Il Decreto "Salva Italia" incide anche sui ricorsi al Giudice di pace contro una multa. Infatti, l'articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212 (recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle leggi dello Stato, numero 297 del 22 dicembre 2011), modifica l'articolo 91 del Codice di procedura civile, che trova applicazione nel contenzioso regolato dagli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».
IN TERMINI PRATICI - Ora, quindi, il Giudice di pace può sì condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, ma competenze e onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda. Siccome parliamo di multe sui 100-200 euro, in mano all'avvocato rimarrebbe ben poco. Insomma, la parcella la paga chi fa ricorso, anche se poi il Giudice cancella la multa.
CITTADINO DISORIENTATO - La stranezza è che proprio pochi giorni fa la Cassazione, sezione sesta civile, con la sentenza 26987, depositata il 15 dicembre 2011, ha accolto il ricorso di un automobilista che, pur avendo ottenuto l'annullamento della contravvenzione, non si era visto riconoscere il rimborso delle spese legali né dal Giudice di pace di Roma né dal Tribunale capitolino. La Cassazione è stata perentoria: se non viene motivata la scelta della compensazione delle spese, chi perde deve pagare l'avvocato della controparte.
MOLTI DUBBI - Tornando al Decreto, la norma pare tenda a limitare le impugnazioni perché il cittadino è disincentivato. Potrebbe avere profili d'incostituzionalità: il diritto alla difesa tecnica è previsto in Costituzione , e una legge ordinaria non dovrebbe consentirne la limitazione. Una stangata in più dopo l'introduzione del contributo unificato: la "tassa" per ricorrere, che già disincentiva a opporsi. Inoltre, se il Decreto mira a far calare le cause, tagliando sul diritto alla difesa tecnica, rischia però di avere un effetto boomerang, riducendo i rischi legati ai costi esorbitanti della possibile soccombenza nelle spese. Scoraggiando gli avvocati dal sostenere le tesi dei ricorrenti (in sostanza limitando l'attività degli avvocati), non è detto che la litigiosità diminuirà. In particolare, le cause automobilista versus Comuni in fatto di multe illegittime potrebbero non diminuire. Quindi, se la presenza di un numero esorbitante di avvocati in Italia può aver condotto a un eccesso di cause e quindi alla paralisi della giustizia (tesi comunque da dimostrare), non è detto che provvedimenti come quelli contenuti nel Decreto "Salva Italia" funzionino davvero.
Fonte: http://www.noiconsumatori.org
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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255) (GU n.297 del 22-12-2011 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono
sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della
domanda.».