venerdì 1 marzo 2024

Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova


Protocollo n° 5909 del 28/02/2024 – Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova- DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229. Prime indicazioni operative

Aggiornato il 29/02/2024 by CedDgtno


Oggetto: Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova- DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229. Prime indicazioni operative.

Com’è noto, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto la possibilità dell’utilizzo delle targhe di prova  anche nel caso in cui, il veicolo da sottoporre a prove tecniche, sperimentali o costruttive, a dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, sia già immatricolato e anche se non in regola con gli obblighi di revisione (art. 80 c.d.s.).
 
 In conseguenza, il successivo comma 4 ha prescritto l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel DPR n. 474/2001, “anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti”.

Ciò premesso, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. n.37 del 14.2.2024 è stato pubblicato il DPR 21 dicembre 2023, n. 229 il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche al DPR n. 474/2001, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa, prevedendo che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova debbano essere gestiti in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.

Al riguardo, nel comunicare che è in corso di predisposizione apposita circolare con la quale saranno impartite le necessarie istruzioni operative, si segnala che il nuovo regolamento entra in vigore il 29 febbraio 2024.
Con la presente, pertanto, si intendono fornire le prime indicazioni applicative, in ragione della imminente entrata in vigore del DPR 229/2023, che di seguito si illustrano.
 
Numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili 
 
Il DPR n. 229/2023 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 1 del DPR n. 474/2001, il quale prevede che:

“1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.”.

Pertanto, a decorrere dal 29 febbraio 2024, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disposizione.

In attesa della implementazione di un sistema di verifica automatica, in sede di richiesta di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova o di rinnovo annuale di una autorizzazione già rilasciata, gli interessati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante:

a) Il numero complessivo di addetti, dato dalla somma dei dipendenti e dei collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi;
b) Il numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova delle quali sono titolari.
La dichiarazione di cui al punto b) è verificata dall’UMC:
- preliminarmente, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata direttamente agli sportelli dell’Ufficio stesso  in sede di controllo successivo, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata ad uno Studio di consulenza automobilistica (v. par. 7.3 della circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004).

Le autorizzazioni revocate e quelle decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate in capo al medesimo titolare.

Le autorizzazioni non rinnovate o revocate debbono essere restituite all’UMC, unitamente alle relative targhe, entro 10 giorni. La restituzione può essere effettuata anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
Il limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili si applica anche nel caso in cui la nuova autorizzazione venga richiesta in conseguenza dello smarrimento, della sottrazione, della distruzione o del deterioramento della autorizzazione o delle relative targhe già rilasciate a nome del medesimo titolare.

Gestione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni  
Il DPR n. 229/2023 ha, tra l’altro, modificato anche il comma 3 dell’art. 1 del DPR n. 474/2001,prevedendo che:

“3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti
esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione …… entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Per tali aspetti, si rinvia dunque ai provvedimenti con i quali, entro il 29 giugno 2024, saranno stabilite le modalità di attuazione della richiamata norma.
Nell’immediato, si confermano quindi le modalità operative illustrate dalla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, che continueranno a trovare applicazione sino al rilascio in esercizio delle nuove procedure informatiche che saranno implementate allo scopo.

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa
Va segnalato, altresì, che il DPR n. 229/2023 ha altresì completamente riscritto l’art. 3 del DPR n. 474/2000 in tema di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e/o della targa.
Nel rinviare alla circolare di prossima adozione l’esame dettagliato della nuova disposizione, rileva nell’immediato evidenziare che, nei casi considerati, i titolari sono tenuti a restituire all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica:
- la targa di prova relativa ad una autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta, quando il titolare, su
presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione;
 
 - la autorizzazione la cui targa sia stata smarrita, sottratta o distrutta, quando il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova targa;
- la autorizzazione deteriorata e la relativa targa, quando il titolare richiede il rilascio di una nuova autorizzazione in luogo di quella deteriorata;
- la targa deteriorata e la relativa autorizzazione, quando il titolare chiede il rilascio di una nuova targa in luogo di quella deteriorata.
Il titolare che, successivamente alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione, rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, ha l’obbligo di restituirla all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
 (ing. Pasquale D’Anzi)