepiva, quindi, l’assoluta carenza di potere degli organi accertatori, nonché la mancata indicazione nel corpo del verbale della disposizione di cui all’art. 157 C.d.s. (ritenuta violata).
Evidenziava, infine, l’illegittimità del verbale elevato nonostante la scadenza della convenzione tra il Comune di Palermo e l’Amat, relativa alla gestione degli spazi tariffati.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo confutava le eccezioni dell’opponente, rilevando la regolarità normativa della zona in questione, sia per ciò che concerne la delimitazione della carreggiata che per quanto riguarda la collocazione dell’area P6 (ove ricade la via XX Settembre n. 56) all’interno della c.d. zona A del territorio di Palermo.
Produceva inoltre la determina sindacale n. 182/2006 con cui l’ausiliario del traffico (che elevava la multa) risulta legittimato ad operare quale agente accertatore, nonché la convenzione fra Comune ed Amat S.p.a., regolante la gestione dei parcheggi, ove si evince che “alla scadenza dell’affidamento, le aree di sosta continueranno ad essere gestite in regime transitorio dall’assegnatario fino alla conferma esplicita, del Comune di Palermo, di dismissione…o della stesura di nuovo contratto di affidamento allo stesso assegnatario” (art. 8 conv. Cit.).
Si osserva anzitutto che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa , di cui all’art. 22 della Legge 689/81, cosi’ come nell’ordinario processo civile, vige il principio dell’onere della prova a carico delle parti in causa, onere disciplinato dagli artt. 2697 e ss. del Codice Civile.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, appare opportuno esaminare compiutamente il panorama legislativo e giurisprudenziale in materia.
Il codice della strada definisce "sosta" la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma 1, lett. c) - e "parcheggio" l'area o l'infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34).
Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può "vietare o limitare o subordinare al pagamento" - "ex" artt. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) - si distinguono conseguentemente tra loro – secondo la Suprema Corte – “solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un'area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all'interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo” (per tutte, Cass. Civ. 22036/08).

La "carreggiata", a mente dell'art. 3 C.d.S., indica "la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli : essa è composta da una o più corsie di marcia ed è, in genere, pavimentata e delimitata da strisce".
La norma, al n. 7, prevede che la carreggiata è generalmente delimitata da strisce di margine.
Quindi – afferma la giurisprudenza della Suprema Corte – “non può coincidere con la porzione di strada destinata al parcheggio, ma comprende invece tutta l'area transitabile (cfr. Cass. n. 1598/1970, Cass. penale n. 7569/1972), sia essa a doppio senso che a senso unico”.
L'art. 7 C.d.S. citato, prescrive che le aree di parcheggio devono essere poste all'esterno della carreggiata e senza creare intralcio per la circolazione.
La loro regolamentazione è affidata, ex art. 149, all'amministrazione comunale mediante tre diverse colorazioni degli stalli, di cui quella azzurra indica la zona a pagamento : la presenza di tale strisce colorate serve quindi a delimitare la parte di strada destinata a parcheggio, ed esclusa dal transito, dunque esterna alla carreggiata.
Tuttavia, per i giudici della Cassazione, “l'assenza della striscia bianca che delimiti quest'ultima area, peraltro come rilevato neppure prescritta obbligatoriamente, resta priva di rilevanza.
È sufficiente, infatti, la striscia colorata ad individuare sia l'area di sosta che le modalità della sua regolamentazione” (così, Cass. Civ. 4172/2007).
Sulla scorta di quanto rilevato, si evince che di regola il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, ma non necessariamente fuori della sede stradale.
Pertanto, non appare possibile affermare che a bordo strada non si possa parcheggiare : risulta consentito, infatti, il parcheggio nella cd. “fascia di sosta laterale”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, affermavano che “ è nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera “.
L’art. 7, comma 8 del codice della strada, infatti, stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta “.
Tale obbligo, pur tuttavia, non sussiste nei casi di:
1 ) area pedonale;
2 ) zona a traffico limitato;
3 ) zone definite "A" dall’articolo 2 del DM 1444/68 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Nel caso di specie, il locus della commessa infrazione risulta ricadere nel punto 3) della normativa di riferimento, come documentalmente provato, ex art. 2697 c.c., dal Comune di Palermo.
Quest’ultimo – in ordine al terzo motivo di ricorso – forniva altresì in giudizio la prova della sussistenza dei poteri di ausiliario del traffico in capo all’agente accertatore che, nella fattispecie, elevava l’impugnato verbale.
In tal senso, ci si limita a ricordare che i Comuni possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa’ di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione : cosi’ dispone l’art. 3 commi 132-133 della Legge 15707/1997 n. 127 ( c.d. Bassanini-ter ).
Il conferimento di dette funzioni comprende – come dispone l’art. 68 comma 1 del Decreto Legislativo n. 488/99 (c.d. Legge Finanziaria per l’anno 1999 ) – i poteri di contestazione, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.
Per di piu’, dall’entrata in vigore del D.lgs n. 488/99, “ le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all’art. 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal Sindaco (art. 68 comma 2 D.lgs 488/99 ).
In argomento, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte appare chiaro, laddove afferma che “occorre che l’Amministrazione opposta provi, ex art. 2697 del Codice Civile, (come nel caso di specie, n.d.r.) i poteri dell’ausiliario nominativamente designato dal Sindaco, con la produzione in giudizio dell’ordinanza sindacale, a cui il D.lgs 488/99 demanda in via generale, in quanto la stessa P.A. assume, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, veste di attrice, con conseguente onere probatorio della propria pretesa creditoria” (Cass. Civ. 25/10/1990 n. 11449).
Irrilevante appare il quarto motivo di ricorso, atteso che nel corpo del verbale – a prescindere dall’omessa indicazione dell’ulteriore disposizione dell’art. 157 C.d.s., risulta essere presente la sommaria descrizione della contestata infrazione, nel pieno rispetto dell’art. 200 C.d.s.
Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso, dall’analisi degli atti prodotti in giudizio si rileva, in linea di principio, la legittimità dell’atto impugnato, in quanto elevato in regime di c.d. proroga, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione n. 182/2006, stipulata tra il Comune di Palermo e l’Amat S.p.a., operante fra le parti stipulanti.
A tal proposito, va osservato, incidenter tantum, che la ricorrente non risulta possedere, nel caso di specie, l’interesse legittimo, a cui fa riferimento la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, laddove afferma che “in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara” : il suesposto principio giuridico può essere fatto valere soltanto in presenza di un valido interesse che “legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara ed al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contrante, onde l'eventuale nullità o inefficacia della clausola contrattuale che preveda un rinnovo o una proroga va accertata in via incidentale dal giudice amministrativo, competente a conoscere in via principale della eventuale lesione del predetto interesse legittimo” (così, Cons. Stato sez. V, decisione 08.07.2008 n. 3391).
Per tutti questi motivi, va rigettata l’opposizione di che trattasi, con conseguente convalida del verbale impugnato.
Considerata la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81;
Rigetta l’opposizione proposta in data 20/07/2011 dalla ricorrente Giuffrè Cristina, come sopra rappresentata e difesa.
Convalida, conseguentemente, il verbale di contestazione n. ….../O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 01/04/2011, attesane la sua legittimità.
Condanna l’opponente, Sig.ra G. C., ex art. 204-bis C.d.s., al pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria di € 37,54 , da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.
Spese processuali compensate.
Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa.


Cosi’ deciso in Palermo addi’ 06/04/2012.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)
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Interrogazione parlamentare di Domenico Scilipoti:
Nel comune di Palermo non è possibile stazionare liberamente al suo interno senza il pagamento di un illegittimo obolo a favore sia di società partecipate che private; ad oggi, il comune di Palermo non si è mai dotato di Piano Urbano del Traffico giusto Codice della strada; in virtù dell’assenza del PUT, le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono state annullate con sentenza del TAR Sicilia nel 2008, SEZIONE PRIMA, N. 842/08, confermata dal CGA nel settembre 2008; pur in assenza di PUT e ZTL il comune di Palermo ha disposto l’istituzione di 13.000 stalli blu a pagamento (per un introito medio di € 100.000 al giorno), come detto, nel centro urbano della città disattendendo il codice della strada e la Circolare Ministero LLPP 21/7/1997, n. 3816, che impone ai comuni, per poter subordinare l’accesso alle ZTL al pagamento di una somma, di aver adottato il Piano urbano del Traffico ai senso dell’art. 36 del Nuovo codice della strada.
Di più, oltre al “gratta e sosta” il comune di Palermo ha continuato a rilasciare PASS a pagamento evidentemente illegittimi a danno dei residenti e dei lavoratori di Palermo; che dopo l’annullamento delle ZTL, nel 2008, il comune di Palermo ha avviato le procedure per la restituzione delle somme di oltre 100.000 pass rilasciati.; che ancora oggi 40.000 pass non sono stati rimborsati ai cittadini; ciò nonostante, il comune ha nuovamente e illegittimamente disposto gli stalli a pagamento con il rilascio di nuovi pass a pagamento e di schede gratta e sosta per un introito annuo di circa 6 milioni di euro;tale stato di cose ha creato un diffuso stato di disagio tra migliaia di cittadini che vengono sistematicamente multati e/o raggiunti da lettere/diffide da parte di società private che chiedono di essere pagate senza alcun titolo amministrativo che ne autorizzi le richieste; che sono stati proposti migliaia di ricorsi contro il comune di Palermo, sistematicamente vinti con evidente e conseguente danno erariale alle casse dello Stato per 5/6 milioni di euro annui; che, in data 26 maggio 2011, è stato proposto ricorso gerarchico anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’associazione NOICONSUMATORI Palermo, per l’avvio di un atto ispettivo nei confronti del comune di Palermo, per il tramite del Provveditorato OOPP di Palermo ma di cui non si è più saputo l’esito; è stato portato a conoscenza della vicenda il neo commissario, Prefetto Latella, del comune di Palermo, chiedendo anche un incontro per discutere della questione senza ottenere alcuna risposta; è evidente il danno erariale che si realizza anche a causa della mancata istituzione di parcheggi gratuiti nelle vicinanze delle aree di sosta a pagamento in cui si richiede il pagamento a migliaia di cittadini del titolo di sosta, avendo violato il disposto dell’articolo 9 della legge n. 317/67 ed i principi costituzionali, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze di tutte le strisce blu a pagamento.
In pratica, senza le zone di sosta libere non si possono elevare multe anche a chi non espone il tagliando di sosta, come già stabilito dalla Cassazione, che sottolinea vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero le strisce blu, ovvero gli stalli a pagamento di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare del comune di Palermo, sono illegittime perché ubicate dentro la carreggiata stradale. Infatti, nel comma 6 dell’art. 7 del Codice della Strada il Legislatore enuncia espressamente che “ le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”; per il Codice della Strada, all’art. 3, comma 34, i parcheggi sono “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata”, destinata alla sosta regolamentata e non costituiscono fasce di pertinenza, bensì vere e proprie pertinenze della strada, per l’esattezza pertinenze di servizi: “Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità. Infatti, le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra le quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiate; i sindaci posso subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di danaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
Per tutto quanto sopra premesso, e accertata l’illegittimità degli atti amministrativi (PASS, multe, gratta e sosta, ecc.) presupposto e dichiaratane la disapplicazione ai casi concreti (multe elevate ai cittadini), va rilevato che ogni Ordinanza Sindacale e Determinazioni Dirigenziali in esame, per tutte le ragioni sin qui esposte, hanno leso l’interesse legittimo dei cittadini di Palermo costretti a ricorrere al Giudice di Pace per il riconoscimento del danno subito. Interesse legittimo individuato nell’affidamento ed aspettativa che l’attore ripone nella Pubblica Amministrazione. La lesione di questa posizione, attuata con la mancata previsione di spazi per la sosta gratuita, è meritevole di tutela giuridica, secondo il dettame del Supremo Arconte (vedi la più volte richiamata sentenza a S.U. civ. nr. 500/99), configura in capo al comune di Palermo una responsabilità da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. “Rispetto al giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi da parte della P.A., non è ravvisabile una pregiudizialità necessaria del giudizio di annullamento, potendo l’illegittimità del provvedimento, quale elemento costitutivo dell’illecito, essere direttamente conosciuta dal G.O. (nelle materie diverse da quelle riservate alla giurisdizione piena ed esclusiva del G.A. ex d.lg.31 maggio 1998 n.80) ai fini e nei limiti della disapplicazione dell’atto stesso” (Cass. civ., Sez.Un., 22/07/1999, n.500);
Risulta, altresì, dimostrato anche l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano della pubblica amministrazione, per aver violato le regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (art. 97 Cost.). I fatti fin qui esposti e documentalmente accertabili, quindi, ai sensi del principio di cui all’art. 2729 c.c., sommati tra loro, danno la dimostrazione piena ed inconfutabile dei presupposti sui quali i cittadini di Palermo fondano la propria domanda, ovvero sia: titolarità di un diritto alla sosta nelle strisce bianche gratuite e contravvenzione subita per effetto di una ordinanza sindacale illegittima e già annullata dal TAR SICILIA; accertamento dell’elemento psicologico che configura anche la “colpa” della P.A. intesa come apparato; esistenza del “danno ingiusto” subito dall’interessato ex art. 2043 c.c.( Cass. Civ. S.U., più volte citata); su tutta questa vicenda da più di un anno a questa parte il Responsabile della sede di Palermo dell’associazione nazionale di difesa dei cittadini NOICONSUMATORI.IT, Arch. Roberto Sauerborn, ha avviato un’azione civile a difesa dei diritti delle migliaia di cittadini palermitani e non, lesi nei loro diritti con la proposizione di una CLASS ACTION che vede già migliaia di adesioni e che a breve sarà depositata presso le sedi competenti con la richiesta di € 1.000 di danno per ogni pass e multa illegittime.
Azione di denuncia che ha avuto grande eco sui mass media locali e regionali oltre che su social network più diffusi; pertanto, anche alla luce della sentenza n. 500/99 della Cassazione a S.U., che ha previsto e sancito la risarcibilità del danno ingiusto per il cittadino ove questo sia frutto della violazione e/o omissione dei principi di buon andamento, correttezza e legalità, nel caso de quo anche delle norme del Codice della strada, che devono obbligatoriamente sovrintendere all’esercizio dell’azione amministrativa; se il Ministro competente non ritenga necessaria ed urgente un’ispezione nei confronti del comune di Palermo oggi commissariato per decadenza del sindaco pro-tempore, al fine di restituire le somme illegittimamente sottratte ai cittadini con il rilascio di pass a pagamento illegittimi, gratta e sosta, e per l’altrettanto illegittima elevazione di multe, oltre che per porre fine al procrastinarsi di fatti illegittimi forieri di ulteriori danni anche erariali; se ritiene utile trasmettere, d’ufficio, gli atti del presente procedimento alla Magistratura Competente per ogni altro dovuti accertamento in ordine alle responsabilità della P.A. e per le gravi violazioni di legge risultanti dai fatti esposti”.