sabato 12 agosto 2023

Modificati alcuni articoli del C.d.S. con la legge di conversione del D.L. 69/23



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.». (23A04567) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)

Art. 9 
 
Misure  in  materia   di   circolazione   stradale   finalizzate   al
miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure  di  infrazione  n.
               2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare   le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
delle  sostanze  inquinanti  nell'aria,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i  prefetti   competenti   per
territorio   limitatamente   agli   aspetti   di   sicurezza    della
((circolazione  stradale))  e  gli   enti   proprietari   o   gestori
dell'infrastruttura  stradale,  possono  disporre   riduzioni   della
velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere  permanente,
sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A  e
B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano  centri  abitati
ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi. 
      1-ter.  L'ente  proprietario  o   gestore   dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti  adottati
ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5. 
      1-quater. Il controllo della velocita' nelle  aree  individuate
ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'   essere   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 
      1-quinquies.  Chiunque  non  osserva  i  limiti  di   velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto  alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 
      «9-ter.  I  comuni  possono  stabilire,  all'interno   di   una
determinata zona  a  traffico  limitato,  diversi  tempi  massimi  di
permanenza,  tra  l'ingresso  e  l'uscita,  anche  differenziati  per
categoria di veicoli o di utenti.». 
 
 Art. 24 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 aprile 2022, che  modifica  la  direttiva  2006/1/CE
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per
                   il trasporto di merci su strada 
 
  1. All'articolo 84 del ((codice della strada, di cui  al))  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di  merci  su  strada
per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori,  rimorchi
e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati  senza  conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato  membro
dell'Unione europea, a condizione che i  suddetti  veicoli  risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
di qualsiasi Stato membro.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.    L'impresa    italiana    iscritta     all'albo     degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in  conformita'  a  quanto
disposto dalla legge 6 giugno 1974,  n.  298,  e,  se  del  caso,  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di trasportatore su strada di  cui  all'articolo  16  del
regolamento  (CE)  n.  1071/2009  ((del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  21  ottobre  2009,))  puo'   utilizzare   autocarri,
((trattori)), rimorchi e semirimorchi, autotreni  ed  autoarticolati,
acquisiti in disponibilita' mediante contratto di  locazione  ((e  di
proprieta')) di impresa avente sede in uno Stato  membro  dell'Unione
europea, ((incluse le imprese di autotrasporto di cose per  conto  di
terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.»)); 
  ((c) al comma 4:)) 
  ((1) all'alinea, la parola: «, inoltre,» e' soppressa;)) 
  ((2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) i veicoli ad uso speciale, la cui  massa  complessiva  a  pieno
carico non sia superiore a 6 t»; 
  3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) i veicoli destinati al trasporto di cose»; 
  4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto  di  persone,  i  veicoli  di  cui
all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il  trasporto  promiscuo,  le
autocaravan, le caravan  e  i  rimorchi  destinati  al  trasporto  di
attrezzature turistiche e sportive»; 
  c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. L'utilizzo  in  conto  proprio  dei  veicoli  destinati  al
trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), e'  ammesso  qualora
gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6
t. 
  4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza  conducente  di
cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione che: 
  a)  il  contratto  di  locazione  preveda  unicamente  la  messa  a
disposizione del veicolo senza conducente e non  sia  abbinato  a  un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento; 
  b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa
che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; 
  c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa
che lo utilizza. 
  4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni  di  cui  al  comma
4-ter e' necessario il possesso, a  bordo  del  veicolo  oggetto  del
contratto di locazione,  della  seguente  documentazione  in  formato
cartaceo o elettronico: 
  a) contratto di  locazione  o  estratto  autenticato  del  medesimo
contratto; 
  b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto  di
lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. 
  4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b),
possono eventualmente essere sostituiti da un  documento  equivalente
secondo le disposizioni vigenti»; 
  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui  al
comma 4 la carta di  circolazione  e'  rilasciata  alle  imprese  che
esercitano l'attivita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
19 dicembre 2001, n. 481»;)) 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
decreto adottato di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  puo'
stabilire  eventuali  ulteriori  criteri   limitativi,   nonche'   le
modalita'  per  il  rilascio  della  carta  di  circolazione  e   per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.». 
  ((e-bis) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  «7. Fuori dai casi indicati  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  chiunque
adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale
uso e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi
ovvero da euro 42 a euro 173 se si  tratta  di  altri  veicoli.  Alle
stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un  veicolo  adibito  a
locazione senza conducente e non destinato a tale uso. 
  7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione  senza  conducente
di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al  comma
4-ter e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 430 a euro 1.731»; 
  e-ter) al comma 8,  le  parole:  «Alla  suddetta  violazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni  di  cui  ai  commi  7  e
7-bis»)). 
  2. - 4. (Soppressi). 
  5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
iscrive il numero della  targa  di  immatricolazione  di  un  veicolo
locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti  di  merci  su
strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico
nazionale in conformita' all'articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009. 
  6. Ai fini ((di  cui  all'articolo  3  bis)),  paragrafo  2,  della
direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  18
gennaio  2006,  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  la  Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale   e
l'autotrasporto del Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  e'
individuata quale punto di contatto nazionale. 
  7. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del  Ministro  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.