domenica 19 febbraio 2012

La polizia locale non ha titolo a contestare le violazioni ai regolamenti CEE n. 852/2004 e n. 853/2004

 Mi è stato chiesto, da un collega, tramite mail,   se noi della Polizia Municipale possiamo eseguire controlli in materia di sicurezza alimentare ed in particolare  se possiamo  fare verbali di contestazione ai regolamenti CEE n. 852/2004, n. 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e successive modificazioni (C.D. PACCHETTO IGIENE) e quindi al  Decreto Legislativo 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ").

 IL MIO PARERE E' PIU' NO CHE SI (e comunque io credo, che se i verbali non li facciamo,  nessuno può denunciarci per omissione d'atti d'ufficio, e se invece  li facciamo, nessuno può tagliarci la testa,  ma le contestazioni rischiano di essere annullate):
-perchè  per quanto il Ministero dell'Interno  abbia emanato una circolare propendente per il SI, emerge dalla stessa un contrasto interpretativo in tema di poteri di accertamento nel settore igienico sanitario e soprattutto, quest'ultimo parere  non va a cancellare quanto era stato stato espressamente indicato da organi più competenti in materia.
E' come dire che  "Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice,  provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale ". In questa ottica,  il Legislatore italiano, ribadendo una scelta a suo tempo già effettuata con l’art. 3 DPR 327/80, ha indicato nel Ministero della Salute, Regioni, Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché nelleAziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti preposti alla vigilanza sanitaria (art. 2 Decreto Legislativo 193/2007);
- perchè i regolamenti e le direttive comunitarie fanno parte dell’ordinamento giuridico degli Stati membri e prevalgono sulle leggi e le altre norme giuridiche nazionali;
-perchè "le altre norme nazionali che disciplinano il settore della produzione e delle bevande... sono applicabili nei limiti con la predetta disciplina comunitaria".Si veda la nota Ministero della Salute n. 20151/P del 24 maggio 2006, sotto riportata, in stralcio:
 
 Per fugare ogni dubbio, infatti,  il dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dell'ex Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ora Ministero della Salute, con nota del 10 novembre 2009 n. 32156 aveva chiarito quali sono le autorità competenti, in materia di sicurezza alimentare, a contestare le violazioni al Dl.gs n. 193/2007.
La nota specificava, inoltre, che le altre forze di polizia mantenevano i propri poteri ispettivi e sanzionatori limitatamente alle rispettive materie di competenza ed in relazione a specifiche norme di settore.


Pertanto, la decisione di riservare la materia esclusivamente ai  servizi SIAN / SVET del DSP e al N.A.S ,  i quali dipendono funzionalmente dal Ministero della Salute, puo' essere più o meno criticabile e "contestabile"  ma a parere dello scrivente ha una logica ben precisa (si veda a tal proposito il parere n. 98062 del 7/4/2010, da parte del  Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della regione Emilia Romagna),  e non si comprenderebbero i motivi  per cui noi della P.M. ci dovremmo opporre o addirittura INCAZZARE. Personalemente, non mi sento "defraudato" dai  poteri che mi sono stati attribuiti  dalle leggi (come per es. quello previsto dall'art. 13, comma 4  della L.689 ecc. ecc.).
Ciò non toglie, infatti, che se nel corso di controlli effettuati, anche per altri motivi, dovessero emergere delle irregolarità alle norme riguardanti la sicurezza alimentare,  si relazioni all'autorità competente espressamente prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 193/2007, che adotterà tutte le misure previste (come indicato per es. nell'art. 54 del  Reg. 882/2004 e dall'art. 6 e 7  del D.lgvo 193/2007), nonchè tutte le sanzioni  come sotto indicato:

Infine, un an'altro aspetto di fondamentale importanza è  la competenza del Sindaco all’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande alla luce delle nuove disposizioni comunitarie.
La facoltà del Sindaco di intervenire con propri provvedimenti in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti ed è oggi riconducibile a due ipotesi:
  1. emergenze sanitarie di carattere territoriale (ex art. 50 d.lgs. 267/2000 come "Autorità Sanitaria Locale);
  2. motivi contingibili legati a pericoli che minaccino l’incolumità generale (come "Ufficiale di Governo).
Le nuove disposizioni previste dal citato  Decreto Legislativo 193/2007 lasciano  intendere che il Sindaco non ha più competenza ad emettere provvedimenti di cui alla prima ipotesi , mentre per quanto riguarda la seconda ipotesi conserverebbe i suoi poteri.
Mario Serio