lunedì 20 febbraio 2012

Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 Quadro di sintesi:
  1. a far data 7 maggio 2012, gli esami per il conseguimento della CQC si svolgeranno presso la sede dell'ufficio Motorizzazione civile sulla base della nuova procedura;
  2. Il candidato è ritenuto idoneo alla prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti;
  3.  Gli Uffici provinciali organizzano almeno una seduta d'esame al mese per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione della CQC;
  4.  L'istanza dà diritto a sostenere una prova comune e, nel caso di esito positivo di questa, una prova specialistica;
  5. La prova specialistica deve essere svolta esclusivamente presso l'Ufficio Motorizzazione civile presso il quale il candidato ha svolto la prova comune;
  6.  Il candidato che ha ottenuto l'idoneità alla prova comune, ma non alla prova specialistica, può ripetere quest'ultima ed è dunque esonerato dal ripetere la prova comune, purché l'attestato di frequenza di cui all'art. 9 del D.M. 16 ottobre 2009 non sia scaduto di validità;
  7. Sulla base di questa disposizione, può essere ammesso a sostenere dette prove il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità;
  8.  Una nuova istanza deve essere presentata, con la relativa documentazione, ogni qualvolta il candidato risulta assente alla seduta d'esame prenotata;
  9. il candidato che non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e sostenere la nuova prova, comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo.
  Circ. prot.4303/8.3 del 16 febbraio 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 4303/8.3
Roma, 16 febbraio 2012

OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali, prevede che la carta di qualificazione del conducente è ordinariamente rilasciata "a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità".

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009 stabilisce, all'art. 11, che l'esame per il conseguimento della CQC consta di due prove, svolte tramite questionario, per accertare la conoscenza delle materie previste dalla normativa comunitaria. In via transitoria, in attesa della predisposizione dei questionari d'esame, l'art. 15 del decreto ministeriale 16 ottobre 2009, ha stabilito che l'esame "si svolge con il metodo orale. L'esame orale è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ... appartenenti all'area C ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica".

La scrivente Amministrazione ha ora predisposto i quiz d'esame, pubblicati nei giorni scorsi sul sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/. Detti quiz, sono raccolti in un database suddiviso in tre parti:

• 1 parte (Capitoli 1 - 10) con domande comuni per il conseguimento di entrambe le abilitazioni

• 2 parte (Capitoli 11 - 13) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il trasporto di cose

• 3 parte (Capitoli 14 - 16) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il trasporto di persone

Inoltre, il centro elaborazione dati ha completato la relativa procedura informatizzata. Di conseguenza, a far data 7 maggio 2012, gli esami per il conseguimento della CQC si svolgeranno presso la sede dell'ufficio Motorizzazione civile sulla base della nuova procedura.

Questa ricalca, sostanzialmente, quella già elaborata per gli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, sia per quel che concerne l'identificazione del candidato e la conseguente consegna della smart card, sia per quel che concerne le modalità di effettuazione della prova.

Gli esami in questione sono svolti, come prevede il comma 5 dell'art. 11 del D.M. 16 ottobre 2009 presso gli Uffici Motorizzazione civile "da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida".

Come stabilisce il citato decreto ministeriale, al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo alla prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.

Gli Uffici provinciali organizzano almeno una seduta d'esame al mese per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione della CQC. Di norma, per ogni singolo turno d'esame devono essere prenotati almeno dodici candidati.

L'esame è svolto esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti. In una prima fase non è prevista la possibilità, per il candidato, di ascoltare in cuffia la lettura dei quiz.

1. Conseguimento della carta di qualificazione del conducente

Per il conseguimento della CQC il candidato deve sostenere due prove: una "comune" (valida cioè sia per i candidati che intendono conseguire la CQC sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone), ed una "specialistica" (in funzione del tipo di abilitazione richiesta).

Si ricorda che per essere ammessi a sostenere l'esame, il candidato deve presentare apposita istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, cui sono allegati:

a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);

c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);

d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).

Al momento della presentazione della domanda di conseguimento della CQC il funzionario addetto alla ricezione deve prenotare il candidato per la prima seduta d'esami disponibile. L'istanza dà diritto a sostenere una prova comune e, nel caso di esito positivo di questa, una prova specialistica.

Nel corso della prima prova il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quiz tratti con metodo casuale dal sistema informatico nella misura di sei domande da ognuno dei capitoli da 1 a 10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.

Il candidato che ottiene l'idoneità alla prima prova può prenotarsi, senza dunque presentare una nuova istanza, per sostenere la prova specialistica che si svolgerà nella data che sarà indicata dall'Ufficio Motorizzazione civile. La prova specialistica deve essere svolta esclusivamente presso l'Ufficio Motorizzazione civile presso il quale il candidato ha svolto la prova comune.

Anche nel corso della seconda prova al candidato vengono proposti 60 quiz, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 se il candidato deve conseguire la CQC valida per il trasporto di cose, ovvero nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14, 15 e 16 se il candidato deve conseguire la CQC valida per il trasporto di persone. Anche in questo caso è giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.

Al candidato che ottiene l'idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciata la carta di qualificazione del conducente.

Il candidato che ha ottenuto l'idoneità alla prova comune, ma non alla prova specialistica, può ripetere quest'ultima ed è dunque esonerato dal ripetere la prova comune, purché l'attestato di frequenza di cui all'art. 9 del D.M. 16 ottobre 2009 non sia scaduto di validità. In ogni caso, per ripetere la prova specialistica il candidato dovrà presentare nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile, integrata dal sopraccitato attestato di frequenza e dalle attestazioni di pagamento.

Si ricorda che l'art. 11, comma 7, del D.M. 16 ottobre 2009 prevede che la richiesta di ammissione alle prove d'esame deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Sulla base di questa disposizione, può essere ammesso a sostenere dette prove il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se entrambe le prove, ovvero solo la prova specialistica, si svolgano successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame, ed una delle due prove dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.

Una nuova istanza deve essere presentata, con la relativa documentazione, ogni qualvolta il candidato risulta assente alla seduta d'esame prenotata. Ovviamente non va presentata nuova istanza nel caso in cui il candidato non può sostenere la prova d'esame per mancato funzionamento del sistema informatico o per altre cause attribuibili all'Ufficio Motorizzazione civile.

Si evidenzia che l'art. 11, comma 10, del D.M. 16 ottobre 2009 stabilisce che nel caso la prova d'esame abbia esito negativo, non è possibile ripeterla se non siano trascorsi almeno trenta giorni. Alla luce di tale disposizione - e tenuto conto di quanto sopra detto in tema di validità temporale dell'attestato di frequenza - discende che:

a) il candidato che non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e sostenere la nuova prova, comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo (art. 11, comma 10, del D.M. 16 ottobre 2009);

b) il candidato che ha superato la prova comune ma non ha ottenuto l'idoneità alla prova specialistica deve presentare nuova istanza, corredata dai relativi versamenti e dall'attestato di frequenza e può sostenere nuovamente la prova specialistica solo dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo (art. 11, comma 10, del D.M. 16 ottobre 2009). Se, tuttavia, la richiesta di sostenere la prova specialistica è presentata all'Ufficio provinciale dopo che sia scaduto l'attestato di frequenza, il candidato, per conseguire la CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.

Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non è riuscito a conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.

2. Esame per l'estensione della carta di qualificazione del conducente da "cose" a "persone"

Il candidato già in possesso della CQC per il trasporto di cose che intenda estendere detta abilitazione anche al trasporto di persone effettua la sola prova "specialistica", rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14, 15 e 16 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.

L'esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati di cui al paragrafo 1 nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta dedicata solo all'esame di estensione della CQC da trasporto di cose a trasporto di persone.

Al candidato che ottiene l'idoneità a questa prova sarà rilasciata una nuova CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova specialistica, previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile cui devono essere allegati:

a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);

c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);

d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).

Anche nel caso di estensione della CQC vale quanto evidenziato al paragrafo 1 in merito alla validità dell'attestato di frequenza, per cui la richiesta di ammissione alla prova d'esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora "estendere" la CQC anche al trasporto di persone dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di persone) e sostenere la prova specialistica.

Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non è riuscito a conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di persone) e sostenere la relativa prova specialistica.

3. Esame per l'estensione della carta di qualificazione del conducente da "persone" a "cose"

Il candidato già in possesso della CQC per il trasporto di persone che intenda estendere detta abilitazione anche al trasporto di cose effettua la sola prova "specialistica", rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.

L'esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati di cui al paragrafo 1 nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta dedicata solo all'esame di estensione della CQC da trasporto di persone a trasporto di cose.

Al candidato che ottiene l'idoneità a questa prova sarà rilasciata una nuova CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova specialistica, previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile cui devono essere allegati:

a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);

c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);

d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).

Anche nel caso di estensione della CQC vale quanto evidenziato al paragrafo 1 in merito alla validità dell'attestato di frequenza, per cui la richiesta di ammissione alla prova d'esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Può, in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa, si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora "estendere" la CQC anche al trasporto di cose, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di cose) e sostenere la prova specialistica.

Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di cose) e sostenere la relativa prova specialistica.

4. Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente da parte di candidato già in possesso di attestato di idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore

Il candidato già in possesso dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore per il trasporto di cose (o di persone) che intende conseguire la CQC valida per il trasporto di cose (o di persone) effettua la sola prova "comune", rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 6 domande per ognuno dei capitoli da 1 a 10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.

L'esame di detto candidato può essere svolto sia congiuntamente con i candidati di cui al paragrafo 1 nella fase di svolgimento della parte comune, sia in una seduta dedicata solo all'esame di conseguimento della CQC da parte di chi è titolare dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore.

Al candidato che ottiene l'idoneità a questa prova sarà rilasciata la CQC valida per il tipo di abilitazione richiesta. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova "comune", previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile cui devono essere allegati:

a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);

c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);

d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).

Anche nell'ipotesi in esame vale quanto evidenziato al paragrafo 1 in merito alla validità dell'attestato di frequenza, per cui la richiesta di ammissione alla prova d'esame deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire la CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente alla sola parte comune) e sostenere la relativa prova.

Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a conseguire la CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte comune) e sostenere la relativa prova.

Ulteriori disposizioni sulle modalità di effettuazione degli esami in argomento, soprattutto per quel che concerne le procedure informatiche, saranno emanate dalla scrivente Direzione con successivi provvedimenti.



IL DIRETTORE GENERALE

dott. arch. Maurizio Vitelli