martedì 25 giugno 2024

Ncc, inizio e fine corsa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione


 Lo dice il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. IV 29/5/2024 n. 4815). Ma in Sicilia e in Sardegna non è cosi'. 

"Dura lex sed lex" -

Mario Serio

 

 Pubblicato il 29/05/2024

N. 04815/2024REG.PROV.COLL.

N. 00058/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2020, proposto da Emiliano Amati, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villafranca in Lunigiana, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 667/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villafranca in Lunigiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Sergio Zeuli

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento dell’ordinanza n. 19 del 18 settembre 2014 con cui il comune di Villafranca ha disposto la sospensione dell’autorizzazione rilasciatale di noleggio vettura con conducente – NCC.

La parte deduce i seguenti motivi di appello avverso la decisione:

I)Errore in iudicando. Errata applicazione e interpretazione della legge 21/1992, in particolare 3 e 11, motivazione apparente, errata e/o contraddittoria, mancata e/o errata valutazione dei fatti di causa.

II) Mancato pronuncia sul primo motivo di ricorso proposto in primo grado. “Violazione e falsa applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della legge regionale della Toscana del 06/09/1993 n. 67, del regolamento comunale del servizi di ncc del Comune di Villafranca in Lunigiana approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 4/02/2012, della legge 689/1981, delle norme sul giusto procedimento (L. 241/1990), genericità delle contestazioni, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, mancata valutazione delle giustificazione, difetto di motivazione, motivazione apparente, violazione del principio di corrispondenza fra contestazione e sanzione, contraddittorietà, violazione degli autovincoli (art. 29 del regolamento comunale servizi ncc) eccesso di potere, illegittimità degli atti impugnati.”

III) Mancata pronuncia sul II motivo di ricorso di primo grado. “Violazione e falsa applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della legge regionale della Toscana del 06/09/1993 n. 67, del regolamento comunale dei servizi di NCC del Comune di Villafranca in Lunigiana approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 4/02/2012, della legge 689/1981, delle norme sul giusto procedimento (L. 241/1990), illegittimità degli atti impugnati.”

IV) Richiesta di risarcimento danni.

2. Si è costituito in giudizio il comune di Villafranca, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. Come detto in premessa, la parte appellante era in possesso di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio auto, rilasciatagli dal comune di Villafranca che aveva ritenuto di ricorrere a questi provvedimenti per sopperire alla carenza del servizio di trasporto nel suo territorio e, più in generale, nella zona della Lunigiana.

La sospensione della parte appellante è stata disposta proprio adducendo quale ragione che, nonostante la sua autorizzazione fosse stata rilasciata al fine di migliorare il servizio di trasporto nell’area, risultava che il licenziatario non aveva svolto alcun servizio di trasporto e/o di noleggio auto con conducente, in detto comune, che non aveva mai condotto passeggeri in partenza da, o in arrivo in quel territorio; che, in sostanza, aveva svolto le sue prestazioni professionali in a servizio di utenti e di aree che non avevano alcun collegamento con il comune che le aveva rilasciato la licenza.

Di conseguenza, stante la mancanza di qualsivoglia collegamento territoriale tra la sua attività ed il suddetto territorio, è stata contestata alla parte la violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della L. n.21 del 1992.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso ritenendo che fossero fondate le ragioni poste a fondamento del provvedimento di sospensione.

4. Il motivo di appello deduce l’erroneità della decisione che avrebbe sottovalutato l’efficacia territoriale extra-comunale che era implicita nel provvedimento di autorizzazione di cui si parla.

4.1. Il motivo è infondato.

Gli articoli 3 e 11 della L. 21 del 1992 – che regolano la disciplina de qua – contengono, in modo inconfutabile, il principio cd. di afferenza territoriale del servizio di noleggio con autista di un veicolo. Ed infatti entrambe sottolineano la necessità che vi sia un perdurante collegamento tra la prestazione resa e l’area territoriale di riferimento il cui ente esponenziale ha rilasciato l’autorizzazione.

In particolare, la prima delle due disposizioni citate prevede che il servizio di noleggio sia rivolto all’utenza specifica esistente presso la sede del vettore, che, nel nostro caso, è evidentemente il comune appellato. La seconda, al comma 2, ancor più inequivocabilmente, stabilisce espressamente che prelevamento dell’utente o inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza.

Nel caso di specie, il detto collegamento era anche materialmente rappresentato dall’esistenza di uno stazionamento, messo a disposizione dei licenziatari da parte dell’ente locale, che aveva destinato a costoro un’apposita area all’interno del territorio comunale e che non risulta essere stata mai utilizzata da nessuno dei licenziatari, tra essi compresa l’attuale parte appellante.

Stando così le cose in diritto, la rivendicata efficacia extra-comunale dell’autorizzazione è del tutto irrilevante. E’ infatti ovvio che un servizio di trasporto passeggeri, dipendendo dalla richiesta del cliente/trasportato, non possa e non debba avere aprioristici limiti di efficacia, ma ciò non toglie la necessità del ridetto collegamento territoriale che deve sussistere o in partenza, o in arrivo, pena la totale pretermissione dell’interesse pubblico che rappresenta il fondamento attributivo del potere autorizzatorio.

Se così non fosse, a parte il frontale contrasto con le disposizioni appena ricordate, non sarebbe spiegabile perché detta autorizzazione possa essere rilasciata dal comune, ossia da un ente espressione di autonomia locale. Infatti la relativa competenza sarebbe stata piuttosto attribuita ad un organo periferico dell’amministrazione statale, meno connesso, da tutti i punti di vista, al territorio in cui opera.

D’altro canto poiché è incontestato che – come accertato dalle verifiche disposte tramite i carabinieri e la polizia municipale – la parte appellante non abbia rispettato la predetta prescrizione, si devono ritenere legittimi i provvedimenti impugnati, che, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 25 del regolamento comunale, hanno disposto la sospensione dell’autorizzazione.

5. Il secondo e terzo motivo d’appello – che possono essere congiuntamente trattati – denuncia, sotto diverse prospettive, l’esistenza di illegittimità procedimentali e sostanziali nei provvedimenti impugnati.

La parte appellante contesta altresì il difetto di proporzionalità tra la sanzione irrogata ed il fatto contestato, oltre che la violazione dell’art.23 del regolamento comunale in materia.

5.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Il provvedimento di sospensione è stato infatti preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato che ha dunque potuto partecipare al procedimento ed è congruamente motivato, indicando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Infine la sanzione impugnata è proporzionata al fatto e funzionale ad una corretta cura dell’interesse pubblico causa attributiva del potere, che consiste, come detto, nel miglioramento del trasporto pubblico in ambito comunale. Si tratta invero di una sospensione, per lo più disposta per soli quindici giorni, che ha valore di monito.

5.2. Quanto alla violazione dell’art.23 del regolamento comunale – che avrebbe permesso, nel caso di siffatta tipologia di violazioni, la sola diffida e non la sospensione dell’autorizzazione – si osserva che, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato, la parte aveva già ricevuto una prima diffida, alla quale non aveva ottemperato, dunque si giustifica il ricorso ad una misura più severa che si fonda sull’articolo 25 di detto regolamento, puntualmente richiamato dall’atto impugnato.

5.3. Quanto alla consistenza degli addebiti, a fronte delle generiche proteste della parte appellante, fanno fede quelli emergenti dalle ricordate verifiche di polizia e carabinieri, che palesano l’inadempimento degli obblighi connessi al collegamento territoriale.

6. Stante l’accertata legittimità del provvedimento impugnato, va ritenuta parimenti infondata la domanda di risarcimento formulata dalla parte.

7. Conclusivamente l’appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giordano Lamberti, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Sergio Zeuli
Fabio Franconiero
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO