venerdì 6 gennaio 2012

Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10/11/2011 «Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
La regolamentazione del SUAP è disciplinata dal D.P.R. 160/2010, che attua quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 38 del D.L. 112/2008, integrato dal D.L. 70/2011 che ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter. In particolare il nuovo decreto è stato emanato in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 3-bis, e contiene misure per rendere operativi i SUAP che risultino inadempienti alla data del 30/09/2011.
L’articolo 1 chiarisce che, in assenza di una specifica modulistica, predisposta dal SUAP o messa a disposizione dal portale impresainungiorno.gov.it, le istanze possono comunque essere presentate in modalità telematica.
L’articolo 2 e l’articolo 3 chiariscono che, in assenza dell’attivazione di modalità informatiche per il pagamento dei diritti (di istruttoria, ecc.) e dell’imposta di bollo, gli estremi dei relativi versamenti possono essere indicati al’interno dell’istanza (da inoltrare telematicamente). Inoltre, in assenza di una procedura che consenta la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, risulta valida la ricevuta di posta elettronica certificata (PEC) che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione o dell'istanza.
L’articolo 7 richiama la nomina di un commissario ad acta al fine di superare eventuali difficoltà che impediscono la completa operatività del SUAP, il cui compito (sulla base di una lettura rigida del testo) sembrerebbe quello di provvedere ad «una infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia».
Infine l’articolo 8 disciplina le modalità di presentazione delle istanze nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, e nel caso della presenza di allegati voluminosi non trasmissibili per via telematica.
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DECRETO 10 novembre 2011 .
Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3 -bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Visto l’art. 38, comma 3 -bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modiÞ cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sempliÞ cazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la «Disciplina dell’imposta di bollo»;
Visto l’art. 19, commi 3 e 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 concernente «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione;
Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in data 27 ottobre 2011;
Decretano:
Art. 1.
Modulistica
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto »), in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (da ora «SUAP»)
e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov. it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.
2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato può comunque presentare l’istanza o la segnalazione con le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2.
Sistema dei pagamenti
1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l’elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi
dei propri conti correnti bancari e postali.
2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all’interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all’invio della segnalazione o dell’istanza inviata in modalità telematica.
In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico.
3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità
informatica all’istanza o alla segnalazione.
Art. 3.
Imposta di bollo
1. L’imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.
2. Nell’ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell’autorizzazione che consente il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.
Art. 4.
Potere di rappresentanza
1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell’art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445.
Art. 5.
Modalità di rilascio ed effetti della ricevuta
1. In attesa dell’adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell’istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto,
è valida la ricevuta di posta elettronica certiÞ cata che attesta l’avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell’istanza, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.
gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, l’attività o l’intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certiÞ cata di inizio  attività con le modalità di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all’art. 19, commi 3 e 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell’art. 5, comma 8 e dell’art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all’art. 5, comma 7 del decreto.
Art. 6.
Attività svolte in delega
1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’art. 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
Art. 7.
Attività del commissario ad acta
1. Al Þ ne di superare eventuali difÞ coltà che impediscono la completa operatività del SUAP di cui all’art. 38, comma 3 -bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modiÞ cazioni dalla legge 6 agosto del 2008, n. 133, provvede un commissario ad acta nominato ai sensi del medesimo articolo.
2. Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell’adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonché nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l’assenza nel territorio di competenza di una infrastruttura di base che consenta l’implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l’interessato può presentare l’istanza o la segnalazione con le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 8.
Procedure d’emergenza e gestione di allegati voluminosi
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all’inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle
tre ore consecutive durante l’orario di apertura degli ufÞ ci competenti, l’utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento, l’utente è tenuto a provvedere all’invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l’utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

3. Qualora la segnalazione o l’istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l’utente può presentare l’allegato speciÞ co al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell’istanza, utilizzando un supporto informatico, Þ rmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito
alla segnalazione o all’istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.
4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le speciÞ che tecniche relative ai documenti di cui al comma 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2011
Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI
Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI