giovedì 14 marzo 2024

Prelievo ematico in caso di incidente: non occorre il consenso dell’interessato


La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 30 marzo 2023, confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato  in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies C.d.S., per essersi posto in ore notturne alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, provocando altresì un incidente stradale.

 L''imputato aveva chiesto l'assoluzione per nullità ed inutilizzabilità degli accertamenti di laboratorio effettuati su richiesta della Polizia Giudiziaria senza il suo consenso e senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Essendosi verificato un incidente stradale, si procede in applicazione del protocollo operativo di cui all'art. 186, comma 5, C.d.S. che, invero, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (sul punto, diffusamente, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490), con l'unico limite della possibilità di opporre rifiuto alla prestazione del trattamento sanitario. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dello stesso Giudice delle Leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada anche laddove, nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, essa non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (Corte Cost., n. 238 del 1996). 
 

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4347 del 01/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4347PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA Relatore MICCICHE' LOREDANA
... la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: xxx avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOR ... 
 
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Art. 186
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5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.