venerdì 6 gennaio 2012

Velomatic 512: no contestazione immediata? Multa valida

Anche senza la contestazione immediata, è valida la multa rilevata con Velomatic 512: basta la presenza degli agenti. Lo ha ribadito la Cassazione



Pessime notizie (per fortuna) per chi ha il piede pesante. Il Velomatic 512, una specie misuratore della velocità dei veicoli "a piccola base" (un dispositivo piccolo che viene maneggiato facilmente), ora fa ancora più paura: le Forze dell'ordine possono usarlo per dare multe, anche senza la contestazione immediata, ossia senza fermare subito il trasgressore ma inviandogli il verbale a casa. È sufficiente la presenza degli agenti nel momento dell'infrazione. Lo ha confermato la Cassazione (sesta sezione civile), con sentenza numero 26979 del 18 novembre 2011 e depositata in cancelleria il 15 dicembre: un principio analogo ad altre sentenze della Corte suprema.

VINCONO I COMUNI - Tutto nasce da una multa presa da un automobilista un anno fa: eccesso di velocità rilevato dal Velomatic 512 senza contestazione immediata. Il ricorso del cittadino al Giudice di pace viene accolto. L'appello dell'Unione dei Comuni della Marrucina al Tribunale di Chieti è respinto nel maggio 2010, ma in terzo grado gli Enti locali vincono: stando alla Cassazione, il verbale è nullo solo se le Forze dell'ordine utilizzano o installano dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, senza la presenza degli agenti sul luogo in cui l'illecito viene commesso. Nel caso in questione, invece, gli agenti erano presenti al momento in cui in cui l'infrazione era stata commessa.


L'ARTICOLO DELLE CONTROVERSIE - Come sempre in materia di rilevamento delle infrazioni a distanza, è l'articolo 201 (comma 1 bis) del Codice della strada a far nascere litigi legali fra multati e Comuni. In tema di obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, quell'articolo «considera tale adempimento non necessario nel caso di cui alla lett. e) di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale». È legittima la contestazione differita (la multa inviata a casa) «poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento» o comunque è impossibile che venga «fermato in tempo utile o nei modi regolamentari». Il Codice della strada prescrive quindi che, una volta accertata, la violazione deve essere contesta immediatamente, ma rileva che le Forze dell'ordine sono sottoposte a quest'obbligo solo "quando è possibile". Non c'è una prescrizione rigida e assoluta di contestare immediatamente le violazioni; parimenti, non esiste un diritto dell'automobilista a che l'infrazione sia subito contestata. I casi in cui la mancata contestazione immediata è consentita sono elencati dall'articolo 201 comma 1 bis; però non è un elenco tassativo. In generale, si tratta di situazioni  in cui le violazioni sono accertate con apparecchi omologati (autovelox, T-Red, Tutor, sorpassometri, telecamere delle zone a traffico limitato) operanti senza agenti facenti funzione di Polizia Stradale (quindi anche Carabinieri o "vigili"). E se l'operatore delle Forze dell'ordine è in grado di dimostrare di essere stato nell'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione, la multa è legittima.

LO "SCHIAFFONE" FINALE - In più, la Cassazione condanna l'automobilista alle spese di giudizio: 1.750 euro. Questo, va ricordato agli automobilisti che intendano fare ricorso al Giudice di pace, è il rischio corso se ci si oppone a una multa fatta da un Comune particolarmente attento alle proprie entrate: l'Ente locale perde in primo e secondo grado; poi si rivolge in Cassazione, vince e il cittadino si prende una batosta senza precedenti.

FONTE: http://www.sicurauto.it