lunedì 21 agosto 2023

Disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 giugno 2023
Disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A. (23A04255) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2023)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 giugno 2023

Disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A. (23A04255)
(GU n.175 del 28-7-2023)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente  di  guida,  e
successive modificazioni, ed in particolare l'art.  7,  paragrafo  1,
lettera c) che, in materia di accesso  progressivo  alle  patenti  di
categoria A2 ed A, dispone che il rilascio della patente di guida  e'
subordinato «per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al
superamento di un esame di guida per la verifica  delle  capacita'  e
dei comportamenti  esclusivamente  ovvero  al  completamento  di  una
formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che  il  candidato
abbia acquisito un'esperienza di almeno  due  anni  su  un  motociclo
rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella  categoria  A2»
ed il relativo allegato VI; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida» e successive  modificazioni,  di  seguito  «decreto
legislativo n. 59 del 2011», con il quale - tra l'altro  -  e'  stato
modificato il decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  recante
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni,  di  seguito
«codice della strada», ed in particolare l'art. 23, comma 3,  con  il
quale - esercitando l'opzione di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera
c) della direttiva 2006/126/CE, si dispone che «La prova di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di  categoria  A1  alle  categorie  A2  o  A,  e'
disciplinata con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, conformemente ai  requisiti  minimi  di  cui  all'allegato
VI.»; 
  Visti, in particolare, gli allegati II  e  VI  del  citato  decreto
legislativo n. 59 del 2011, relativi  rispettivamente  ai  «Requisiti
minimi per l'esame di idoneita' alla guida» ed ai  «Requisiti  minimi
per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di  motocicli
di categoria A (accesso progressivo)», ed in particolare  la  sezione
I, paragrafo A, punto 1 dell'allegato II che,  tra  l'altro,  prevede
che: «Il candidato  che  debba  sostenere  l'esame  relativo  ad  una
determinata categoria puo'  essere  esonerato  dal  ripetere  l'esame
relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,  3  e  4  se  ha
superato la prova teorica per una categoria diversa.»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  25
del 30 gennaio 2013), come modificato dal decreto 26  settembre  2018
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del  12  ottobre
2018), di seguito «decreto  ministeriale  8  gennaio  2013»,  con  il
quale, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del piu' volte citato  codice
della strada,  e'  stata  disposta  la  «Disciplina  della  prova  di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» all'esito delle modifiche introdotte al codice della strada  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare l'art.  3,  che
da' attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 23,  comma  3,
del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 115, comma 1, lettera  d),  n.  1,  del  codice  della
strada che prescrive che per la guida di veicoli di  categoria  A  e'
richiesto, tra l'altro, che il conducente abbia compiuto venti  anni,
«a condizione che il conducente sia titolare della patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni»; 
  Visto l'art. 120 del codice della strada in materia,  tra  l'altro,
di requisiti soggettivi per ottenere il  rilascio  della  patente  di
guida; 
  Visto altresi' l'art. 122  del  citato  codice  della  strada,  che
prevede che a chi ha superato la prova di controllo delle  cognizioni
per il conseguimento  di  una  categoria  di  patente  e'  rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida; 
  Visto, infine, l'art. 123, comma 7, del piu'  volte  citato  codice
della strada, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera
g-bis),  del  decreto-legge  16   giugno   2022,   n.   68,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e   lo   sviluppo   delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile,  nonche'
in materia di grandi eventi e  per  la  funzionalita'  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte  in  cui
dispone  che:  «Il  corso  di   formazione,   presso   un'autoscuola,
frequentato da parte del titolare di patente A1  o  A2  e  svolto  ai
sensi  dell'art.  7,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  dicembre
2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste,
consente il conseguimento, rispettivamente,  della  patente  A2  o  A
senza il sostenimento di un esame di guida»; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870,  recante  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio   1995,   n.   317,   «Regolamento   recante   la   disciplina
dell'attivita' delle autoscuole», come  modificato  dai  decreti  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30,
e 12 marzo 2015, n. 46, ed in particolare l'art. 7; 
  Vista la nota rif. Ares (2022) 8126229 del 24 novembre 2022 con  la
quale la competente Direzione generale della  commissione  europea  -
riscontrando puntuale quesito posto dalla Direzione generale  per  la
motorizzazione e per i  servizi  ai  cittadini  ed  alle  imprese  in
materia di trasporti e di navigazione -, ha  fornito  interpretazione
del piu' volte citato art. 7, paragrafo 1, lettera c) e dell'allegato
VI della direttiva 2006/126/CE,  nel  senso  che  «gli  Stati  membri
possono scegliere di offrire entrambe le opzioni ai propri  candidati
conducenti»; 
  Ritenuto, quindi, di poter procedere, ai sensi del citato art. 121,
comma 2, del codice della strada a dettare  la  disciplina  attuativa
dell'art. 123, comma 7, codice  della  strada,  nella  parte  in  cui
introduce nell'ordinamento nazionale anche  l'accesso  graduale  alle
patenti di  categoria  A2  ed  A  a  seguito  di  apposito  corso  di
formazione; 
  Considerato che l'allegato VI della direttiva 2006/126/CE  dispone,
ai fini di quel che qui rileva, che  gli  Stati  membri  adottano  le
misure necessarie per «approvare e controllare la formazione  di  cui
all'art. 7, paragrafo 1, lettera c)», la  quale  deve  consistere  in
almeno sette ore e deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto
6  dell'allegato  II   della   medesima   direttiva;   che   «ciascun
partecipante  deve  seguire  la  parte  pratica  della  formazione  e
dimostrare le sue capacita' e il suo comportamento su strada» e che i
«motocicli impiegati per la formazione rientrano nella  categoria  di
patente di guida richiesta dai partecipanti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) «accesso graduale senza esame»: la  modalita'  a  mezzo  della
quale un conducente, gia' titolare da almeno due anni  della  patente
di categoria A1 o A2, anche speciali, puo' conseguire rispettivamente
una patente di categoria A2 o A, anche speciali, senza  sostenere  un
esame di guida, a condizione  che  abbia  completato  una  formazione
conforme a quanto disciplinato dal presente decreto; 
    b)  «formazione»:  la  formazione  obbligatoria  necessaria   per
l'accesso graduale senza esame; 
    c) «autorizzazione ad esercitarsi alla  guida»:  l'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma  1,  del  codice
della strada; 
    d)  «veicolo  di  categoria  A2»:  un   veicolo   conforme   alle
prescrizioni previste per la categoria  A2  dall'allegato  II,  punto
5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    e)  «veicolo  di  categoria  A»:   un   veicolo   conforme   alle
prescrizioni previste per la categoria A dall'allegato II, punto 5.2,
del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    f) «approvazione della formazione»: l'attivita' con la  quale  la
Direzione generale  per  la  motorizzazione  acquisisce  nei  sistemi
informatici del CED gli esiti della formazione e li  valida  ai  fini
del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche  speciale,
senza esame; 
    g) «Direzione  generale  per  la  motorizzazione»:  la  Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini  ed  alle
imprese in materia di trasporti e di  navigazione,  del  Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; 
    h) «CED»: Il Centro elaborazione dati  della  Direzione  generale
per la motorizzazione. 
                               Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a)  le  modalita'  di  ammissione   alla   formazione   ai   fini
dell'accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed  A,
anche speciale; 
    b) la durata, i contenuti e le modalita'  di  espletamento  della
formazione; 
    c) le modalita' di approvazione della formazione; 
    d) le modalita' di rilascio della patente di  categoria  A2  o  A
all'esito dell'approvazione della formazione. 
                               Art. 3 
 
                Modalita' di accesso alla formazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso graduale senza esame, puo'  essere  ammesso
alla formazione: 
    a) ai fini del conseguimento della patente di categoria A2, anche
speciale, il conducente che ha compiuto diciotto anni, in possesso da
almeno due anni della patente di categoria A1, anche speciale, che e'
titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di
categoria A2; 
    b) ai fini del conseguimento della patente di categoria A,  anche
speciale, il conducente che ha compiuto venti anni,  in  possesso  da
almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, che e'
titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di
categoria A. 
  2.  E'  escluso  dall'accesso  alla  formazione  il  conducente  in
possesso di abilitazione alla guida di veicoli  di  categoria  A1  in
quanto titolare di patente di categoria B  ai  sensi  dell'art.  125,
comma 2, lettera h), del codice della strada. 
  3. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui  al  comma  1,
lettere a) e b), e' richiesta all'ufficio della motorizzazione civile
territorialmente  competente  con  apposita  istanza  finalizzata  al
conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza  esame.
A tale istanza sono allegati: 
    a) certificato medico di accertamento dei requisiti di  idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada; 
    b) ricevuta di pagamento, a mezzo del portale dei  pagamenti,  di
due imposte di bollo, una per la domanda ed una  per  la  patente  da
emettersi; 
    c) ricevuta di pagamento, a mezzo del Portale dei pagamenti,  del
diritto di motorizzazione di cui  alla  tariffa  2  della  tabella  3
allegata alla legge n. 870 del 1986. 
  4. Il candidato all'accesso graduale senza esame  e'  iscritto  nel
registro dell'autoscuola che  eroga  la  formazione  nonche',  se  ne
ricorre  il   caso,   nei   registri   del   centro   di   istruzione
automobilistica  costituito  dal  consorzio  al  quale   l'autoscuola
aderisce. 
                               Art. 4 
 
                     Disciplina della formazione 
 
  1. La formazione riguarda tutti gli  aspetti  di  cui  al  punto  6
dell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e  consta  di
sette ore articolate, per obiettivi e contenuti, come segue: 
    a) preparazione e controllo tecnico del  veicolo  ai  fini  della
sicurezza stradale;  manovre  particolari  ai  fini  della  sicurezza
stradale (durata tre ore): 
      1) l'allievo deve essere in grado di prepararsi  ad  una  guida
sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco
e abbigliamento protettivo di altro tipo; 
      2) l'allievo deve essere in grado di controllare la  condizione
di  pneumatici,  freni,  sterzo,  interruttore   di   emergenza   (se
presente), catena, livelli dell'olio e dei liquidi in generale, luci,
catadiottri, indicatori di direzione e  dispositivi  di  segnalazione
acustica; 
      3) l'allievo deve essere in grado di mettere il  motociclo  sul
cavalletto e toglierlo  dal  cavalletto  senza  l'aiuto  del  motore,
camminando a fianco del veicolo, di  parcheggiare  il  motociclo  sul
cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto  delle  necessarie
precauzioni; 
      4) l'allievo deve essere in  grado  di  effettuare  manovre  da
eseguire  a  velocita'  ridotta,  fra  cui  uno  slalom;  cio'   deve
permettere di verificare l'utilizzo combinato di  frizione  e  freno,
l'equilibrio,  la  direzione  dello  sguardo  e  la   posizione   sul
motociclo, nonche' la posizione  dei  piedi  sui  poggiapiedi.  Parte
della formazione di cui al presente punto  dovra'  essere  svolta  su
luoghi idonei ad essere attrezzati con  percorsi  conformi  a  quanto
previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalita' ivi previste; 
      5) l'allievo deve essere in  grado  di  effettuare  manovre  da
eseguire ad una velocita' piu' elevata, di cui una in seconda o terza
marcia, a una velocita' di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare  un
ostacolo a una velocita' minima di 50  km/h.  L'allievo  deve  essere
altresi' in grado  di  effettuare  frenate  di  prova,  compresa  una
frenata d'emergenza, a una velocita' minima di 50 km/h.  Parte  della
formazione di cui al presente punto dovra' essere  svolta  su  luoghi
idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a  quanto  previsto
dall'allegato 2 al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalita' ivi previste; 
    b) guida nel traffico: l'allievo deve essere in grado di eseguire
le seguenti operazioni in condizioni normali di  traffico,  in  tutta
sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata quattro ore): 
      1) partenza da fermo: da un parcheggio,  dopo  un  arresto  nel
traffico;  uscendo  da  una  strada  secondaria;  guida   su   strada
rettilinea,  frequentata  da  pedoni  e  transitata  da  veicoli  che
provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
guida  in  curva;  impegno  e  superamento  di  incroci  e  raccordi;
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;  cambiamento
di  corsia;  sorpasso  e  superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli,
superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate;  lasciarsi
sorpassare da parte di altri veicoli. Le attivita'  di  guida  devono
impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali  rotatorie,
passaggi a  livello,  fermate  di  autobus  o  tram,  attraversamenti
pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie; 
      2)  ingresso,  guida  e   uscita   dall'autostrada   o   strade
extraurbane principali o  secondarie:  ingresso  mediante  corsia  di
accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione. 
  2. La formazione di cui al comma 1, lettera a), puo'  essere  anche
collettiva per un massimo di cinque candidati. La formazione  di  cui
al comma 1, lettera  b),  deve  essere  individuale.  In  ogni  caso,
ciascun candidato non puo' ricevere formazione per oltre tre  ore  al
giorno. 
  3. La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o veicoli  di
categoria A, secondo l'abilitazione consentita dall'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 3, comma 1. 
  4. Al controllo  del  prescritto  percorso  formativo  si  provvede
attraverso  apposito  applicativo,  idoneo  a  rilevare  per  ciascun
candidato, ciascun istruttore  e  ciascun  veicolo,  il  luogo  della
formazione e la tipologia del percorso, le ore  di  formazione  e  la
condotta di guida. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti ne sono disciplinate le caratteristiche e le  modalita'
di funzionamento e collegamento con il CED. 
  5. Al termine della formazione, e  comunque  entro  il  termine  di
validita'  dell'autorizzazione  ad  esercitarsi  alla  guida  di  cui
l'allievo e' titolare,  l'autoscuola  alla  quale  l'allievo  risulta
iscritto, tramite apposito applicativo messo a disposizione dal  CED,
genera per ciascun allievo un attestato conforme al  modello  di  cui
all'allegato  1.  L'attestato  e'  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante o dal responsabile  didattico  dell'autoscuola  ed  e'
trasmesso al CED nelle forme prescritte dal decreto di cui  al  comma
4. 
                               Art. 5 
 
                       Rilascio della patente 
 
  1. All'esito positivo dei controlli di cui all'art. 4, comma 4,  ed
acquisito l'attestato di cui all'art. 4, comma 5,  la  formazione  e'
approvata e, verificata la sussistenza dei  requisiti  soggettivi  di
cui all'art. 120 del codice della strada, e'  emessa  la  patente  di
guida conseguita per accesso graduale senza esami che  e'  trasmessa,
per posta, al titolare della stessa. 
                               Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4  e  della
realizzazione dell'applicativo ivi previsto, al fine di  favorire  le
modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico erogato
dalle autoscuole, o se ne ricorre il caso dai  centri  di  istruzione
automobilistica, il soggetto erogatore comprova le ore di  formazione
utili per l'accesso graduale senza esame secondo quanto disposto  dai
seguenti commi. 
  2. Successivamente all'emissione dell'autorizzazione ad esercitarsi
alla guida, il soggetto erogatore della formazione, tramite  apposita
funzione messa a disposizione dal CED, genera per ciascun allievo uno
o piu' fogli di rilevazione della  presenza  e  dei  contenuti  della
formazione giornaliera. Su tale foglio, conforme all'allegato  2  del
presente  decreto,   il   sistema   del   CED   riporta   un   codice
antifalsificazione, i dati dell'autoscuola  alla  quale  e'  iscritto
l'allievo e quelli dell'allievo stesso, il numero dell'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui l'allievo e'  titolare  e  l'ufficio
della motorizzazione civile che l'ha rilasciata. 
  3. Il soggetto erogatore della  formazione,  o  persona  da  questi
delegata, provvede prima dell'inizio di ciascuna lezione giornaliera,
alla compilazione di due esemplari del medesimo foglio di rilevazione
della presenza e dei  contenuti  della  formazione  giornaliera,  con
l'indicazione del giorno e dell'ora  previsti  per  tale  lezione  ed
annotando,  se  ne  ricorre  il  caso,  gli  estremi  del  centro  di
istruzione automobilistica al quale e' stato conferito l'allievo.  Un
primo esemplare e' conservato presso la sede del soggetto  erogatore;
un secondo esemplare e' consegnato all'istruttore che, nel luogo  ove
si svolge la formazione, provvede a compilarlo  in  ogni  sua  parte,
acquisendo quindi anche  la  firma  dell'allievo  ed  apponendovi  la
propria. Tale ultimo esemplare,  compilato  in  ogni  sua  parte,  e'
riconsegnato al soggetto erogatore della formazione per le  finalita'
di cui ai commi 4 e 5. 
  4. Concluso il percorso formativo, l'autoscuola a cui l'allievo  e'
iscritto genera e firma l'attestato conformemente  alle  disposizioni
di cui all'art. 4 e presenta all'ufficio della motorizzazione  civile
competente la copia, che il soggetto erogatore  della  formazione  ha
dichiarato conforme all'originale, di ciascun foglio  di  rilevazione
della  presenza  e  dei  contenuti  della  formazione  giornaliera  e
dell'attestato.  L'ufficio  della  motorizzazione   provvede   quindi
all'approvazione del percorso formativo, alla verifica dei  requisiti
soggettivi  di  cui  all'art.  120  del  codice   della   strada   ed
all'emissione della patente di categoria A2 o A cosi' conseguita. 
  5. Gli originali di ciascun foglio di rilevazione della presenza  e
dei contenuti della formazione giornaliera, in duplice  esemplare,  e
dell'attestato di cui al comma 4 sono conservati dall'autoscuola alla
quale e' iscritto l'allievo oppure, limitatamente ai predetti  fogli,
dal centro di istruzione automobilistica se ne ricorre il  caso,  per
almeno cinque anni. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Con decreto dirigenziale, da  adottarsi  entro  quindici  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore,  e'  stabilita   la   data   di
applicabilita' delle disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti  disposti  dal  presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
gia' previste a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono
parte integrante, e' trasmesso  agli  organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 2244 
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico