domenica 24 marzo 2024

Sull’onere probatorio in materia di abusi edilizi

 

Cons. Stato, sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1016 – Pres. Saltelli, Est. Filippini


Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Prova della realizzazione prima del 1967 - Onere del proprietario o del responsabile dell’abuso – Fondamento – Principio della vicinanza della prova.

È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (1).
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