lunedì 12 giugno 2023

Tracciabilità rifiuti: Parte il 15 giugno


In vigore dal 15 giugno il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati all'iscrizione sulla piattaforma RENTRI e le tempistiche entro le quali effettuare l'iscrizione

Dal 15 giugno 2023 entra in vigore il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 che introduce il Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il Regolamento, oltre a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, fornisce indicazioni sul funzionamento e sulle modalità di iscrizione al RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

 Il Regolamento prevede un ampio periodo di transizione, entro il quale i soggetti obbligati potranno aderire al RENTRI, che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni (quindi del numero di dipendenti) delle aziende.

 Ricordiamo che il sistema RENTRI sostituisce il sistema SISTRI, soppresso dall’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati all’iscrizione sulla piattaforma RENTRI, amministrata direttamente dal Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e le tempistiche entro le quali effettuare l’iscrizione.

 

Iscrizione RENTRI: soggetti e tempistiche

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

 I soggetti sopra elencati procedono all’iscrizione al RENTRI secondo le seguenti tempistiche (riportate all’articolo 13 del decreto in questione):

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto in oggetto.

Inoltre, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006), si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

Il Regolamento precisa che il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

 

>> Scarica il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 <<