TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.». (23A04567) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)
Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.». (23A04567) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)
Art. 9
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al
miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione n.
2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per
territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della
((circolazione stradale)) e gli enti proprietari o gestori
dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della
velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente,
sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e
B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati
ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati
ai sensi del comma 1-bis in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree individuate
ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato ai sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di
permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per
categoria di veicoli o di utenti.».
Art. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per
il trasporto di merci su strada
1. All'articolo 84 del ((codice della strada, di cui al)) decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada
per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi
e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro
dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
di qualsiasi Stato membro.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a quanto
disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 ((del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009,)) puo' utilizzare autocarri,
((trattori)), rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati,
acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ((e di
proprieta')) di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, ((incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.»));
((c) al comma 4:))
((1) all'alinea, la parola: «, inoltre,» e' soppressa;))
((2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 6 t»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i veicoli destinati al trasporto di cose»;
4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui
all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le
autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive»;
c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al
trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), e' ammesso qualora
gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6
t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di
cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a
disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa
che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa
che lo utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma
4-ter e' necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del
contratto di locazione, della seguente documentazione in formato
cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo
contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di
lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b),
possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente
secondo le disposizioni vigenti»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al
comma 4 la carta di circolazione e' rilasciata alle imprese che
esercitano l'attivita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 2001, n. 481»;))
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, puo'
stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonche' le
modalita' per il rilascio della carta di circolazione e per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».
((e-bis) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque
adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale
uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi
ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle
stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a
locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente
di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma
4-ter e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 430 a euro 1.731»;
e-ter) al comma 8, le parole: «Alla suddetta violazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 7 e
7-bis»)).
2. - 4. (Soppressi).
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita'
sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo
locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su
strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico
nazionale in conformita' all'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1071/2009.
6. Ai fini ((di cui all'articolo 3 bis)), paragrafo 2, della
direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e'
individuata quale punto di contatto nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.