lunedì 9 gennaio 2012

liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali

Cresce di giorno in giorno la polemica sul provvedimento del decreto "Salva Italia" che liberalizza gli orari degli esercizi commerciali. Dopo la decisa presa di posizione contraria formulata dal presidente della Regione Toscana , Enrico Rossi, che ha preannunciato il ricorso alla Corte costituzionale a difesa delle prerogative delle Regioni in materia di commercio, altre Regioni hanno fatto conoscere il loro orientamento.Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha annunciato infatti che anche la Regione Piemonte presenterà ricorso contro l’art. 31 del decreto “Salva Italia” che si occupa degli orari di apertura degli esercizi commerciali, in quanto “la manovra interviene su una materia che è di competenza regionale”. Su posizioni analoghe si sono attestate finora le Regioni Veneto, Lazio e Puglia. La Regione Emilia Romagna ha incaricato il proprio Ufficio legale di approfondire la questione, mentre una maggiore apertura verso il provvedimento del governo Monti è stata assunta dal presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando.
In aperta difesa del provvedimento di liberalizzazione degli orari si sono invece pronunciati sia l’associazione dei consumatori Codacons (che ha dichiarato che denuncerà all’Autorità Antitrust chi presenterà i ricorsi alla Corte costituzionale), sia le associazioni della Gdo Federdistribuzione e Confimprese. Giovanni Coboldi Gigli, presidente di Federdistribuzione, ricorda che non c’è necessità di alcun recepimento della norma da parte dei Comuni, in quanto la norma statale è già operativa e gli esercenti possono decidere autonomamente gli orari di apertura senza violare alcuna legge. Mario Resca, presidente di Confimprese, dal canto suo invita il governo Monti a continuare sulla strada della totale liberalizzazione degli orari dei negozi per sostenere i consumatori e i consumi.
Un momento di approfondimento e di riflessione sull’intera vicenda della liberalizzazione degli orari degli esercizi a partire dall’art. 3 del D.L. 4.07.2006, n. 223 (convertito con Legge 4.08.2006, n. 2008) fino all’art. 35, comma 6, del D.L. 98/2011 (convertito con Legge n. 111/2011) e da ultimo all’art. 31, comma 1, D.L. n. 201/2011 (convertito con Legge n. 214/2011) approvato con il decreto “Salva Italia” è apparso sul sito web www.prassicoop.it. In tale nota di approfondimento si rileva che a partire dal “1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ciò anche nel caso in cui le Regioni e i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie norme in materia, trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 3 lett.d-bis D.L. 223/2006, fondata sulla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza ed uniformità di accesso all’acquisto di prodotti e servizi da parte dei consumatori…”. Si rileva ancora che eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, come già indicato con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, possono essere introdotte soltanto per evitare atti di“danno alla sicurezza…e indispensabili per la protezione della salute umana…dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche. Pertanto, afferma la nota di Prassicoop, “di conseguenza tali ordinanze potranno riguardare l’estensione degli orari ( a causa del disturbo introdotto da aperture notturne), ma non la limitazione del numero di ore di apertura, né la possibilità di aperture domenicali o festive (problemi di natura concorrenziale)". In sostanza anche per gli esercizi commerciali al dettaglio, così come avviene attualmente per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i Sindaci potranno, per determinate zone del proprio territorio comunale, emanare ordinanze per stabilire i limiti degli orari giornalieri per ragioni legate a problemi di sicurezza e di ordine pubblico.
A proposito degli orari occorre poi ricordare che l’impianto normativo sugli orari delle attività commerciali finora vigente prevedeva tutta una serie di deroghe ai fini dell’apertura nei giorni domenicali e festivi ( ad esempio per la vendita di mobili e altri prodotti specializzati, per il commercio all’ingrosso di cui usufruivano i cash & carry – aperti ai possessori del vasto popolo delle partite I.V.A.-, per le attività miste ingrosso e dettaglio, per gli spacci e outlet sui luoghi di produzione,ecc.), deroghe che producevano coi loro buchi un “effetto groviera” con conseguente “concorrenza sleale” per quanti invece dovevano sottostare ai vincoli di chiusura in dette giornate. Se si aggiungono poi le sperequazioni prodotte dalle diverse normative regionali, in particolare nei comuni contermini di regioni diverse, con la determinazione di flussi di consumatori tra una regione e l’altra solo per effetto di tali differenziazioni d’orario di attività, si può concludere che la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale avrà un effetto di perequazione e di normalizzazione delle possibilità di accesso agli acquisti da parte dei consumatori. (o.z.) (Il documento di approfondimento di Prassicoop, per gentile concessione di Renato Cavalli - che ringrazio per la cortesia- è accessibile cliccando qui.
FONTE: http://www.infocommercio.it

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