lunedì 20 febbraio 2012

Regione Piemonte:orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande – NOVITÀ NORMATIVE.

A distanza di soli due giorni dall'emanazione della Circolare 8 febbraio 2012,  la Regione Piemonte dichiara guerra alle liberalizzazioni degli orari degli esercizi commerciali (come avevo preannunziato nel precedende post).E' stata approvata, infatti, dalla Giunta regionale, su proposta del governatore Roberto Cota e dell'assessore Ugo Cavallera, nella seduta del 10 febbraio u.s., la delibera che autorizza l'amministrazione regionale a interporre ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 31 del decreto legge n.201/2011 contenuto nella manovra economica.
La Giunta piemontese ritiene, infatti, che la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali disposta dal Governo Monti, con il cosiddetto "decreto Salva-Italia", sia lesiva delle competenze legislative regionali, con particolare riguardo all'articolo 117 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.
 







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Data 08/02/2012
Protocollo 0001807/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande –
NOVITÀ NORMATIVE.
Il recente decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, e convertito senza modificazioni, sul punto, nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la disposizione dell’art. 31 c. 1, che ha modificato l’art. 3 comma 1, lettera d-bis del decreto
legge 223/2006 (convertito con l. 248/2006) nel modo seguente:
“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:….il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.
La nuova norma consente ora a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali.
Giova in particolare evidenziare che, per espresso disposto del novellato articolo 3 del d.l. 223/2006, le accennate disposizioni sono adottate in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, sancendo così la superiorità della legge statale sulle previgenti legislazioni regionali in contrasto.
Inoltre la nuova norma è stata introdotta senza la previsione di un termine dilatorio per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e comunali, a differenza di quanto aveva disposto nel mese di luglio il decreto legge 98/2011, come convertito dalla legge 111/2011, che aveva fissato, quale termine per l’adeguamento, il 1° gennaio 2012, essendo evidentemente stata ritenuta sufficientemente prescrittiva da non richiedere alcun intervento di adeguamento ed attuazione.
Da quanto evidenziato consegue pertanto che giuridicamente le disposizioni di liberalizzazione introdotte dalla recente manovra “Salva Italia” sono da ritenere di immediata applicazione in considerazione:
· della loro natura prescrittiva;
· della loro superiorità nella gerarchia delle fonti legislative, trattandosi di norme sulla concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
· della mancata previsione di un termine dilatorio per l’adeguamento.
Quanto alla definitività delle disposizioni di cui trattasi, in vigore, come già precisato, dal 6 dicembre 2011, occorre rilevare che le stesse sono state convertite senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214.
Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni nella materia della concorrenza e della conseguente liberalizzazione delle attività economiche, a partire dalla direttiva 2006/ 123/CE, nota come Direttiva “Bolkestein”, e dal d.lgs. 59/2010, fino, da ultimo, ai DD.LL.: 138/2011, 201/2011, 1/2012, se da un lato enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi ammettono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all’apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.
Si specifica che sul punto seguiranno ulteriori indicazioni.
Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni
 Visto:
il Direttore regionale
dott. Giuseppe Benedetto