giovedì 6 luglio 2023

186 C.d.S. -Prelievo ematico -Facoltà di farsi assistere

Cassazione Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.24176 del 06/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24176PEN), udienza del 23/05/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore MICCICHE' LOREDANA 



RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, ha assolto xxxxxxxx
xxxxxxxxxx per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186,
commi 2 lett. b), comma 2 bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 21.8.2018).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b e lett. c).
Erroneamente la Corte aveva ritenuto la inutilizzabilità - per omesso avviso ex
art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - delle analisi tossicologiche alla base della
condanna sin dal giudizio di primo grado e prima della relativa sentenza. Il vizio,
rientrante nel novero delle nullità a regime intermedio, non era stato eccepito
nel corso del giudizio di primo grado ma solo nel giudizio di appello.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento
con rinvio della sentenza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in
tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, al conducente da sottoporre a
prelievo ematico presso una struttura sanitaria, determina una nullità di ordine
generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma
del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al
momento della deliberazione della sentenza di primo grado,
(Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263023 - 01).

Nel caso in esame, come rilevato dal Procuratore Generale, non risulta dai
verbali del giudizio di primo grado che la nullità sia stata eccepita, né la sentenza
di primo grado ne dà atto.
3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

 P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso il 23 maggio 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente