Consiglio di stato, sez. VI con la sentenza del 6 giugno 2023 n. 5534 (pdf su telegram)
Ogni impresa individuale o collettiva ha l’obbligo di essere titolare di PEC ed ha, di riflesso, l’onere di mantenerla in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l’ordinaria operatività (ad esempio con lo spostamento o eliminazione dei messaggi per prevenire l’esaurimento della capacità di ricezione ovvero, col regolare adempimento delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti del gestore del servizio). Nel vigente quadro normativo, a fronte, da un lato, dell’onere giuridico dell’impresa di rendersi reperibile presso un indirizzo PEC, dall’altro, si configura in capo alla P.A. l’obbligo di impiegare quale unico strumento di comunicazione nei rapporti con le imprese, proprio la posta elettronica certificata. Nel silenzio della legge, in caso di mancato assolvimento da parte dell’impresa dell’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC attivo e funzionante, si determinerebbe un’insuperabile stasi procedimentale con lesione del valore costituzionale del buon andamento ex art. 97 Cost., consentendo, paradossalmente, all’impresa di sottrarsi agevolmente all’adozione di provvedimenti limitativi della propria sfera giuridica, traendo un ingiusto vantaggio dall’inadempimento dell’obbligazione legale posta a suo carico.
tratto da http://www.sdanganelli.it
Ogni impresa individuale o collettiva ha l’obbligo di essere titolare di PEC ed ha, di riflesso, l’onere di mantenerla in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l’ordinaria operatività (ad esempio con lo spostamento o eliminazione dei messaggi per prevenire l’esaurimento della capacità di ricezione ovvero, col regolare adempimento delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti del gestore del servizio). Nel vigente quadro normativo, a fronte, da un lato, dell’onere giuridico dell’impresa di rendersi reperibile presso un indirizzo PEC, dall’altro, si configura in capo alla P.A. l’obbligo di impiegare quale unico strumento di comunicazione nei rapporti con le imprese, proprio la posta elettronica certificata. Nel silenzio della legge, in caso di mancato assolvimento da parte dell’impresa dell’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC attivo e funzionante, si determinerebbe un’insuperabile stasi procedimentale con lesione del valore costituzionale del buon andamento ex art. 97 Cost., consentendo, paradossalmente, all’impresa di sottrarsi agevolmente all’adozione di provvedimenti limitativi della propria sfera giuridica, traendo un ingiusto vantaggio dall’inadempimento dell’obbligazione legale posta a suo carico.
tratto da http://www.sdanganelli.it