giovedì 15 giugno 2023

Locazione senza conducente: con la modifica al Codice della Strada le imprese di autotrasporto potranno utilizzare anche per i servizi nazionale veicoli presi in locazione da altri Paesi UE

 DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
(GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)
Attuaz_obblighi_deriv_appartenenza_UE_DL_13_6_23_n_69_GU_20230613_136.pdf

Art. 84

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Locazione senza conducente

 

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. É ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della Comunità Europea, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro della Comunità Europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

«2. È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

«3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea.»;

3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. 

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a)   i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, «per conto proprio» la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

  b)  i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

           5.  La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

«5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 a  € 1.731,00 (pagamento entro 5 gg. € 301,00), se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da € 42,00 a  € 173,00 (pagamento entro 5 gg. € 29,40),  se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.