domenica 23 luglio 2023

Bidello palpa il sedere ad una minorenne ma per i giudici il fatto non costituisce reato


Voi non capite nulla!!!! Al bidello piace scherzare, soprattutto con i glutei delle ragazze....Non sarà mica vietato?

Quel giorno mentre la ragazza sale la scala della scuola il bidello giocherellone  gli infila le mani  sotto gli slip  (e dire che aveva pure i pantaloni), e la solleva di circa due centimetri. 

Dov'è il reato?E' solo una manovra maldestra.... Lo scherzo è palese.... alla luce del sole!!!!E poi si sa che lo scherzo è bello quando dura poco.....

Chissà cosa avrà pensato il tifoso viola finito a giudizio e condannato per molestie, e a  seguire corsi di recupero in un centro anti violenza, per aver palpeggiato la giornalista Greta Beccaglia, durante una diretta all'uscita del Castellani di Empoli, dove si era giocato il derby con la Fiorentina. 

MASE

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Toccamento dei glutei di una studentessa da parte di un operatore scolastico: la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma 

tratto da:https://www.giurisprudenzapenale.com

 

Tribunale di Roma, Sez. V penale, 6 luglio 2023
Giudice dott.ssa Bonaventura

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha assolto un operatore scolastico dall’accusa di violenza sessuale per un toccamento dei glutei di una studentessa durato pochi secondi.

La condotta posta in essere dall’imputato – si legge nella sentenza – «integra sicuramente l’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609 bis c.p., avendo egli repentinamente toccato i glutei della parte lesa, zona erogena».

In tema di violenza sessuale, infatti, «l’elemento oggettivo può consistere sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia, come nel caso di specie, nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso».

Quanto all’elemento soggettivo – prosegue il Tribunale – «deve rilevarsi che la repentinità dell’azione, senza alcun insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale».

Appare, pertanto, «convincente la tesi difensiva dell’atto scherzoso, sicuramente inopportuno nel contesto in cui è stato realizzato per la natura del luogo e dei rapporti tra alunno e ausiliario».

Al riguardo – continua il Tribunale – «deve peraltro rilevarsi che anche la natura scherzosa dell’atto non esclude in astratto l’elemento soggettivo richiesto dalla norma».

La Corte di legittimità «ha ampiamente affermato che, in tema di violenza sessuale, il gesto compiuto “ioci causa” o con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell’art 609 bis c.p. allorquando per le caratteristiche intrinseche dell’azione, rappresenta un’intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima».

Nel caso di specie, tuttavia, «le sopra descritte modalità dell’azione lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerato proprio la natura di sfioramento dei glutei, per un tempo sicuramente minimo, posto che l’intera azione si concentra in una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento. Inoltre, appare verosimile che lo sfioramento dei glutei sia stato causato da una manovra maldestra dell’imputato che, in ragione della dinamica dell’azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento e in dislivello l’uno dall’ altra, potrebbe avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all’intento iniziale».

In tal senso – si conclude – «depone anche la condotta successiva dell’imputato, che solo alla manifestazione di disagio della ragazza, si è reso conto della natura inopportuna del suo gesto, andato oltre le proprie intenzioni, tanto da cercare di chiarire la situazione ed evitare ogni fraintendimento».