giovedì 8 agosto 2024

Identificazione e la registrazione di stabilimenti, operatori e animali

 Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Manuale Operativo del Sistema I&R. Definite le procedure per l'identificazione e la registrazione di stabilimenti, operatori e animali. Il Manuale è adottato con decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni. Transizione di 180 giorni per la piena operatività del Sistema. Implementazioni in corso.


E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio il decreto 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R). Il decreto entrerà in vigore il 15 giugno.

L'adozione del Manuale è prevista dal Decreto legislativo n.134 del 2022, (Decreto Identificazione e Registrazione) per definire misure minime uniformi sul territorio nazionale, per rendere più organico il Sistema I&R. La cornice giuridica di riferimento è il regolamento europeo di sanità animale 2016/429 che prescrive la tracciabilità di tutte le specie animali, dpa e non dpa, a seconda dei diversi scopi e con differenti modalità.

Intesa Stato- Regioni- Alle Regioni e ale Province Autonome è riconosciuta la possibilità di applicare, nei propri territori, misure "supplementari o piu' rigorose rispetto a quelle stabilite dal decreto", a condizione di non entrare in contrasto con le norme europee e nazionali e di garantire l'alimentazione della Banca Dati Nazionale "in tempo reale e con identico livello di qualita' e di sicurezza dei dati". Inoltre, eventuali disposizionio regionali devono assicurare agli utenti dei territori "gli stessi servizi offerti a livello nazionale".  Sul Manuale pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Transizione e implementazioni in corso- Le disposizioni del Manuale entreranno in vigore il 15 giugno 2023, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Sono previste norme transitorie che danno centottanta giorni di tempo al Centro Servizi Nazionale (IZS Teramo) e alle autorità competenti per raggiungere la piena operatività del Sistema e delle procedure previste dal Manuale.
Il portale VetInfo- sul quale è appoggiato il Sistema I&R- è in fase di adeguamento da mesi per rispondere alle funzionalità richieste dalla normativa europea. Sugli adeguamenti più recenti e imminenti, la Direzione Generale della Sanità Animale (Dgsaf) ha diffuso una nota con il cronoprogramma delle implementazioni in corso.

Suddiviso in 9 capitoli, descrive le procedure per la gestione e l'implementazione della BDN e di SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti) ma anche le modalità di registrazione e il riconoscimento di operatori e degli stabilimenti. Il manuale mira a fornire indicazioni nazionali per la tracciabilità di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi. 

DECRETO 7 marzo 2023
Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R)
MANUALE_OPERATIVO_SISTEMA_IR_copy.pdf512.55 KB

Sistema I&R, sancita l'intesa Stato Regioni sul manuale
I&R, modifiche in Banca Dati per macellazioni di ovi-caprini
I&R in aggiornamento, manuale in via di pubblicazione 

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SINAC, obblighi per proprietari, stabilimenti e rifugi


Ecco come i cani, i gatti e gli altri animali da compagnia dovranno essere registrati e tracciati dal SINAC, la prima anagrafe nazionale dei pet: decreto in GU, a regime entro marzo 2024.Obblighi di registrazione per proprietari, stabilimenti, canili, rifugi e per tutti gli operatori. Raccordo con il Sistema I&R per Cras, collezioni faunistiche e altri stabilimenti. Modifiche al controllo del randagismo e stretta sulle movimentazioni.

Con il decreto ministeriale 2 novembre 2023, il Sottosegretario di Stato alla Veterinaria Marcello Gemmato ufficializza le modalità tecniche e operative del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e del Sistema I&R per quanto riguarda in particolare gli stabilimenti (es. allevamenti) che detengono animali da compagnia, e i rifugi.
Il decreto definisce la cornice essenziale degli obblighi in capo a proprietari, dententori e operatori, per rimandare le istruzioni di dettaglio a un successivo decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf).

Identificazione e registrazione- Proprietario, detentore e operatore sono tenuti alla identificazione e alla registrazione degli animali,  nel SINAC e nella sezione della BDN dedicata agli stabilimenti. L'identificazione e la relativa registrazione degli animali  deve essere effettuata dal medico veterinario.

Le tempistiche -I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprieta', la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall'evento. Lo smarrimento e il ritrovamento devono essere registrati nel piu' breve tempo possibile e comunque entro quarantotto ore. 

Accesso a SINAC- Il proprietario o il detentore  possono inserire personalmente nel SINAC le variazioni anagrafiche, lo smarrimento e il ritrovamento dei loro animali da compagnia. Le guardie zoofile volontarie, nell'esercizio della vigilanza  hanno accesso all'apposita sezione del SINAC, previa autorizzazione del Ministero della salute.

Cani gatti e furetti- Questi  animali da compagnia (All'allegato I, Parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429)  devono essere identificati con transponder (ISO), e registrati nel SINAC dal veterinario ufficiale o libero professionista autorizzato entro sessanta giorni dalla nascita, e comunque prima della loro eventuale cessione, secondo le istruzioni che saranno dettate con decreto direttoriale.
Cani, gatti e furetti, introdotti al seguito del proprietario da uno Stato UE o extra UE, e destinati a permanere nel territorio nazionale oltre trenta giorni sono registrati nel SINAC, con il sistema di identificazione adeguato alla specie di appartenenza.

Altri animali da compagnia
- (Allegato I, Parte B, del regolamento (UE) n. 2016/429)- Le specie non tradizionali da compagnia (conigli, roditori, rettili, volatili, ecc. -dovranno essere identificati secondo le istruzioni fornite dall'emanando decreto direttoriale ed essere registrati nel SINAC singolarmente o come «insieme di animali»- prima della cessione o dell'uscita dallo stabilimento.
In caso di introduzione in Italia per più di trenta giorni al seguito di un proprietario, per questi  animali da compagnia è prevista una registrazione, facoltativa salvo deroghe, entro novanta giorni nel SINAC.

Stabilimenti in SINAC- Devono essere registrati nel Sistema SINAC gli stabilimenti che detengono animali da compagnia, inclusi gli stabilimenti che svolgono attivita' di commercio al dettaglio di animali da compagnia. Devono essere registrati in SINAC anche gli stabilimenti che erogano servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari (le strutture veterinarie non rientrano nella definizione di stabilimento ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/429). Anche le  pensioni di animali da compagnia devono essere registrate nel SINAC in conformita' al Manuale operativo I&R.

Centri di raccolta e rifugi in SINAC- Devono essere registrati nel SINAC anche i centri di raccolta per cani, gatti e furetti,che operano esclusivamente sul territorio nazionale. I rifugi che detengono animali da compagnia, devono essere registrati nel SINAC prima di iniziare l'attivita' e dopo aver acquisito le autorizzazioni prescritte dalla legge.  I centri di raccolta per cani, gatti e furetti e i rifugi possono movimentare gli animali sia verso privati sia verso stabilimenti, siti in altri Stati membri, solo se muniti di riconoscimento.

Tracciabilita' e monitoraggio del fenomeno del randagismo - Gli animali ricoverati presso canili e gattili sanitari, gestiti dai Comuni in convenzione con assocaizioni protezioniste o privati,  sono identificati e registrati a titolo di proprieta' in capo al comune territorialmente competente. In caso di cessione temporanea di animali catturati ad un'associazione di protezione animale - oltre alla proprieta' in capo al comune - e' registrata anche la detenzione in capo alla predetta associazione.

Stabilimenti e animali nel Sistema I&R- Il decreto 2 novembre detta anche le modalità operative del Sistema I&R applicabili  alle collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, ai circhi, agli stabulari e ad altri stabilimenti indicati dall'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo 134/2022. Alle specie animali detenute in questi stabilimenti si applicano le modalità di identificazione e di registrazione previste dal Manuale operativo I&R. Gli animali detenuti all'interno delle collezioni faunistiche devono essere identificati, registrati e movimentati con documento di accompagnamento.

Animali dei CRAS e CRTM- L'operatore del Centro di recupero per animali selvatici (CRAS) e del Centro di recupero per tartarughe marine (CRTM) deve identificare e registrare nella sezione di riferimento della BDN l'animale dichiarato dal medico veterinario dello stabilimento, non idoneo per la liberazione in natura. Qualora l'animale sia liberabile entro trenta giorni dall'ingresso nello stabilimento, non deve essere identificato ne' registrato; la presenza dell'animale e' documentata mediante la cartella clinica. Nel caso in cui l'animale necessiti di un periodo di cure superiore ai trenta giorni prima della sua liberazione, l'operatore deve garantire l'identificazione e la registrazione, in occasione di un eventuale contenimento, anche farmacologico, previsto dal piano terapeutico.

Movimentazione da o verso operatore e a scopo di cessione- Tutti gli animali disciplinati dal decreto 2 novemmbre 2023  devono essere movimentati da o verso un operatore con il documento di accompagnamento generato dalla sezione di riferimento della BDN, contenente le informazioni sull'animale, sul luogo di partenza e destinazione, nonche' sul motivo e sulle modalita' di trasporto.
Sono soggetti allo stesso obbligo documentale, le movimentazioni di animali da compagnia da parte di un proprietario/detentore ai fini di cessione.

Disposizioni transitorie e finali -Il decreto direttoriale (Dgsaf)  con le previste istruzioni di dettagli saranno pubblicate nel sito del Ministero della salute entro il 31 marzo 2024. Le modalità tecnice del decreto 2 novembre 2023 troveranno applicazione applicazione decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione delle istruzioni direttoriali della Digsaf.

DECRETO 2 novembre 2023
Modalita' tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).